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Sentenza

Sentenza n. 3113/2026 - Napoli, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: 1) della determina n. 10 del 9 Gennaio 2025, pubblicata sulla piattaforma della procedura in data 3 Febbraio 2025, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario per il risanamento e la riqualificazione del territorio comunale di Caivano, ha determinato di procedere, nelle more della completa definizione del processo di verifica dei requisiti di cui all’art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, con l’aggiudicazione, dichiarandola definitiva ed efficacie, all’operatore economico ATI Conpat scarl della “procedura negoziata senza bando di tipo aperta per l’appalto integrato per la riqualificazione dell’auditorium ex Caivano Arte” – CIG B4C89E1307; 2) del verbale n. 11 del 9 Gennaio 2025 con il quale il Ministero della Difesa – 10° Reparto Infrastrutture Ufficio Amministrazione Sezione Contratti ha proposto l’aggiudicazione della gara all’operatore economico ATI Conpat scarl e valutato congruo il costo della manodopera indicato da quest’ultimo nella propria offerta economica nonché dei verbali delle sedute del 7 Gennaio 2025, di apertura della documentazione amministrativa, dell’8 Gennaio 2025 di verifica della documentazione amministrativa e del 9 Gennaio 20225 di apertura, verifica e valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 3) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, con particolare riguardo, ove necessario e per quanto di ragione, agli avvisi di trasparenza relativi alle sedute di gara, al bando di gara, al disciplinare di gara e relativi allegati, al capitolato tecnico, allo schema di contratto e a tutti gli allegati ai predetti atti di gara, oltre che ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante; 4) ove adottato, del verbale di consegna in via di urgenza in favore dell’operatore economico ATI Conpat scarl; nonché a) per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto della società Smarig s.r.l. a conseguire l’aggiudicazione della commessa, subentrando, ove del caso, nell’esecuzione della stessa; b) in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla società Smarig s.r.l. per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Smarig s.r.l. il 18\10\2025, per l’annullamento dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202501164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura negoziata per l’appalto integrato di riqualificazione dell’auditorium ex Caivano Arte, unitamente agli atti di gara e ai verbali delle sedute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’ATI Conpat s.c. a r.l., nonché il verbale di proposta di aggiudicazione, la valutazione di congruità del costo della manodopera, i verbali relativi all’apertura e alla verifica della documentazione amministrativa e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, oltre agli ulteriori atti della procedura. Ha inoltre chiesto, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia dello stesso, l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e al subentro nell’esecuzione, nonché, in via subordinata, il risarcimento per equivalente. Sono stati proposti anche motivi aggiunti diretti contro i medesimi provvedimenti. Dal dispositivo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti né le concrete ragioni di illegittimità riscontrate dal giudice.

La decisione

Il TAR ha definitivamente accolto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati. Ha dichiarato inefficace il contratto stipulato tra l’amministrazione e l’operatore economico controinteressato e ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di conseguire l’aggiudicazione e di stipulare il contratto. Le spese di giudizio sono state compensate. Il testo trasmesso è un dispositivo di sentenza e non contiene la motivazione; pertanto non consente di individuare i singoli motivi accolti o la ratio decidendi dell’annullamento.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    Il giudizio è stato trattato secondo il rito speciale relativo alle controversie concernenti le procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 94 e ss. d.lgs. 36/2023

    La procedura di aggiudicazione risultava pendente, secondo quanto riferito nel provvedimento impugnato, rispetto alla completa verifica dei requisiti dell’aggiudicatario; il dispositivo non chiarisce il rilievo assunto da tale circostanza nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici

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