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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16107/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per traffico di stupefacenti (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, comma 1‑bis e comma 6) aggravata ai sensi dell'art. 416‑bis.1 c.p. e dell'art. 99, comma 4 c.p. I motivi principali di ricorso erano: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p., sostenendo che le prove non dimostrano che Carpano avesse la volontà o la consapevolezza di agevolare il clan "Li Bergolis‑Miucci"; difesa che richiamava conversazioni e sentenze passate dalle quali emergerebbe un suo agire in proprio o la sua appartenenza a gruppi contrapposti; (2) vizio di motivazione eccesso di pena per presunta marginalità del ruolo e per un'applicazione automatica della recidiva senza valutazione della concreta pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. È stata confermata la sentenza di merito: Davide Carpano condannato alla pena di 8 anni di reclusione e al pagamento di €40.000 di multa (pena determinata dopo la riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p.). La condanna riguarda il concorso nei reati di acquisto e detenzione ai fini di spaccio di quasi 100 grammi di cocaina, nonché l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. per aver agito consapevolmente in modo idoneo ad agevolare l'associazione mafiosa "clan Li Bergolis‑Miucci". La Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito sulla consapevolezza dell'imputato (anche in ragione delle intercettazioni, dei contatti con detenuti organici al clan e della natura durevole dell'operazione) e ha ritenuto legittima l'applicazione della recidiva nei limiti di legge. È stata disposta altresì la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: impiegato per qualificare la partecipazione di più soggetti nell'acquisto e detenzione ai fini di spaccio.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (comma 1‑bis e comma 6)

    art. 73, comma 1‑bis e comma 6, d.P.R. n. 309/90

    Norma penale su traffico di stupefacenti; contestato il reato di detenzione/acquisto ai fini di spaccio nella misura indicata e con le aggravazioni previste dal comma 6.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Aggravante per aver agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa: la Corte ha confermato che si tratta di elemento soggettivo relativo ai motivi a delinquere e che si comunica al concorrente se questi è consapevole della finalità agevolatrice perseguita dai compartecipi.

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    art. 99, comma 4 cod. pen.

    Aggravante soggettiva (recidiva) applicata per aumentare la pena in presenza di precedenti sentenze per reati della stessa indole, valutata congruamente dai giudici di merito.

  • art. 63, comma 4 cod. pen.

    art. 63, comma 4 cod. pen.

    Limite legale all'aumento della pena per effetto dell'aggravante di cui all'art. 99: aumento non superiore a un terzo; rispettato dai giudici.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Riduzione di pena prevista per il rito abbreviato: la pena definitiva è stata determinata tenendo conto di tale sconto.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato della Corte di Cassazione: controllo sulla logicità ed efficacia della motivazione, non sulla valutazione probatoria di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile quando sussista colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 8545/2019 e altre citate)

    Sez. U. n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini) e altre pronunce richiamate

    Principio interpretativo della Corte: l'aggravante per agevolazione mafia è soggettiva e si applica anche al concorrente non animato originariamente dallo stesso fine quando è consapevole della finalità agevolatrice dei compartecipi; le intercettazioni e l'interpretazione delle conversazioni sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito.

Massime di principio

  • L'aggravante per aver agito al fine di agevolare un'associazione mafiosa (art. 416‑bis.1 c.p.) richiede consapevolezza della finalità agevolatrice dei compartecipi; questa consapevolezza può essere desunta anche dal contesto, dai contatti con affiliati e dalla natura durevole dell'operazione, senza necessità che il vantaggio per il clan si sia poi concretamente realizzato.
  • La Corte di Cassazione non può rinnovare la valutazione probatoria di merito: il sindacato è limitato a verificare la logicità, la coerenza e l'effettività della motivazione, non a reinterpretare le intercettazioni o i fatti in modo diverso dal giudice di merito.
  • L'interpretazione del linguaggio emerso dalle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; per contestarla in Cassazione occorre dimostrare vizi logici, contraddizioni o violazioni di legge nella motivazione, non semplici valutazioni alternative.
  • La circostanza di aver lavorato con detenuti organici a un clan o di avvalersi di utenze 'dedicate' può aggravare la valutazione della consapevolezza e della pericolosità dell'agente quando ciò evidenzi che l'operazione era inserita in un progetto duraturo.
  • Le doglianze generiche sulla "marginalità" del ruolo non sono idonee in Cassazione se non corredate da elementi che mettano in luce errori logici o valutativi del giudice di merito; per ottenere il riesame della quantificazione della pena è necessario indicare profili di manifesta illogicità o violazioni delle norme di determinazione della pena.
  • L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica: la mera elencazione dei precedenti non basta se non collegata a ragioni che ne mostrino l'attinenza alla maggiore pericolosità e continuità criminosa dell'imputato.

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