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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15199/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una società e dalla sua controllante, intervenuta adesivamente, nei confronti di due amministratori e di un istituto di credito. Gli attori deducevano che gli amministratori avessero posto in essere operazioni in conflitto di interessi, con contratti conclusi con società a loro riferibili, e che la banca, avendo indebitamente svincolato un pegno costituito dalla società, avesse consentito l’appropriazione di una somma di euro 859.000,00 poi affluita sui conti sociali. La domanda è stata respinta in primo e secondo grado. In cassazione la società ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non assolto l’onere probatorio in capo all’attrice e avesse valorizzato la genericità delle contestazioni dei convenuti; 2) violazione degli artt. 1218 e 2970 c.c., sostenendo che, essendo stato svincolato un bene costituito in pegno, la banca avrebbe dovuto rispondere della perdita e del deterioramento della garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., mirava in realtà a contestare la valutazione di merito sulla sufficienza delle allegazioni e sulla sussistenza o meno di una non contestazione specifica; ha ribadito che l’erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando si censuri la valutazione delle prove. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la corte di merito non aveva escluso in diritto l’obbligo del creditore di custodire la cosa data in garanzia, ma aveva negato in fatto la prova del danno, dell’illecita appropriazione della somma e del nesso causale. Il Collegio ha condiviso la proposta del consigliere relatore e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre alle somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la violazione della norma sull’onere della prova è censurabile in cassazione solo se il giudice ne abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando si contesti la valutazione delle prove o la sufficienza delle allegazioni.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti costitutivi allegati e la verifica della sua sussistenza, nonché del suo grado di specificità, appartiene al giudice di merito; il relativo apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la decisione di merito non ha negato in diritto la responsabilità del creditore, limitandosi a escludere in fatto la prova del danno e del nesso causale.

  • art. 2970 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisi una violazione di diritto; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro l’accertamento in fatto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    non consente di censurare l’erronea ricognizione della fattispecie concreta risultante dalle prove, che attiene al giudizio di fatto del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale sulla base della proposta del consigliere delegato allo spoglio.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte reputa applicabili le statuizioni di responsabilità aggravata, in quanto il ricorso era connotato da inammissibilità.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    richiamato unitamente al comma 3 per la condanna accessoria disposta in dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, quando le condotte denunciate non sono di per sé vietate dalla legge o dallo statuto, l’attore deve provare non solo la condotta causativa del danno, ma anche la violazione dei doveri di lealtà o diligenza; grava invece sull’amministratore l’onere di allegare e provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa, nei limiti del riparto probatorio.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile come error in iudicando soltanto se il giudice abbia invertito l’onere della prova tra le parti; non è configurabile quando la censura investe la valutazione del materiale istruttorio o la ritenuta insufficienza delle prove offerte.
  • Il principio di non contestazione richiede allegazioni sufficientemente specifiche: se la deduzione attorea è generica, la replica del convenuto può essere altrettanto generica senza che per ciò solo venga meno l’onere probatorio della parte che ha introdotto il fatto costitutivo.
  • La verifica della specificità della contestazione o della non contestazione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione.
  • Nel sindacato di legittimità, la violazione di legge non può essere utilizzata per contestare l’erronea ricostruzione della fattispecie concreta: se il giudice di merito ha escluso in fatto la prova del danno o del nesso causale, la censura è inammissibile quando miri soltanto a una diversa lettura delle risultanze di causa.
  • La responsabilità del creditore che riceve una garanzia reale implica, in astratto, un dovere di custodia della cosa ricevuta; tuttavia, ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, resta necessario provare il danno, l’illecita appropriazione e il nesso causale tra condotta e pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriPegno e ipotecaProveInadempimento
RamiSocietarioBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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