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Legge

L.R. Basilicata 1/2010

NORME IN MATERIA DI ENERGIA E PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE. D.LGS. N. 152 DEL 3 APRILE 2006 L.R. N. 9/2007 (01)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 1/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Basilicata disciplina l’approvazione, l’efficacia e le modifiche del PIEAR, che è vincolante per pianificazione e attività pubbliche regionali. Regola l’autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili, i coordinamenti con VIA e la fase transitoria per alcuni progetti già avviati. Diverse disposizioni risultano abrogate o dichiarate incostituzionali.

Norme regionali lucane sull'energia e sul Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR)

Norme regionali in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale

La legge disciplina per la Regione Basilicata il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.) e il regime autorizzatorio degli impianti di produzione di energia, soprattutto da fonti rinnovabili. Il testo consolidato mostra però che varie disposizioni originarie sono state abrogate o dichiarate incostituzionali, con conseguente riduzione della loro utilità applicativa attuale.

Piano energetico regionale: approvazione, efficacia e modifiche

Il P.I.E.A.R. è approvato dal Consiglio regionale contestualmente alla legge e ne costituisce parte integrante. Diventa efficace dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Il Piano può essere modificato solo in presenza di rilevanti ragioni normative o tecnico-scientifiche, quando sia necessario o opportuno introdurre limitazioni all’installazione di impianti per specifiche tipologie progettuali e costruttive, nel rispetto degli obiettivi generali e delle misure nazionali obbligatorie sull’uso di energia da fonti rinnovabili. Le modifiche seguono la medesima procedura prevista per la formazione del Piano.

Effetti vincolanti del P.I.E.A.R. sulla pianificazione territoriale

Le prescrizioni del P.I.E.A.R. sono vincolanti per i soggetti pubblici che partecipano al governo del territorio regionale e prevalgono sugli strumenti di pianificazione urbanistica.

Tutte le trasformazioni fisiche d’uso e le relative modalità previste da piani e programmi di settore di livello o interesse regionale, infraregionale e comunale devono risultare conformi alle prescrizioni del Piano.

Autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili

Nei casi previsti dal P.I.E.A.R., la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, sono sottoposti ad autorizzazione dell’amministrazione competente mediante il procedimento unico previsto dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003.

La Giunta regionale avrebbe dovuto approvare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge un disciplinare per coordinare il procedimento e ridurre tempi e duplicazioni, con finalità anche di coordinamento con le valutazioni ambientali e paesaggistiche. Le domande di autorizzazione potevano essere presentate dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di tale disciplinare.

L’autorizzazione unica è rilasciata tramite Conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990, nella quale confluiscono tutti gli apporti necessari alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e delle opere connesse, inclusi elettrodotti e infrastrutture indispensabili.

Il P.I.E.A.R. e il disciplinare dovevano essere adeguati, ove necessario, entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle linee guida nazionali sull’energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione all’inserimento paesaggistico degli impianti eolici.

Regime transitorio per progetti già valutati o in verifica

Sono esclusi dal computo dell’incremento di produzione da fonti rinnovabili previsto nel P.I.E.A.R. i progetti già sottoposti alla fase di valutazione ai sensi della L.R. 47/1998, per i quali, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2007, il C.T.R.A. aveva espresso parere favorevole. L’esclusione vale anche per i progetti sottoposti a verifica per i quali l’ufficio competente aveva disposto l’esclusione dalla fase di valutazione.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale doveva disciplinare i criteri di preliminare ammissibilità di tali progetti al procedimento di autorizzazione unica. I proponenti potevano presentare istanza entro i successivi 90 giorni, corredata del progetto e della documentazione prevista dal P.I.E.A.R. e dal disciplinare, senza poter aumentare la potenza originariamente richiesta.

L’esclusione si applicava anche nei casi in cui fosse stato successivamente adottato un provvedimento di diniego dell’autorizzazione regionale.

Norme di salvaguardia e tutela paesaggistica

Il testo consolidato contiene una norma di salvaguardia aggiunta successivamente, ma oggi le relative disposizioni risultano colpite da declaratoria di illegittimità costituzionale nei limiti indicati nelle note. In origine prevedevano l’aggiornamento delle aree e dei siti non idonei per impianti eolici e, nelle more del Piano Paesaggistico Regionale e dell’individuazione delle aree non idonee secondo le linee guida nazionali, introducevano un parere obbligatorio del Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni nel procedimento unico.

La disciplina di questo articolo non offre quindi, nel testo attuale, un affidamento normativo pienamente operativo.

Monitoraggio annuale e relazione al Consiglio regionale

La Giunta regionale deve presentare ogni anno entro il 31 dicembre una relazione al Consiglio regionale sui risultati del P.I.E.A.R. e sulla coerenza tra misure incentivanti e misure normative regionali.

La relazione deve contenere:

  • analisi del raggiungimento degli obiettivi del P.I.E.A.R. e del contributo alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili rispetto agli impegni nazionali sui cambiamenti climatici;
  • numero delle richieste di autorizzazione ricevute;
  • numero di richieste concluse con esito positivo o negativo;
  • numero dei procedimenti pendenti;
  • tempo medio di conclusione per ciascuna fonte;
  • dati sulla potenza e producibilità degli impianti autorizzati;
  • eventuali proposte di correttivi normativi per migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa.

La relazione è trasmessa anche ai Ministeri competenti e alla Conferenza unificata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Coordinamento con la normativa VIA e disciplina settoriale

Il testo coordinato prevedeva modifiche alla L.R. 47/1998 per coordinare il procedimento di autorizzazione unica con la valutazione di impatto ambientale: il parere del C.T.R.A. veniva riportato nel procedimento unico e, per le opere assoggettate sia a VIA sia ad autorizzazione unica, il provvedimento definitivo confluiva nell’autorizzazione unica.

Erano inoltre state introdotte o modificate soglie per l’assoggettamento a VIA di alcuni impianti energetici, con riferimento a biomasse, eolico, solare e idroelettrico. Tuttavia tali disposizioni risultano oggi non più operative perché le relative lettere sono state abrogate o dichiarate illegittime, come indicato nelle note del testo.

Esclusione del nucleare nel territorio regionale

La disposizione introdotta in materia di salvaguardia stabiliva che, in assenza di intesa tra Stato e Regione Basilicata, nel territorio lucano non possano essere installati impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile irraggiato o di rifiuti radioattivi, né depositi di materiali e rifiuti radioattivi. Anche questa previsione risulta dichiarata costituzionalmente illegittima.

Abrogazioni e stato attuale della disciplina

La legge dispone l’abrogazione della normativa previgente in materia, salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della L.R. n. 31/2008 come successivamente modificati, sostituendola con le norme del P.I.E.A.R.

Nel testo consolidato risultano inoltre abrogate varie previsioni, e alcune disposizioni sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Di conseguenza, la parte realmente utile oggi è soprattutto quella relativa al quadro generale del P.I.E.A.R., alla sua efficacia vincolante e al procedimento autorizzatorio degli impianti da fonti rinnovabili, nei limiti delle norme ancora vigenti.

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