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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22443/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto, in proprio e quale amministratore di una società dichiarata fallita, ha proposto ricorso per revocazione avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva respinto il precedente ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, la quale a sua volta aveva confermato il rigetto del reclamo contro la dichiarazione di fallimento del Tribunale di Cosenza. Con l'unico motivo, i ricorrenti hanno denunciato un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza impugnata avesse erroneamente letto una memoria depositata ex art. 380-bis.1 c.p.c. come contenente un'ammissione dell'esistenza di una debitoria complessiva di euro 550.000,00. Secondo i ricorrenti, la memoria avrebbe avuto contenuto opposto, perché il debito complessivo sarebbe stato inferiore, non potendosi conteggiare il credito dell'INPS, ritenuto inesistente. La censura era quindi costruita come errore percettivo immediatamente rilevabile dagli atti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non colpisse la ratio decidendi dell'ordinanza revocanda, poiché questa si fondava sull'insindacabilità degli apprezzamenti del giudice di merito su fatti storici, tra cui la sussistenza di una debitoria complessiva superiore a euro 550.000,00. La frase dell'ordinanza secondo cui tale dato sarebbe stato ammesso nella memoria è stata qualificata come mero obiter dictum, non decisivo ai fini della decisione. Conseguentemente è stato ritenuto difettare l'interesse dei ricorrenti all'esame del motivo. Nulla è stato disposto sulle spese per assenza di attività difensiva delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio è invocabile solo quando la decisione sia fondata su una percezione errata di un fatto decisivo; non è utilizzabile per rimettere in discussione apprezzamenti su fatti storici coperti dalla valutazione del giudice e, comunque, deve investire la ratio decidendi della decisione impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata in sede camerale non può essere valorizzata in revocazione se la censura finisce per contestare un passaggio non decisivo della motivazione dell'ordinanza.

  • art. 1, secondo comma, lett. c), legge fall.

    soglia debitoria di 500.000,00 euro

    La soglia debitoria costituisce il presupposto rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento richiamata nella controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, t.u. spese giust.

    L'ulteriore importo è commisurato a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. è inammissibile quando mira a contestare un apprezzamento di merito su fatti storici, anziché un vero errore percettivo immediato.
  • Perché l'errore revocatorio sia deducibile, la circostanza erroneamente percepita deve avere carattere decisivo e incidere sulla ratio decidendi della decisione impugnata; se il passaggio contestato è un mero obiter dictum, manca l'interesse all'impugnazione.
  • La revocazione non può essere usata come surrogato di un nuovo giudizio sul merito della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice della decisione originaria.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e le parti intimate non svolgono valida difesa, non si provvede sulle spese; resta ferma la disciplina dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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