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Legge

L.R. Veneto 12/2025

Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasp...

Normativa regionaleL.R. Veneto 12/2025Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 12/2025 abroga alcune previsioni della l.r. 11/2009, della l.r. 3/2013 e della l.r. 39/2020, con effetto dalla sua entrata in vigore (giorno successivo alla pubblicazione nel BUR). Prevede regole transitorie per contributi, procedimenti sanzionatori e sospensioni già disposte. Stanziate minori entrate per 8.000 euro annui nel triennio 2025-2027.

Abrogazioni e modifiche in materia di trasporto di viaggiatori con autobus a noleggio e norme transitorie sui mezzi ultradecennali

Abrogazioni e modifiche in materia di trasporto di viaggiatori e autobus a noleggio

La legge regionale del Veneto n. 12 del 29 luglio 2025 interviene su alcune disposizioni della normativa regionale in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, oltre che su una disciplina finanziaria e su una norma collegata del 2020. Il provvedimento opera principalmente abrogazioni e coordina il regime transitorio connesso al venir meno del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni.

Interventi sulla legge regionale n. 11 del 2009

A decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale n. 12/2025, vengono abrogati:

  • il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 3 aprile 2009, n. 11;
  • il comma 3 dell’articolo 16 della medesima legge.

Sempre dalla stessa data, all’articolo 17, comma 3, della l.r. 11/2009 vengono soppresse le parole “5, comma 3,”. La modifica incide sul regime sanzionatorio e sulle conseguenti misure applicative previste dalla legge del 2009.

Abrogazione di disposizioni finanziarie e collegato 2021

La legge abroga inoltre:

  • i commi 4 e 5 dell’articolo 36 della l.r. 5 aprile 2013, n. 3, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge;
  • l’articolo 19 della l.r. 29 dicembre 2020, n. 39, che viene eliminato integralmente.

L’intervento sui commi 4 e 5 dell’articolo 36 riguarda il tema del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni e le relative conseguenze contributive/sanzionatorie.

Regime transitorio

La legge disciplina in modo espresso la fase di passaggio al nuovo assetto:

  • le disposizioni dell’articolo 36, commi 4 e 5, della l.r. 3/2013 continuano ad applicarsi limitatamente ai contributi dovuti fino alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2025;
  • i procedimenti sanzionatori avviati ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della l.r. 11/2009 e dell’articolo 36, comma 4, della l.r. 3/2013, per i quali il verbale di contestazione sia stato notificato prima dell’entrata in vigore della legge, si concludono secondo la legge n. 689/1981;
  • le sospensioni dell’autorizzazione all’attività già adottate ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della l.r. 11/2009 e i cui effetti permangano oltre l’entrata in vigore della legge decadono automaticamente.

Aspetti finanziari

La legge quantifica minori entrate pari a 8.000 euro per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, imputate al Titolo 3, Tipologia 500. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione delle risorse della Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2025-2027.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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