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Legge

L.R. Toscana 83/2016

Disposizioni in materia di spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 58/2006.

Normativa regionaleL.R. Toscana 83/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina toscana delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta, sostituendo il riferimento alle “manifestazioni” con quello alle “iniziative”, reintroducendo un contributo in denaro per iniziative esterne di particolare rilevanza e finalità istituzionali, e riorganizzando le modalità di imputazione e autorizzazione delle spese. Sono inoltre abrogati alcuni articoli della legge previgente.

Spese di rappresentanza del Presidente e della Giunta regionale

Spese di rappresentanza del Presidente e della Giunta regionale

La legge regionale interviene sulla disciplina toscana delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale, modificando la l.r. 58/2006. L’assetto risultante amplia e precisa le tipologie di spesa ammissibili e ne disciplina la gestione contabile e autorizzativa.

Tipologie di spese e contributi ammissibili

La nozione di riferimento viene aggiornata sostituendo, nell’ambito dell’articolo 2 della legge previgente, il termine “manifestazioni” con “iniziative”. Viene inoltre eliminata la previsione che consentiva, in casi eccezionali, l’erogazione di un contributo in danaro a concorso delle spese di organizzazione di specifiche iniziative di particolare rilevanza.

Resta introdotta una nuova ipotesi di contributo:

  • il Presidente della Giunta regionale può disporre l’erogazione di un contributo in danaro, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
  • il contributo è destinato a iniziative promosse da soggetti esterni;
  • le iniziative devono essere ritenute particolarmente rilevanti e coerenti con le finalità istituzionali della Regione;
  • le finalità considerate sono quelle di promozione sociale, economica, culturale e sportiva.

Gestione contabile e autorizzazione delle spese

La legge inserisce una disciplina specifica per l’imputazione e l’autorizzazione delle spese di ospitalità, premi e contributi in danaro.

Per le spese di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b):

  • sono imputate su un apposito fondo;
  • sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dal responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

Per le spese di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b bis):

  • sono imputate su appositi fondi;
  • sono autorizzate tramite decreto del responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

Abrogazioni

Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della l.r. 58/2006. La legge non contiene specifici regimi transitori né limiti temporali di efficacia, ed è applicabile nell’ambito della Regione Toscana.

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