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Ordinanza

Ordinanza n. 209/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della nota prot. n. 42195 dell'11 dicembre 2025 adottata dalla I Divisione del Servizio concorsi del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con cui è stato negato il differimento delle prove fisiche richiesto dal ricorrente nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari di Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 marzo 2025; per quanto occorrer possa, di tutti gli altri atti del concorso, ivi compresi l'art. 12, comma 7, il bando e il calendario concorsuale previsto per lo svolgimento dell'accertamento dell'efficienza fisica, pubblicato in data 10 novembre 2025 sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, ove interpretati nel senso di precludere il differimento delle prove richiesto dal ricorrente e di consentire, quindi, l'esclusione del medesimo dal concorso; ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti o interessi legittimi del ricorrente ivi incluse le “Disposizioni per l'accertamento dell'efficienza fisica” pubblicate in data 25 novembre 2025 sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente; nonché, per quanto di interesse, l'art. 17, comma 2, del D.M. 9 settembre 2022, n. 168; e per l'adozione delle misure cautelari volte a riammettere il ricorrente al concorso e a consentirgli di svolgere le prove di efficienza fisica in una sessione straordinaria fissata in una data compatibile con il suo recupero dalla condizione di infortunio in cui versa, anche provvedendo all'ammissione alle successive prove orali posticipando le verifiche di efficienza fisica del ricorrente ad un momento successivo; nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alla prosecuzione dell'iter selettivo nonché, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Giustizia amministrativa202515458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di differimento delle prove fisiche nell'ambito del concorso per 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Ministero dell'Interno gli ha negato il differimento delle prove di efficienza fisica, richiesto perché temporaneamente impossibilitato a sostenerle a causa di una condizione di infortunio certificata da un medico. Sono stati contestati anche, per quanto occorresse, il bando, il calendario concorsuale, le disposizioni sulle prove fisiche e l'art. 17, comma 2, del D.M. n. 168/2022, nella parte in cui sarebbero stati interpretati come ostativi alla fissazione di una sessione straordinaria successiva al calendario ordinario. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, la riammissione al concorso, lo svolgimento delle prove fisiche in una data compatibile con il recupero dall'infortunio e il prosieguo nelle successive fasi concorsuali; ha inoltre formulato domanda di risarcimento in forma specifica e, in subordine, per perdita di chance.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività degli atti impugnati, limitatamente alla possibilità per il ricorrente di sostenere le prove fisiche in una sessione straordinaria e di proseguire nelle ulteriori fasi concorsuali, anche qualora le prove fisiche debbano essere svolte successivamente. Il giudice ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione dell'Amministrazione secondo cui la seduta appositamente fissata avrebbe dovuto collocarsi necessariamente entro il calendario concorsuale ordinario e, quindi, entro il 16 dicembre 2025. Una simile applicazione letterale della lex specialis e dell'art. 17, comma 2, del D.M. n. 168/2022 contrasta con i principi di buona amministrazione e leale cooperazione e con un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina. In presenza di gravi e giustificati motivi, le prove possono e devono essere procrastinate sino alla definizione della situazione impeditiva, senza pregiudizio per la par condicio e senza attribuire un indebito vantaggio al candidato. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché il ricorrente avrebbe perso definitivamente la possibilità di partecipare alle ulteriori fasi concorsuali. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 26 maggio 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, del bando di concorso

    la “seduta appositamente fissata”

    La previsione non deve essere interpretata nel senso che la sessione straordinaria debba necessariamente svolgersi entro il calendario concorsuale ordinario, quando sussistano gravi e giustificati motivi.

  • art. 17, comma 2, D.M. 9 settembre 2022, n. 168

    la “seduta appositamente fissata”

    La disciplina regolamentare deve essere interpretata in modo coerente con i principi di buona amministrazione, leale cooperazione e con un'interpretazione costituzionalmente orientata, consentendo il differimento delle prove in presenza di un impedimento grave e giustificato.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la concessione della tutela cautelare collegiale.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato dal ricorrente a fondamento della domanda risarcitoria in forma specifica e, subordinatamente, per perdita di chance; l'ordinanza cautelare non decide definitivamente tali domande.

Massime di principio

  • Le disposizioni del bando e della disciplina regolamentare che consentono di fissare una seduta apposita per lo svolgimento di prove concorsuali devono essere interpretate, in presenza di gravi e giustificati motivi documentati, nel senso di consentire il differimento anche oltre il calendario ordinario, quando ciò sia necessario per rendere effettiva la partecipazione del candidato.
  • Il differimento di una prova concorsuale per un impedimento temporaneo grave e giustificato non viola la par condicio né attribuisce di per sé un indebito vantaggio al candidato, se la prova resta identica e il differimento è limitato alla rimozione dell'impedimento.
  • L'Amministrazione deve applicare la lex specialis del concorso secondo i principi di buona amministrazione e leale cooperazione, evitando un'interpretazione meramente letterale che determini l'esclusione definitiva di un candidato temporaneamente impedito per una causa documentata.
  • Sussiste il periculum in mora quando il mancato differimento di una prova concorsuale comporti la perdita definitiva della possibilità di accedere alle successive fasi della procedura selettiva.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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