Sentenza n. 15510/2026 - Roma, Sezione 4Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione definitiva e archiviazione come inammissibile dell’istanza di contributo presentata nell’ambito del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2025-2027, nonché atti di approvazione delle graduatorie
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato il progetto “Mare futuro” per accedere ai contributi previsti dall’Avviso dell’8 luglio 2025. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi del 20 ottobre 2025, aveva depositato osservazioni e una relazione tecnica il 29 ottobre; il Ministero ha confermato l’esclusione il 4 novembre 2025, ritenendo il progetto non ammissibile perché non conforme agli indirizzi generali del Piano. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto violazione della l. 241/1990, dell’Avviso e dei principi di pubblicità e trasparenza, nonché difetto di motivazione: l’inammissibilità sarebbe stata pronunciata dalla Commissione anziché dall’Amministrazione e la mancata pubblicazione dell’atto istitutivo e dei verbali avrebbe impedito di verificare eventuali conflitti d’interesse. Con il secondo motivo ha contestato incompetenza della Commissione, travisamento, illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, sostenendo che l’Avviso riservava all’Amministrazione la verifica dei requisiti tassativi di ammissibilità e alla Commissione soltanto la successiva valutazione qualitativa del progetto. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e difetto di motivazione, per mancato riscontro puntuale alle osservazioni presentate. Il Ministero ha inoltre eccepito l’inammissibilità per asserita mancanza della sottoscrizione digitale del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione ministeriale di inammissibilità: il ricorso notificato e depositato in formato CAdES è idoneo ad attestare la provenienza dell’atto; l’esigenza di regolarizzazione riguarda il deposito dell’atto nativo digitale sottoscritto in formato PAdES. Nel merito, ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha respinti. Quanto all’incompetenza, l’Avviso distingue la verifica amministrativa della ricevibilità e dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità dalla valutazione del progetto affidata alla Commissione. Nel caso concreto, l’espressione “inammissibile” è stata utilizzata in senso atecnico: l’esclusione dipendeva dal contenuto del progetto e dal mancato superamento della soglia minima di valutazione, non dalla carenza di requisiti di partecipazione; non vi è quindi stata invasione di competenza. La censura sul conflitto d’interessi è stata respinta perché la ricorrente si è limitata a lamentare la mancata pubblicazione degli atti di nomina, senza indicare fatti o relazioni idonei a prospettare, neppure in astratto, un conflitto, né ha presentato una specifica istanza di accesso. Quanto all’art. 10-bis, il TAR ha ritenuto che il preavviso di rigetto non si applichi alle procedure concorsuali aperte alla partecipazione di una pluralità di soggetti, comprese quelle per l’erogazione di contributi pubblici. Ha aggiunto che, anche ipotizzando l’applicabilità della disposizione, l’Amministrazione aveva confermato i motivi già comunicati e non era tenuta a una replica puntuale in assenza di argomenti ulteriori introdotti con le osservazioni. Il Collegio, considerata l’infondatezza dei motivi, non ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri potenziali beneficiari. Ricorso respinto; spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 6-bis l. 241/1990
Ebbene, sotto questo aspetto, la parte ricorrente ha (soltanto) genericamente dedotto che non sarebbero stati resi noti i provvedimenti di nomina della Commissione di Valutazione senza, però, indicare in cosa si potesse sostanziare il conflitto di interessi - neanche astrattamente prospettato e, non ha, successivamente, avanzato espressa istanza di accesso agli atti per corroborare il proprio assunto.
La censura di violazione dell’obbligo di astensione per conflitto d’interessi non è suffragata dalla sola mancata pubblicazione degli atti di nomina: occorre allegare elementi concreti che consentano di prospettare un conflitto, anche potenziale.
art. 10-bis l. 241/1990
le disposizioni relative al preavviso di rigetto non si applicano alle procedure concorsuali, disposizione che deve essere riferita a tutti i procedimenti aperti alla partecipazione di una pluralità di soggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l’instaurazione del contraddittorio con la Pubblica Amministrazione risulti incompatibile con le esigenze di celerità della procedura
L’esclusione del preavviso di rigetto riguarda anche procedimenti di concessione di contributi aperti a una pluralità di partecipanti, quando il contraddittorio individuale sia incompatibile con le esigenze di celerità della procedura.
art. 34, comma 2, c.p.a.
trattandosi di censura - ove accolta - astrattamente idonea ad assorbire tutte le altre in ossequio al principio secondo cui il Giudice Amministrativo non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., come nel caso in cui il provvedimento venga emesso da un soggetto incompetente
L’eventuale accoglimento del vizio di incompetenza impedisce al giudice di pronunciarsi sul potere amministrativo non ancora esercitato dall’organo competente e può assorbire le altre censure.
art. 49, comma 2, c.p.a.
In via preliminare, l’infondatezza dei motivi di gravame consente al Collegio di non disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali beneficiari ammessi al beneficio de quo, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a.
Quando il ricorso risulta infondato, il giudice può non disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati beneficiari.
Massime di principio
- Negli avvisi per la concessione di contributi, la verifica amministrativa dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità va distinta dalla successiva valutazione qualitativa del progetto affidata alla commissione. L’uso dell’espressione “inammissibile” non determina incompetenza se, interpretato il provvedimento nel suo complesso, l’esclusione attiene in realtà al contenuto progettuale e al mancato raggiungimento della soglia minima di valutazione.
- La sola mancata pubblicazione dell’atto di nomina di una commissione non dimostra la violazione dell’obbligo di astensione per conflitto d’interessi: chi la deduce deve indicare elementi che consentano di individuare, almeno in astratto, una situazione di conflitto potenziale.
- Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali aperte a una pluralità di soggetti, comprese quelle per l’erogazione di contributi pubblici, quando il contraddittorio individuale sia incompatibile con le esigenze di celerità della procedura.
- Anche quando il preavviso di rigetto sia ritenuto applicabile, l’Amministrazione che conferma la decisione per le ragioni già comunicate non è tenuta a una replica puntuale alle osservazioni, salvo che queste introducano motivi ulteriori che richiedano una specifica risposta.
- La sottoscrizione del ricorso amministrativo in formato digitale CAdES, anziché PAdES, è idonea ad attestare la provenienza dell’atto; la differenza di formato può comportare un’esigenza di regolarizzazione del deposito, ma non determina di per sé l’inammissibilità del ricorso.
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