Sentenza del 17/06/2015 n. 3558 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso introduttivo - Forma - Elementi costitutivi - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto inammissibile. L'interrogazione telematica non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dal processo tributario e non può essere qualificata come estratto di ruolo. Di conseguenza, non risultando individuato un valido atto impugnabile e non essendo definito correttamente l'oggetto della domanda, il giudizio non può essere esaminato nel merito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso nel processo tributario sulla base di un'interrogazione telematica contenente il proprio codice fiscale e gli importi asseritamente dovuti. La questione riguardava la validità dell'atto utilizzato per instaurare il giudizio e, in particolare, se tale interrogazione potesse essere considerata un atto impugnabile o un estratto di ruolo. Il ricorso introduttivo deve indicare, tra gli elementi costitutivi essenziali, l'atto impugnato e l'oggetto della domanda; la mancanza di tali elementi comporta l'inammissibilità.
Norme richiamate
Art. 18, n. 2, D.Lgs. 546/1992
Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda.
L'indicazione dell'atto impugnato e della domanda costituisce un requisito essenziale del ricorso introduttivo; la sua omissione determina l'inammissibilità.
Art. 18, n. 4, lettera d), D.Lgs. 546/1992
La disposizione concorre a definire gli elementi formali e contenutistici necessari affinché il ricorso tributario sia validamente proposto.
Art. 19, D.Lgs. 546/1992
Il processo tributario può essere instaurato soltanto contro gli atti espressamente impugnabili; una mera interrogazione telematica, priva delle caratteristiche di un atto impositivo o di un estratto di ruolo, non è autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- Nel processo tributario il ricorso deve identificare con precisione l'atto impugnato e formulare chiaramente la domanda; l'assenza di uno di questi elementi può comportare l'inammissibilità.
- Non ogni comunicazione o informazione fiscale è un atto impugnabile: occorre verificare che rientri nell'elenco previsto dalla legge e che produca effetti giuridici lesivi per il contribuente.
- Una semplice interrogazione telematica contenente dati identificativi e importi dovuti non equivale automaticamente a un estratto di ruolo né consente, da sola, di instaurare validamente un giudizio tributario.
- Prima di proporre ricorso è necessario acquisire e indicare l'atto impositivo o della riscossione effettivamente impugnabile, verificando anche i termini e i requisiti formali previsti dalla normativa.
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