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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1094/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva confermato la decisione di primo grado rigettando l'opposizione proposta dall'associazione avverso un avviso di addebito INPS per Euro 148.474,00 relativo a mancati versamenti contributivi per sette istruttori e sette addette amministrative. L'associazione sosteneva la natura dilettantistica della propria attività e quindi l'esenzione contributiva; deduceva errori di interpretazione contrattuale, omesso esame di prove decisive, violazione di norme fiscali e previdenziali relative al trattamento delle indennità e alla possibile doppia imposizione contributiva, nonché censurava l'inosservanza di regole procedurali in ordine all'assunzione delle prove.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'accertamento del giudice di merito secondo cui l'associazione persegueva finalità di natura commerciale, stante il contenuto letterale della clausola contrattuale (art. 4) che imponeva obblighi rilevanti agli istruttori (divieti di concorrenza, obbligo di utilizzo di materiale fornito, obbligo di partecipazione a riprese/interviste per partner pubblicitari), con conseguente esclusione dell'agevolazione contributiva prevista per le associazioni sportive dilettantistiche. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi del ricorso (tra cui quelli relativi all'interpretazione contrattuale, alla disapplicazione di norme agevolative, alla presunta doppia contribuzione e alle questioni probatorie), richiamando il principio secondo cui l'onere della prova della natura dilettantistica spetta a chi la invoca e che la semplice affiliazione al CONI non è decisiva. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (esborsi Euro 200, compensi professionali Euro 7.300 oltre forfettario 15% e accessori di legge) e al versamento di un ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 21 D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    Norma richiamata per il subentro dell'INPS nelle posizioni dell'ENPALS; rilevante per la titolarità dell'azione di recupero dei contributi

  • D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) - art. 67, comma 1, lett. m)

    le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

    La Corte ha interpretato che l'esenzione fiscale prevista dall'art. 67 non comprende i compensi corrisposti a soggetti che svolgono professionalmente l'attività sportiva: pertanto, se l'attività è di natura professionale/commerciale, le somme non rientrano nell'area dei "redditi diversi" esentati

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1, comma 253) e L. 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 299)

    Richiamate come modifiche al testo dell'art. 67 TUIR; confermano il limite applicativo dell'agevolazione ai soggetti non-professionali

  • Codice civile - artt. 1362 e ss.

    Norme sull'interpretazione del contratto richiamate dalla ricorrente; la Corte ha ricordato che la valutazione dell'interpretazione contrattuale è questione di fatto rimessa al giudice di merito e che l'aggancio meramente teorico ai canoni interpretativi non è sufficiente in cassazione

  • Codice di procedura civile - art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato infondati o inammissibili i motivi proposti ai sensi di tali norme per mancanza di adeguata allegazione o per mera rivalutazione dei fatti

  • L. 662/1996 (art. 1, comma 208)

    Rilevata dalla ricorrente in relazione alla disciplina contributiva; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla presunta violazione normativa poiché l'accertamento di natura professionale dell'attività esclude l'applicabilità dell'eccezione

  • Norme sul riconoscimento CONI e regime fiscale agevolativo (L. 16/12/1991 n. 398, art. 90 L. 289/2002, ecc.)

    La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'affiliazione o il riconoscimento ufficiale non sono, da soli, determinanti: conta l'effettiva natura sostanziale dell'attività e l'onere probatorio grava su chi invoca l'agevolazione

  • Codice di procedura civile - art. 348-ter, comma 5 e art. 54 d.l. n. 83/2012

    Richiamati in relazione alla disciplina della doppia conforme tra primo grado e appello: la Corte ha osservato che il ricorrente in cassazione deve indicare le ragioni di fatto che differiscono tra i due gradi per far valere motivi di fatto

  • D.P.R. n. 115/2002 - art. 13, comma 1-quater (introdotto dall'art. 17 L. n. 228/2012)

    Norma richiamata nel dispositivo per l'esistenza dell'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato, in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Onere della prova: chi invoca lo status di ente sportivo dilettantistico e le relative agevolazioni fiscali/previdenziali deve provare la natura sostanziale non lucrativa e l'operatività conforme allo statuto; l'affiliazione al CONI o la mera apparenza formale non sono determinanti
  • Valore delle clausole contrattuali: clausole che impongono obblighi di esclusiva, obbligo di utilizzo di materiale fornito, partecipazione a attività promozionali o divieti di concorrenza sono elementi forti per ricondurre l'attività a natura commerciale/professionale
  • Ambito di applicazione art. 67 TUIR: le esenzioni previste per "compensi" nell'ambito dilettantistico non coprono somme corrisposte a soggetti che svolgono professionalmente l'attività; va verificata la natura del rapporto (professionale vs non professionale)
  • Doppia contribuzione: l'eccezione alla contribuzione multipla richiede prova puntuale della prevalenza di un'attività e della disciplina contributiva applicabile; l'accertamento di merito che ritiene l'attività prevalente/professionale esclude l'importazione dell'eccezione
  • Limiti della cassazione: la Corte di Cassazione non è sede per rivalutare i fatti o le prove; sono inammissibili i motivi che mirano in realtà a riconsiderare le valutazioni probatorie del giudice di merito senza mostrare errori di diritto evidenti
  • Prove e istruttoria: domande di ammissione di mezzi istruttori ignorate o ritualmente valutate in merito difficilmente formano oggetto di annullamento in Cassazione, salvo violazioni di legge o manifesta illogicità

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