Regolamento (UE) 2020/1296
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296 della Commissione del 16 settembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro dell’esenzione dall’estensione del dazio antidumping sulle parti di biciclette cinesi, disciplinato dal regolamento (CE) n. 88/97. La Commissione adegua le definizioni e le condizioni dell’esenzione per tenere conto dell’esperienza applicativa, chiarire il trattamento delle biciclette elettriche, di altri veicoli assemblati con parti di biciclette e delle forniture per assistenza e garanzia. Le modifiche si applicano immediatamente anche alle inchieste già pendenti, in nome della certezza del diritto e della buona amministrazione.
Modifica il regolamento (CE) n. 88/97 per ampliare e chiarire il sistema di esenzione dal dazio antidumping esteso sulle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di alcune parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, nonché alle imprese di assemblaggio che chiedono o beneficiano dell’esenzione dal dazio antidumping esteso. Incide anche sulle operazioni di assemblaggio di biciclette elettriche, di veicoli diversi dai velocipedi con o senza motore ausiliario (ad esempio alcuni monopattini) e di parti di biciclette, incluse quelle destinate a servizi di assistenza e interventi in garanzia. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione e a tutte le inchieste nuove e in corso alla data di entrata in vigore.
Modifica del regime di esenzione per le parti di biciclette cinesi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296 interviene sul regolamento (CE) n. 88/97, che disciplina l’autorizzazione all’esenzione dall’estensione del dazio antidumping sulle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione adatta il sistema di esenzione all’esperienza maturata nella sua applicazione e ne amplia la portata per garantire maggiore chiarezza operativa e certezza del diritto.
Contesto normativo e finalità
Il regime nasce dall’estensione, disposta dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette cinesi alle importazioni di alcune parti di biciclette. Il sistema di esenzione, previsto dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e attuato dal regolamento (CE) n. 88/97, consente di esentare le imprese di assemblaggio che non eludono la misura antidumping. La Commissione richiama inoltre il riesame che ha confermato il mantenimento delle misure antielusione per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379.
Ambito delle modifiche introdotte
La modifica principale consiste nell’aggiornamento della definizione di «operazione di assemblaggio», che include ora anche la produzione o l’assemblaggio di parti di biciclette. Viene inoltre precisato che, per ottenere l’esenzione, il richiedente deve provare l’uso di parti essenziali di biciclette in quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), oppure un impegno contrattuale irrevocabile in tal senso.
Destinazione delle parti esentate e controlli doganali
Le parti essenziali di biciclette consegnate in esenzione devono essere effettivamente impiegate in operazioni di assemblaggio o nell’assemblaggio di altri prodotti; in alternativa possono essere distrutte, riesportate o rivendute a un altro soggetto esentato. L’articolo 14 viene modificato per includere espressamente l’assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario e di altri veicoli diversi dai velocipedi, con o senza motore ausiliario, così da consentire alle autorità doganali di controllare la destinazione effettiva delle merci importate.
Biciclette elettriche, altri veicoli e parti di biciclette
La Commissione chiarisce che le biciclette elettriche e le loro parti non rientrano nell’ambito dell’estensione antidumping sulle biciclette tradizionali, ma che occorre comunque una disciplina di controllo della destinazione particolare. Analoga estensione viene prevista per veicoli diversi dai velocipedi, come alcuni monopattini, per i quali possono essere utilizzate parti di biciclette. Inoltre, le imprese che assemblano parti di biciclette, come i sistemi di frenaggio, vengono assoggettate alle medesime regole previste per i soggetti esentati che assemblano biciclette complete.
Assistenza, garanzia e limiti quantitativi
Il regolamento chiarisce che i produttori di biciclette esentati possono fornire parti essenziali di biciclette ai clienti nell’ambito di servizi di assistenza e interventi in garanzia senza subire il dazio antielusione. Per tali forniture non si applica il massimale dell’articolo 14, lettera c), ma la Commissione precisa che i quantitativi devono essere ragionevoli e proporzionati rispetto all’attività di assemblaggio del soggetto esentato e non devono compromettere gli effetti riparatori del dazio antidumping.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica immediatamente a tutte le inchieste nuove e già in corso alla data di entrata in vigore. In tal modo la Commissione assicura un’applicazione uniforme e tempestiva delle nuove regole nel sistema di esenzione.
Disposizioni principali
Rafforzamento e chiarimento del sistema di esenzione
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 88/97 per adeguare il sistema di esenzione alle esigenze applicative emerse nella gestione delle misure antielusione sulle parti di biciclette originarie della RPC. La Commissione richiama il riesame del sistema e la necessità di mantenere la coerenza con il regolamento (CE) n. 71/97 e con il regolamento di base (UE) 2016/1036, in particolare l’articolo 13, paragrafo 4.
Nuova definizione di operazioni di assemblaggio
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97 è modificato sostituendo la definizione di «operazione di assemblaggio». Essa comprende ora l’impiego di parti essenziali di biciclette per l’assemblaggio o il completamento di biciclette, nonché per la produzione o l’assemblaggio di parti di biciclette.
Condizioni per l’autorizzazione all’esenzione
All’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), viene precisato che il richiedente deve dimostrare di utilizzare parti essenziali di biciclette per la produzione o l’assemblaggio di biciclette o di parti di biciclette in quantitativi superiori alla soglia dell’articolo 14, lettera c), oppure di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile in tal senso.
Obblighi sui destini delle parti esentate
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), è sostituito per stabilire che le parti essenziali di biciclette consegnate in esenzione dal dazio esteso devono essere utilizzate in operazioni di assemblaggio o nell’assemblaggio di altri prodotti, oppure essere distrutte, riesportate o rivendute a un altro soggetto esentato.
Estensione del controllo della destinazione particolare
L’articolo 14, lettera d), è modificato per includere l’impiego delle parti essenziali di biciclette nell’assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario (codice addizionale TARIC 8835) o di altri veicoli diversi dai velocipedi, con o senza motore ausiliario (codice addizionale TARIC C549). Ciò consente alle autorità doganali di verificare l’uso effettivo delle parti importate e di distinguere tra diversi impieghi consentiti.
Trattamento di biciclette elettriche e di altri veicoli
Il regolamento chiarisce che le operazioni di assemblaggio di biciclette elettriche non rientrano nel campo di applicazione dell’estensione antidumping sulle biciclette tradizionali, ma vengono ricondotte a una disciplina espressa di controllo della destinazione particolare. La stessa logica viene estesa ai veicoli diversi dai velocipedi, come alcuni monopattini, per i quali possono essere utilizzate parti di biciclette.
Parti di biciclette e soggetti esentati che assemblano componenti
La Commissione estende il trattamento previsto per le imprese di assemblaggio di biciclette anche alle imprese di assemblaggio di parti di biciclette, ad esempio sistemi di frenaggio. Tali imprese sono assoggettate alle stesse regole dei soggetti esentati, in particolare agli obblighi di cui all’articolo 8 del regolamento di esenzione.
Servizi di assistenza e interventi in garanzia
I produttori di biciclette esentati possono fornire ai clienti parti essenziali di biciclette nell’ambito di servizi di assistenza e interventi in garanzia senza essere soggetti al dazio antielusione. Per tali forniture non si applica il massimale di cui all’articolo 14, lettera c), ma i quantitativi devono restare ragionevoli e proporzionati alle operazioni di assemblaggio del soggetto esentato e non compromettere gli effetti riparatori del dazio.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a tutte le inchieste nuove e a quelle in corso al momento dell’entrata in vigore, in conformità al principio di buona amministrazione richiamato nei considerando.
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