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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13127/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Un proprietario di immobile ha agito contro i vicini proprietari del fabbricato contiguo chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva subiti dal mese di ottobre 2004 per la mancata esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato, che aveva condannato i convenuti a chiudere un giunto tecnico/intercapedine tra i due fabbricati, ritenuto causa di infiltrazioni nel suo immobile. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo: che il precedente giudicato avesse già accertato la concorrente responsabilità delle parti per le infiltrazioni; che i danni lamentati nel nuovo giudizio fossero stati allegati in modo generico e non provati specificamente; che le nuove puntualizzazioni formulate in appello fossero inammissibili perché alteravano il thema decidendum; e che, comunque, la mancata eliminazione dell'intercapedine fosse imputabile anche all'attore, il quale non aveva consentito l'esecuzione dei lavori. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione denunciando, in sintesi, violazione del giudicato e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, vizio di motivazione, violazione delle norme in tema di responsabilità aquiliana e di liquidazione del danno, nonché omesso esame e mancato riconoscimento di una responsabilità concorrente dei convenuti, sostenendo che il danno avrebbe dovuto essere liquidato anche in via equitativa o presuntiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ricostruito l'oggetto della domanda, individuandolo nei danni successivi all'ottobre 2004 asseritamente derivanti dalla mancata attuazione della condanna a eliminare l'intercapedine, e ha escluso qualsiasi violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha inoltre rilevato che la doglianza sul giudicato era generica e non specificava adeguatamente il contenuto della precedente decisione, e che, in ogni caso, l'ostacolo decisivo al risarcimento stava nella mancanza di una specifica allegazione e di prova dei danni concretamente subiti. Sono state quindi ritenute irrilevanti, ai fini dell'esito, le censure sulla responsabilità concorrente, sulla liquidazione equitativa e sull'uso delle presunzioni. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sul chiesto e pronunciato, ma la Corte non ravvisa violazioni nella ricostruzione della domanda operata dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito non ha pronunciato oltre o fuori dai limiti della domanda; la domanda è stata correttamente interpretata e rigettata per difetto di allegazione e prova.

  • art. 345 c.p.c.

    Le nuove specificazioni del danno introdotte in appello sono state ritenute inammissibili perché alteravano il thema decidendum.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata, non apparente e non contraddittoria in modo insanabile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Escluso il vizio di motivazione apparente o perplessa, poiché la sentenza di merito era logicamente coerente.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sulla concorrente responsabilità per le infiltrazioni non poteva essere rimesso in discussione, ma la censura in cassazione è stata dichiarata generica e inammissibile.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Il profilo è stato ritenuto assorbito dalla mancanza di specifica allegazione e prova dei danni risarcibili.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto irrilevante ai fini della decisione per difetto di allegazione/prova del danno.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma risarcitoria; la Corte ha escluso la sussistenza, nel caso concreto, di un danno sufficientemente allegato e provato riconducibile a una condotta illecita autonoma.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del danno presuppone l'esistenza di un pregiudizio risarcibile adeguatamente allegato e provato; in difetto, non vi è spazio per liquidazione equitativa o presuntiva.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non applicabile in concreto per mancanza di specifica allegazione del danno.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è stata ravvisata alcuna violazione nell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura tendeva a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la sufficienza della domanda, ma la Corte ha confermato la genericità delle allegazioni iniziali.

  • art. 183 c.p.c.

    Le specificazioni introdotte successivamente in appello non potevano sanare la carenza originaria della domanda.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa non è consentita in mancanza di un danno specificamente allegato e dimostrato.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni non possono supplire all'assenza di una puntuale allegazione e prova del danno.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici non sono utilizzabili per colmare la totale genericità della domanda risarcitoria.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Dopo il rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risarcimento del danno, il giudice deve verificare prima di tutto che il pregiudizio sia stato specificamente allegato in modo da consentirne l'identificazione materiale e temporale; in difetto, la domanda è infondata anche se si invochi un titolo di responsabilità astrattamente configurabile.
  • La liquidazione equitativa del danno non può supplire alla mancanza di allegazione e prova dell'an debeatur e, soprattutto, della concreta consistenza del pregiudizio lamentato.
  • Le presunzioni semplici non possono essere utilizzate per colmare una domanda risarcitoria formulata in modo generico o per sostituire integralmente la prova dei fatti costitutivi del danno.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logicamente coerente e non apparente.
  • La censura di violazione del giudicato richiede la puntuale indicazione del contenuto della decisione precedente e delle specifiche statuizioni che si assumono violate; doglianze generiche sono inammissibili.
  • La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste quando il giudice si limiti a interpretare la domanda e a rigettarla per difetto di allegazione o prova, senza introdurre un thema decidendum diverso.
  • Le allegazioni nuove proposte in appello sono inammissibili quando non costituiscano mera precisazione di quanto già dedotto, ma comportino l'introduzione di nuovi fatti costitutivi o nuovi profili di danno che alterano il thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioniProprietà
RamiResponsabilità civileProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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