Deliberazione n. 677 del 13/11/2025
Provvedimento del 13 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 29 ottobre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. L’intervento mira a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a preservare, per finalità probatorie, l’eventuale contenuto acquisito in chiaro per dodici mesi. Il provvedimento si limita alla ratifica delle determinazioni dirigenziali d’urgenza, adottate in base alla competenza speciale prevista per i casi di c.d. revenge porn.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica d’urgenza per la tutela contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 29 ottobre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffusibile senza consenso su piattaforme digitali.
Origine del procedimento e segnalazione dell’interessato
La persona interessata ha rappresentato di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 144-bis del Codice, che disciplina l’intervento del Garante nei casi di c.d. revenge porn, chiedendo l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e Hinge. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Intervento urgente del dirigente competente
Ai sensi dell’art. 144-bis del Codice e dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 409/2025, 410/2025 e 411/2025 del 29 ottobre 2025. L’intervento è stato preceduto dalla verifica di compatibilità di quanto segnalato con la fattispecie normativa richiamata.
Le determinazioni hanno disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità tali misure.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito in composizione collegiale, prende atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, e ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente. La decisione conferma quindi le misure immediate di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale, senza irrogare sanzioni pecuniarie e senza introdurre ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già disposte in via urgente.
Norme richiamate
Nel provvedimento sono richiamati, in particolare:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019;
- l’art. 143 e l’art. 144 del Codice privacy, richiamati quale base per la decisione entro 48 ore dalla segnalazione.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram e Hinge. La segnalazione riguarda materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso tramite piattaforme digitali.
Intervento urgente del dirigente del Dipartimento competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in urgenza le determinazioni nn. 409-411 del 29 ottobre 2025. Tali determinazioni hanno ingiunto alle società destinatarie di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e hanno prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori.
Conservazione probatoria del materiale eventualmente acquisito
Alle piattaforme è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. È stato previsto l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità tali misure.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 29 ottobre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure di impedimento della diffusione e di conservazione probatoria disposte in via urgente.
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