Regolamento (UE) 2020/1295
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1295 della Commissione del 16 settembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 per quanto riguarda l’iscrizione delle sostanze attive carbetamide, emamectina, flurocloridone, gamma-cialotrina, halosulfuron metile, ipconazolo e tembotrione nell’elenco di sostanze candidate alla sostituzione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE delle sostanze candidate alla sostituzione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408. L’inserimento di sette sostanze attive deriva da nuove valutazioni scientifiche e di classificazione che le rendono conformi ai criteri dell’allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La modifica ha rilievo per il regime di approvazione e per la valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.
Modifica l’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, aggiungendovi carbetamide, emamectina, flurocloridone, gamma-cialotrina, halosulfuron metile, ipconazolo e tembotrione.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetto sull’elenco UE delle sostanze candidate alla sostituzione contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/408. Riguarda gli operatori del settore fitosanitario e, in via indiretta, le autorizzazioni e la valutazione comparativa delle sostanze attive negli Stati membri dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1295 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, che contiene l’elenco delle sostanze attive considerate candidate alla sostituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. L’intervento risponde all’esigenza di aggiornare l’elenco alla luce di successive valutazioni scientifiche e di garantire coerenza e parità di trattamento tra sostanze approvate in momenti diversi.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento richiama l’articolo 78, paragrafo 2, e l’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 come base giuridica. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 aveva già individuato le sostanze attive che soddisfacevano i criteri dell’allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 sulla base di uno studio riferito alle sostanze approvate prima del 31 gennaio 2013. Il presente atto estende tale impostazione a ulteriori sostanze che, pur non essendo incluse nel precedente elenco per ragioni temporali o per il diverso stato delle valutazioni, risultano ora conformi ai criteri applicabili.
Sostanze interessate e basi scientifiche dell’inserimento
Il regolamento inserisce nell’allegato del regolamento (UE) 2015/408 sette sostanze: carbetamide, emamectina, flurocloridone, gamma-cialotrina, halosulfuron metile, ipconazolo e tembotrione.
Per quattro di esse — carbetamide, flurocloridone, halosulfuron metile e ipconazolo — la Commissione fa riferimento ai pareri del comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), che hanno proposto la classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. In conseguenza di tale valutazione, queste sostanze sono considerate conformi al criterio di cui all’allegato II, punto 4, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Per emamectina, gamma-cialotrina e tembotrione, la Commissione richiama invece le conclusioni dell’EFSA nel quadro del riesame inter pares della valutazione dei rischi. Per emamectina e tembotrione, l’Autorità ha rilevato che le rispettive dosi giornaliere ammissibili e i livelli ammissibili di esposizione degli operatori sono notevolmente inferiori ai valori di riferimento della maggior parte delle sostanze attive approvate, integrando così il criterio di cui all’allegato II, punto 4, primo trattino. Per gamma-cialotrina, l’EFSA ha concluso che il livello ammissibile di esposizione degli operatori e la dose acuta di riferimento sono significativamente inferiori ai valori di riferimento della maggior parte delle sostanze attive approvate, con la medesima conseguenza ai fini dell’inclusione nell’elenco.
Contenuto operativo della modifica
L’articolo 1 dispone unicamente l’inserimento delle nuove denominazioni nell’elenco allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, specificando l’ordine alfabetico e la posizione rispetto ad altre sostanze già presenti. Il regolamento non introduce, nel testo fornito, nuovi divieti o procedure autonome, ma aggiorna il perimetro delle sostanze soggette al regime di "candidate alla sostituzione" nel quadro della disciplina sui prodotti fitosanitari.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 è modificato per includere nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione: carbetamide, emamectina, flurocloridone, gamma-cialotrina, halosulfuron metile, ipconazolo e tembotrione. L’aggiornamento si fonda sull’esigenza di coerenza e parità di trattamento rispetto ad altre sostanze approvate in base alle norme transitorie dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Motivazioni scientifiche e criteri di inclusione
Carbetamide, flurocloridone, halosulfuron metile e ipconazolo sono considerati conformi al criterio dell’allegato II, punto 4, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009, alla luce dei pareri del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA che ne propongono la classificazione come tossiche per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Emamectina, gamma-cialotrina e tembotrione sono invece ricomprese perché l’EFSA ha concluso che soddisfano il criterio dell’allegato II, punto 4, primo trattino, in ragione di valori di riferimento tossicologici e di esposizione degli operatori significativamente inferiori a quelli della maggior parte delle sostanze attive approvate.
Tecnica di inserimento nell’allegato
L’articolo 1 specifica la collocazione alfabetica delle nuove denominazioni nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, indicando per ciascuna sostanza la voce precedente e quella successiva rispetto alla quale deve essere inserita.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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