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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17817/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per un'associazione a delinquere e per plurimi reati fiscali, nonché per plurimi reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per inosservanza degli obblighi del fallito e bancarotta semplice, relativi a più società del gruppo (tra cui Edilmac, SGME, Maltek Industrie). I motivi di ricorso contestavano: insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove (eccessivo affidamento alle dichiarazioni del curatore e agli accertamenti della Guardia di Finanza), assenza di prova di una reale preordinazione fraudolenta (ruoli formali e mera inesperienza gestionale), infondatezza della qualificazione come distrattiva della cessione di crediti (anche per il tempo intercorso e per i bonifici ricevuti), mancata prova della distrazione di beni e forza lavoro, titolarità esterna di alcuni beni, carenza o impossibilità di valutare la contabilità, erroneo rigetto della richiesta di CTU e vizio nella determinazione della pena e nella mancata concessione delle attenuanti generiche. Per il Prete si aggiungeva contestazione circa l'assenza di prova della sottoscrizione dell'atto di cessione e del suo ruolo effettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui: esisteva un gruppo di società gestito di fatto da Lorenzo Bernardi con uso di prestanomi e familiari; le fatture emesse da talune società (Verpool, SGME ecc.) erano fittizie; le cessioni di crediti e i trasferimenti di attività e utilità al gruppo avevano natura distrattiva perché privi di un giustificato rapporto economico e realizzati in condizioni di crisi; la disponibilità e l'utilizzo di locali, macchinari e forza lavoro della fallita da parte di altre società del gruppo costituivano distrazione anche se la titolarità formale dei beni risultava attribuita ad altra società riconducibile agli stessi soggetti; la documentazione contabile era tenuta in modo tale da ostacolare la ricostruzione del patrimonio e degli affari, integrando bancarotta documentale; il Prete, pur formalmente amministratore, partecipò consapevolmente alle operazioni e sottoscrisse atti rilevanti. Sono state rigettate le censure relative ai reati fiscali (indeducibili in quanto versate in fatto) e all'associazione a delinquere (esistenza di struttura e continuità desunta dai reati fine e dalle modalità di gestione). È stata inoltre ritenuta legittima la valutazione motivazionale sui profili sanzionatori: la pena base è stata fissata prossima al minimo edittale, le attenuanti generiche non riconosciute per mancanza di elementi positivi utili alla loro concessione. Nuovi motivi introdotti in memoria sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 74 del 2000

    Le disposizioni sono richiamate per qualificare i reati fiscali contestati (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione di componenti attivi); la Corte ha ritenuto che dagli elementi probatori emergesse la fittizietà delle operazioni e quindi la riconducibilità delle fatture a reati fiscali.

  • Legge fallimentare

    Gli articoli vengono richiamati in relazione ai reati di inosservanza agli obblighi del fallito e alla bancarotta semplice; la Corte ha valutato tali profili nella cornice più ampia delle bancarotte fraudolente contestate e ne ha assorbito o distinto gli effetti in base alla qualificazione delle condotte come fraudolente.

  • codice penale

    Richiamato in riferimento ai criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la scelta della pena base prossima al minimo edittale e il rifiuto delle attenuanti generiche, operando correttamente la graduazione discrezionale prevista dall'art. 133.

Massime di principio

  • La titolarità formale (ruolo di amministratore di diritto o uso di prestanome) non esclude la responsabilità quando emerga che il soggetto ha effettivamente partecipato alla gestione e al disegno di sottrazione delle attività aziendali: la valutazione concreta degli 'facta' prevale sulla veste formale.
  • Una cessione di crediti o operazione tra società afferenti allo stesso gruppo può essere qualificata come distrazione se manca un giustificato rapporto economico sottostante, anche se il ceduto viene poi effettivamente pagato: conta la congruità economica e la motivazione dell'operazione, non solo l'effettivo flusso finanziario.
  • L'utilizzo sistematico di locali, forza lavoro e mezzi di una società fallita da parte di altre società del gruppo, con trasferimento dei relativi profitti e gravamento dei costi sulla società debole, può integrare bancarotta patrimoniale per distrazione anche in assenza di formali atti di cessione di contratto.
  • La tenuta irregolare o la dissimulazione della contabilità (anche se parte della documentazione è poi reperita) può integrare bancarotta documentale, specie se essa ha reso difficoltosa o impossibile la ricostruzione del patrimonio e delle operazioni aziendali.
  • Le prove indirette e il quadro probatorio complessivo (verifiche fiscali, sommarie dichiarazioni del curatore, elementi di collegamento tra società, tempistica e modalità delle operazioni) possono suffragare l'esistenza di un'associazione a delinquere quando mostrino continuità, coordinamento e progettualità oltre i singoli reati fine.
  • In un giudizio abbreviato non condizionato le possibilità di introdurre nuove prove in appello sono limitate: le richieste istruttorie tardive (CTU o perizie) sono spesso inammissibili se le questioni sono anteriori al processo e conosciute dall'imputato.
  • Le questioni di merito sulla valutazione della prova e sulla graduazione della pena sono riservate ai giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi logici, motivazionali o di diritto evidenti; la semplice richiesta di riconsiderare la valutazione dei fatti non è sufficiente.

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