Sentenza del 27/03/2015 n. 6219 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEG e ILOR per il 1996, maggiori ricavi ritenendo antieconomica la vendita di un terreno edificabile dalla B. s.p.a. alla propria controllata Sogesta s.r.l. per lire 13.000.000, a fronte di un valore contabile di lire 18.600.000.000 e di valori risultanti da precedenti e successive perizie. Secondo l'Ufficio, la differenza costituiva una liberalità o donazione indiretta a favore della controllata, estranea all'esercizio dell'impresa, accertabile mediante presunzioni ai sensi degli artt. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 53, comma 2, del TUIR. L'Agenzia contestava inoltre alla CTR di avere motivato insufficientemente la ritenuta congruità del prezzo e di non avere adeguatamente considerato gli elementi indicativi dell'antieconomicità dell'operazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse adeguatamente spiegato perché il prezzo fosse coerente con il valore effettivo di mercato, considerando il tormentato iter urbanistico del terreno, la conseguente diminuzione del suo valore e la perizia giurata prodotta dalla società. Poiché l'antieconomicità dell'operazione non risultava dimostrata in modo sufficiente, è venuto meno il presupposto dell'accertamento fondato su presunzioni. Le censure dell'Agenzia miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare alla B. s.p.a. le spese processuali, liquidate in 12.000 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente di desumere l'esistenza di ricavi non dichiarati anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Un comportamento gravemente antieconomico e non adeguatamente spiegato dal contribuente può legittimare l'accertamento induttivo o analitico-induttivo di maggiori ricavi. Tuttavia, l'Amministrazione deve fornire elementi presuntivi sufficienti e il giudice deve valutare concretamente le giustificazioni economiche dell'operazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 2, nel testo vigente ratione temporis
Rilevano ai fini reddituali i beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La norma può consentire la ripresa a tassazione del valore di beni trasferiti a condizioni non coerenti con l'attività d'impresa, ma la sua applicazione richiede la prova che l'operazione sia effettivamente estranea all'esercizio dell'impresa o configuri una liberalità non giustificata.
Codice civile, art. 2697
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi della pretesa fiscale, mentre il contribuente deve fornire adeguate spiegazioni e documentazione delle ragioni economiche sottostanti a operazioni potenzialmente anomale.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
La differenza tra prezzo di cessione e valore contabile non è, da sola, sufficiente a dimostrare ricavi occultati o una donazione indiretta. Occorre un insieme coerente di elementi presuntivi, valutati nel contesto concreto dell'operazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Il ricorso per cassazione non consente di sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito con quella della parte. Il vizio è configurabile solo in presenza di una reale omissione di un fatto decisivo o di una motivazione logicamente inesistente o gravemente carente.
Massime di principio
- Una cessione infragruppo a un prezzo molto inferiore al valore contabile o a precedenti stime può essere considerata antieconomica e giustificare un accertamento fiscale, ma l'Amministrazione deve dimostrare l'anomalia con presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Il valore contabile di un bene non coincide necessariamente con il suo valore effettivo di mercato: possono rilevare modifiche urbanistiche, vincoli, autorizzazioni, condizioni del mercato e altri eventi che abbiano inciso sul valore reale.
- La presenza di una società controllata tra le parti non rende automaticamente illegittima o fiscalmente elusiva l'operazione; è necessario verificare se esistano concrete ragioni economiche e societarie, adeguatamente documentate.
- Per difendersi da un accertamento fondato sull'antieconomicità è utile conservare perizie contemporanee alla cessione, documentazione sull'evoluzione urbanistica del bene, delibere societarie, analisi di mercato e prove delle finalità economiche dell'operazione.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione del valore del bene o delle perizie: se il giudice di merito ha esaminato gli elementi principali e fornito una motivazione coerente, la sua ricostruzione dei fatti tende a rimanere definitiva.
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