L.R. Basilicata 3/2010
Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 – Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Basilicata, il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, con regole sulla lista regionale, l’assegnazione dei seggi e la ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Il testo è però riferito alla decima legislatura regionale e contiene disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale (sent. n. 45/2011), quindi oggi ha rilevanza solo storica.
Sistema di elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Basilicata
Sistema di elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Basilicata
La legge regionale disciplina, per la Regione Basilicata, il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, in attuazione della normativa statale di principio richiamata nel testo. Il contenuto consolidato riguarda in modo specifico la composizione della lista regionale, la ripartizione dei seggi e il collegamento tra premio di maggioranza e attribuzione dei seggi circoscrizionali.
Lista regionale e candidatura alla Presidenza
La lista regionale prevista dalla normativa richiamata è composta esclusivamente dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. La disciplina mira a consentire la costruzione di una stabile maggioranza consiliare, collegando l’esito dell’elezione del Presidente alla distribuzione dei seggi nel Consiglio regionale.
Assegnazione dei seggi e riparto tra liste provinciali
Il numero dei seggi da attribuire alla lista regionale è determinato in base agli esiti delle operazioni elettorali e secondo le ipotesi previste dalla disciplina statale elettorale richiamata, in quanto applicabile. Una volta assegnato il seggio al candidato Presidente, unico componente della lista regionale, i seggi residui della lista regionale sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo i criteri della medesima disciplina statale richiamata.
Elezione del candidato Presidente non proclamato eletto
Il testo prevedeva che fosse eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che avesse ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del Presidente proclamato eletto. A tal fine l’Ufficio centrale regionale riservava, secondo i casi, l’ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate oppure, in alternativa, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore nel collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi residui. Se tutti i seggi spettanti alle liste collegate erano stati assegnati con quoziente intero, era previsto anche un seggio aggiuntivo da considerare per determinare la quota percentuale dei seggi spettanti alle liste di maggioranza. Questa disposizione è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima.
Numero dei candidati nelle liste provinciali e seggi per circoscrizione
Il numero dei candidati nelle liste provinciali è determinato secondo la disciplina statale richiamata, in relazione alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Resta fermo che, ai fini del riparto della quota proporzionale relativa alle liste provinciali, i seggi assegnabili rimangono pari a 16 per la circoscrizione di Potenza e 8 per la circoscrizione di Matera.
Ambito temporale di applicazione
La legge si applicava per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Basilicata della decima legislatura regionale. Si tratta quindi di una disciplina espressamente limitata a una tornata istituzionale specifica, oggi priva di utilità applicativa generale.
Entrata in vigore e stato di attualità
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, essendo dichiarata urgente. Tuttavia il testo contiene disposizioni successivamente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale e, soprattutto, risulta riferito a una specifica legislatura già conclusa; per questo, nel contesto odierno, ha valore sostanzialmente storico e non operativo.
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