L.R. Toscana 83/2016
Disposizioni in materia di spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 58/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina toscana delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta, sostituendo il riferimento alle “manifestazioni” con quello alle “iniziative”, reintroducendo un contributo in denaro per iniziative esterne di particolare rilevanza e finalità istituzionali, e riorganizzando le modalità di imputazione e autorizzazione delle spese. Sono inoltre abrogati alcuni articoli della legge previgente.
Spese di rappresentanza del Presidente e della Giunta regionale
Spese di rappresentanza del Presidente e della Giunta regionale
La legge regionale interviene sulla disciplina toscana delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale, modificando la l.r. 58/2006. L’assetto risultante amplia e precisa le tipologie di spesa ammissibili e ne disciplina la gestione contabile e autorizzativa.
Tipologie di spese e contributi ammissibili
La nozione di riferimento viene aggiornata sostituendo, nell’ambito dell’articolo 2 della legge previgente, il termine “manifestazioni” con “iniziative”. Viene inoltre eliminata la previsione che consentiva, in casi eccezionali, l’erogazione di un contributo in danaro a concorso delle spese di organizzazione di specifiche iniziative di particolare rilevanza.
Resta introdotta una nuova ipotesi di contributo:
- il Presidente della Giunta regionale può disporre l’erogazione di un contributo in danaro, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
- il contributo è destinato a iniziative promosse da soggetti esterni;
- le iniziative devono essere ritenute particolarmente rilevanti e coerenti con le finalità istituzionali della Regione;
- le finalità considerate sono quelle di promozione sociale, economica, culturale e sportiva.
Gestione contabile e autorizzazione delle spese
La legge inserisce una disciplina specifica per l’imputazione e l’autorizzazione delle spese di ospitalità, premi e contributi in danaro.
Per le spese di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b):
- sono imputate su un apposito fondo;
- sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dal responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.
Per le spese di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b bis):
- sono imputate su appositi fondi;
- sono autorizzate tramite decreto del responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.
Abrogazioni
Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della l.r. 58/2006. La legge non contiene specifici regimi transitori né limiti temporali di efficacia, ed è applicabile nell’ambito della Regione Toscana.
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