L.R. Valle d'Aosta 2/2007
Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Valle d’Aosta, la tutela dall’inquinamento atmosferico, le competenze di Regione ed enti locali, il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni, il sistema informativo sulla qualità dell’aria e gli incentivi per tecnologie e impianti che riducono le emissioni. Approva inoltre il Piano aria 2007/2015. Il Piano ha durata massima di nove anni dall’approvazione ed è soggetto a monitoraggio e verifica triennale.
Tutela dall'inquinamento atmosferico e Piano regionale per la qualità dell'aria 2007-2015
Tutela dall’inquinamento atmosferico e Piano regionale per la qualità dell’aria
La legge regionale della Valle d’Aosta disciplina la protezione dall’inquinamento atmosferico e la gestione/miglioramento della qualità dell’aria, con finalità di tutela della salute pubblica, dell’ambiente e della qualità della vita. Approva inoltre il Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell’aria per il periodo 2007/2015.
Finalità generali
La Regione promuove, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie e l’adozione di azioni idonee a ridurre le emissioni in atmosfera.
Competenze della Regione e dei Comuni
La Regione:
- elabora, verifica e aggiorna il Piano aria;
- sviluppa, con il supporto tecnico dell’ARPA, il sistema di valutazione della qualità dell’aria e definisce i criteri di controllo delle emissioni;
- coordina le misure d’emergenza per episodi acuti di inquinamento che interessino più comuni;
- rilascia le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, definendone le procedure nel rispetto della normativa vigente;
- garantisce un’adeguata informazione ai cittadini.
I Comuni:
- attuano le misure d’emergenza per la gestione degli episodi acuti di inquinamento e informano tempestivamente la cittadinanza;
- esercitano le funzioni previste dal decreto del Ministro dell’ambiente 21 aprile 1999, n. 163 sulle limitazioni della circolazione;
- formulano proposte alla Giunta regionale per individuare zone che richiedano specifici interventi di miglioramento o tutela della qualità dell’aria.
Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell’aria
Il Piano aria è lo strumento di programmazione, coordinamento e controllo delle politiche territoriali per ridurre l’inquinamento atmosferico e tutelare ambiente e salute.
Il Piano deve:
- individuare obiettivi di qualità dell’aria e i termini per raggiungerli;
- prevedere, in conformità alla normativa statale, valori limite di emissione e prescrizioni più severi di quelli statali, ove necessario;
- comprendere azioni di risanamento e recupero per le situazioni critiche, interventi di prevenzione per le situazioni a rischio e misure di mantenimento delle condizioni di qualità dell’aria nelle restanti aree regionali.
L’approvazione spetta al Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il Consiglio permanente degli enti locali.
Il Piano ha durata massima di nove anni dalla data di approvazione ed è soggetto a monitoraggio periodico e a verifica triennale. Le modifiche e integrazioni sono approvate con la medesima procedura di approvazione. Gli obiettivi generali e specifici, gli obiettivi di qualità dell’aria, i valori limite di emissione e le prescrizioni costituiscono obbligo.
Per il periodo 2007/2015 è approvato il Piano aria contenuto nell’allegato A.
Incentivi per il miglioramento della qualità dell’aria
La Regione, in attuazione del Piano, promuove:
- l’installazione di filtri antiparticolato (FAP) su veicoli o mezzi a motore esistenti e regolarmente funzionanti;
- la realizzazione di reti locali di distribuzione di GPL o metano.
La Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli adempimenti e gli aspetti procedurali necessari all’attuazione, nel rispetto della disciplina sugli aiuti de minimis quando gli incentivi riguardino imprese. Gli incentivi sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa vigente.
Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per tutti gli impianti, compresi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II della parte V del d.lgs. 152/2006, sono rilasciate dalla Regione.
La Giunta regionale disciplina con deliberazione le modalità procedurali per il rilascio, inclusa la documentazione da allegare alle istanze.
Sistema informativo sulla qualità dell’aria
La Giunta regionale dispone le implementazioni necessarie per garantire la conoscenza della qualità dell’aria nel territorio regionale, mediante il raccordo e lo scambio informativo con il SINA e il SITR, utilizzando anche i dati dell’ARPA e delle altre autorità competenti.
La Giunta definisce inoltre:
- il livello di informazione da rendere disponibile alle autorità e al pubblico;
- le modalità di utilizzo dei dati del sistema di rilevamento da parte di soggetti pubblici e privati;
- il livello di garanzia della qualità dei dati, in coerenza con gli standard statali ed europei.
L’ARPA gestisce in modo integrato il sistema regionale di valutazione della qualità dell’aria, al fine di fornire le informazioni necessarie a descrivere lo stato della qualità dell’aria e a supportare le autorità competenti.
Disposizioni finanziarie
La legge quantifica gli oneri iniziali derivanti da specifiche disposizioni e ne individua la copertura a carico del bilancio regionale, con autorizzazione alla Giunta ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.
Gli oneri sono determinati in euro 806.000 per il 2007 e in euro 496.000 a decorrere dal 2008, con copertura tramite diversi capitoli di spesa collegati ad ambiente, energia, trasporti e consulenze.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
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