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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 672 del 13/11/2025

Provvedimento del 13 novembre 2025

Garante Privacy672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di un’interessata che chiedeva a Google LLC la deindicizzazione di 10 URL associati al proprio nominativo, relativi a articoli giornalistici su una vicenda di licenziamento e successivo accordo conciliativo. Nel corso dell’istruttoria Google ha già deindicizzato alcuni URL e ha bloccato altri dalle versioni europee dei risultati di ricerca, mentre per tre URL ha negato la richiesta ritenendo persistente l’interesse pubblico delle notizie. Il Garante ha preso atto delle deindicizzazioni effettuate e ha dichiarato infondato il reclamo per i tre URL residui, ritenendo prevalente il diritto della collettività a essere informata in presenza di contenuti aggiornati, recenti e riferiti a una persona con ruolo pubblico/professionale rilevante.

Google LLC: reclamo per deindicizzazione di URL associati al nominativo di un’interessata in relazione a articoli su vicenda giudiziaria e lavorativa

Google LLC: reclamo per deindicizzazione di URL associati a vicenda giudiziaria e lavorativa

Il provvedimento riguarda un reclamo proposto nei confronti di Google LLC per ottenere la deindicizzazione, in relazione al nominativo dell’interessata, di 10 URL contenenti articoli giornalistici su una vicenda di licenziamento e successivo accordo conciliativo. L’Autorità ha esaminato la domanda alla luce del diritto all’oblio e del bilanciamento con il diritto all’informazione.

Origine della controversia e doglianze della reclamante

La reclamante ha rappresentato di essere stata coinvolta in una vicenda giudiziaria avviata nel 2022 a seguito di un provvedimento disciplinare di licenziamento adottato nei suoi confronti da un gruppo societario presso cui aveva lavorato per oltre 17 anni come responsabile della corporate communication. Ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca di Google di 10 URL associati al suo nome, sostenendo che:

  • alcuni contenuti non erano aggiornati agli sviluppi successivi della vicenda;
  • il decorso del tempo aveva reso superata la notizia;
  • la persistente esposizione mediatica le arrecava un grave pregiudizio reputazionale e professionale.

Ha inoltre riferito di aver già inoltrato a Google, nelle date del 3 agosto 2023 e del 4 dicembre 2024, richieste di deindicizzazione respinte dal motore di ricerca per la ritenuta prevalenza dell’interesse pubblico dei contenuti.

Svolgimento dell’istruttoria

L’istruttoria del Garante si è inizialmente concentrata sull’URL n. 6, in quanto gli altri indirizzi non risultavano preceduti da interpello al titolare. Con nota del 24 luglio 2025 l’Autorità ha informato la reclamante che Google aveva comunicato, in data 7 luglio 2025, l’avvenuta deindicizzazione dell’URL n. 6.

Successivamente la reclamante ha fatto presente di avere presentato un nuovo interpello a Google sugli URL nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10. A seguito della richiesta di osservazioni dell’Ufficio, Google ha riscontrato in data 6 ottobre 2025, distinguendo tra due gruppi di URL:

  • per gli URL nn. 4, 5, 7, 8, 9 e 10 ha comunicato di aver proceduto al blocco dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query corrispondente al nome della reclamante, poiché i relativi articoli non erano aggiornati ai più recenti sviluppi della vicenda;
  • per gli URL nn. 1, 2 e 3 ha invece negato la deindicizzazione, ritenendo che le notizie fossero tuttora di pubblico interesse.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama l’applicabilità del GDPR a Google LLC ai sensi dell’art. 3, par. 1, per le attività svolte in ambito europeo tramite le proprie sedi, nonché la competenza del Garante italiano ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, dato che il trattamento è direttamente gestito da Google LLC, con sede negli Stati Uniti.

Sono inoltre richiamati:

  • gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, in tema di diritto all’oblio e opposizione;
  • le Linee guida del WP29 14/EN WP 225 del 26 novembre 2014, successive alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-131/12;
  • le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020;
  • l’art. 168 del Codice privacy, richiamato come presidio contro dichiarazioni o documenti falsi nel procedimento dinanzi al Garante.

Valutazione sugli URL nn. 4, 5, 7, 8, 9 e 10

Per questi URL il Garante ha preso atto della scelta di Google di procedere al blocco dei contenuti dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query associata al nominativo della reclamante. In ragione di tale intervento, ha ritenuto che non sussistessero ulteriori presupposti per l’adozione di provvedimenti.

Valutazione sugli URL nn. 1, 2 e 3

Con riguardo ai tre URL residui, l’Autorità ha svolto il bilanciamento tra:

  • il diritto della collettività a essere informata;
  • il diritto della reclamante a una corretta rappresentazione della propria identità informazionale e a non vedersi attribuita una biografia telematica non corrispondente alla realtà.

Il Garante ha rilevato che gli articoli:

  • descrivevano una vicenda giudiziaria riguardante la reclamante e la sua azienda di famiglia, originata nel 2022;
  • erano stati pubblicati in un arco temporale recente, tra il 2023 e il 2024;
  • riportavano un quadro processuale aggiornato, comprensivo dell’accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti;
  • non presentavano elementi di distorsione dell’immagine della reclamante, offrendo piuttosto una visione complessiva e coerente delle notizie disponibili online.

Nel bilanciamento è stato valorizzato anche il contesto professionale e familiare dell’interessata: il lungo incarico apicale nel gruppo societario familiare e l’attività attuale di consulenza nel campo della comunicazione e delle crisi reputazionali hanno portato l’Autorità a riconoscere alla reclamante un ruolo nella vita pubblica, secondo i criteri delle Linee guida WP29 sull’oblio online.

Il Garante ha pertanto ritenuto che le informazioni fossero ancora sorrette da un interesse pubblico attuale e che la loro deindicizzazione avrebbe determinato una ingiustificata compressione del diritto della collettività a ricevere informazioni complete e aggiornate. Ha anche rilevato che nel reclamo non erano state offerte prove sufficienti sulle specifiche ragioni del licenziamento, oltre a quanto desumibile dagli articoli di stampa reperibili online.

Decisione finale

Il Garante ha concluso che:

  • per gli URL nn. 4, 5, 7, 8, 9 e 10, già deindicizzati o bloccati da Google, non vi erano ulteriori presupposti per provvedere;
  • per gli URL nn. 1, 2 e 3 il reclamo era infondato.

Non risultano adottate misure sanzionatorie o prescrittive. È stata inoltre indicata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro i termini di legge.

Punti principali

Origine del reclamo e richiesta dell’interessata

La reclamante, rappresentata e difesa da un legale, ha chiesto al Garante di ordinare a Google LLC la deindicizzazione, rispetto al proprio nominativo, di 10 URL collegati ad articoli giornalistici su una vicenda giudiziaria iniziata nel 2022 dopo un provvedimento disciplinare di licenziamento e conclusasi con un accordo conciliativo. Ha sostenuto che alcuni contenuti non fossero aggiornati agli sviluppi della vicenda, che il tempo trascorso rendesse la notizia superata e che l’esposizione mediatica avesse inciso negativamente sulla sua reputazione personale e professionale.

Sviluppi istruttori e interventi di Google

L’istruttoria si è inizialmente concentrata sull’URL n. 6, poiché gli altri URL non risultavano oggetto di previo interpello. Successivamente il Garante ha informato la reclamante dell’avvenuta deindicizzazione dell’URL n. 6. In seguito a un nuovo interpello della reclamante sugli altri URL, Google ha comunicato di aver bloccato gli URL nn. 4, 5, 7, 8, 9 e 10 dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query correlata al nome della reclamante, ritenendoli non aggiornati. Per gli URL nn. 1, 2 e 3 ha invece negato la deindicizzazione, affermando che i relativi articoli riguardavano una vicenda di pubblico interesse e riportavano anche l’accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti.

Quadro normativo e competenza del Garante

Il provvedimento richiama l’applicabilità del GDPR a Google LLC ai sensi dell’art. 3, par. 1, per effetto delle attività svolte in ambito europeo tramite le proprie sedi, pur essendo il trattamento direttamente gestito da Google LLC con sede negli Stati Uniti. Da ciò il Garante fa discendere la propria competenza a decidere il reclamo ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento. È inoltre richiamato l’art. 168 del Codice in tema di falsità nelle dichiarazioni al Garante.

Valutazione sugli URL già deindicizzati o bloccati

Per gli URL nn. 4, 5, 7, 8, 9 e 10 il Garante ha preso atto della scelta di Google di bloccare i contenuti dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query associata al nome della reclamante. Considerato l’intervento già effettuato dal titolare, l’Autorità ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per adottare ulteriori provvedimenti su tali URL.

Bilanciamento sul diritto all’oblio per gli URL nn. 1, 2 e 3

Per i tre URL residui il Garante ha svolto il bilanciamento tra diritto all’informazione e diritto della reclamante a una corretta rappresentazione della propria identità informazionale, richiamando gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, le Linee guida WP29 14/EN WP 225 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Ha ritenuto che gli articoli fossero recenti, pubblicati tra il 2023 e il 2024, e che descrivessero in modo aggiornato gli sviluppi della vicenda, incluso l’accordo stragiudiziale conclusivo. Ha valorizzato anche il ruolo professionale dell’interessata, già responsabile della comunicazione per oltre diciassette anni presso il gruppo familiare e tuttora consulente nel campo della comunicazione e delle crisi reputazionali, ritenendo che tali elementi le conferissero un ruolo nella vita pubblica.

Esito finale del procedimento

Il Garante ha concluso che la deindicizzazione degli URL nn. 1, 2 e 3 avrebbe comportato una compressione ingiustificata del diritto della collettività ad accedere all’informazione, anche perché il reclamo non offriva evidenze probatorie sufficienti sulle specifiche ragioni del licenziamento. Ha quindi dichiarato infondato il reclamo per tali URL e ha preso atto dell’intervenuta deindicizzazione o del blocco degli altri URL, senza adottare ulteriori misure.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricerca e deindicizzazionelibertà di informazionereputazione e identità digitalerapporto di lavoro

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