Cassazione Civile, Sentenza n. 1093/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva dichiarato non dovuti i contributi previdenziali per quattro istruttori dell'associazione, ritenendo operativa l'esenzione fiscale prevista dall'art. 67, lett. m) del TUIR per le erogazioni a soggetti dilettantistici. L'INPS sosteneva che la normativa previdenziale (D.Lgs. 16/7/1947 n. 708 e i decreti ministeriali del 15/3/2005) impone l'obbligo contributivo per gli "addetti agli impianti sportivi" che svolgono attività remunerata, a prescindere dall'inquadramento fiscale, e che l'art. 67 TUIR non è automaticamente applicabile alla materia contributiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla stessa Corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha precisato che la disciplina previdenziale (D.Lgs. n. 708/1947 e DM 15/3/2005) in generale rende gli addetti agli impianti sportivi soggetti all'obbligo assicurativo presso l'ente previdenziale (ENPALS, ora INPS), salvo che le somme erogate possano essere qualificate come "redditi diversi" ai sensi dell'art. 67 TUIR e rientrino nei limiti previsti (art. 69 TUIR) e purché le prestazioni non siano svolte con carattere di professionalità o come lavoro dipendente/continuativo. La Corte ha altresì affermato che l'art. 67 TUIR può avere rilevanza anche ai fini previdenziali, ma che l'applicazione richiede verifica concreta della natura dilettantistica dell'ente e della non professionalità/habitualità delle prestazioni; pertanto la sentenza di merito che aveva escluso rilievo al carattere professionale degli istruttori è stata cassata.
Norme richiamate
Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n. 708
art. 3, comma 2, primo periodo: rientrano nell'ambito di applicazione gli "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi..."
Stabilisce l'obbligo assicurativo per gli addetti agli impianti sportivi (ENPALS, ora INPS); norma di riferimento per l'obbligo contributivo salvo eccezioni fiscali ammesse dalla giurisprudenza.
Decreto Ministeriale 15 marzo 2005 n. 17445
specifica l'elenco di soggetti (palestre, sale fitness, istruttori, ecc.) ricompresi nell'applicazione della norma del 1947
Esplicita l'ambito applicativo della disciplina previdenziale per addetti a impianti e strutture sportive, confermando l'obbligo contributivo di massima.
Decreto Ministeriale 15 marzo 2005 n. 17454
Richiamato in combinazione con il precedente decreto ministeriale quale fonte regolamentare che dettaglia l'ambito applicativo della disciplina per il personale sportivo.
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.)
art. 67, comma 1, lett. m): "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi...erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche..."
La disposizione identifica come "redditi diversi" alcune erogazioni ai collaboratori di enti sportivi dilettantistici; la Corte ha ritenuto che, se i presupposti sono verificati, tale qualificazione fiscale può incidere anche sulla determinazione della base imponibile previdenziale (escludendo l'obbligo contributivo nei casi compatibili).
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.)
art. 69, comma 2: soglia di esenzione (all'epoca indicata in euro 7.500)
Limite quantitativo entro il quale le erogazioni qualificate come redditi diversi restano fiscalmente neutre e possono essere considerate non imponibili anche ai fini contributivi, se ricorrono le altre condizioni.
Art. 53 TUIR
Aiuta a distinguere l'esercizio di "arti e professioni" (attività abituale) dai redditi diversi: la professionalità è valutata in termini di abitualità/soggettività dell'attività, non in base alla sola natura oggettiva dell'attività stessa.
Decreto interministeriale 30 dicembre 2008, art. 24, comma 5 (conv. con modif. Legge n. 14/2009)
Richiamato nella doglianza dell'INPS come parte del complesso normativo che disciplina obblighi e regole per le prestazioni rese in ambito sportivo dilettantistico; contestualmente sottolinea la complessità dell'assetto normativo collegato alla materia previdenziale.
Massime di principio
- L'obbligo contributivo per gli addetti agli impianti sportivi sussiste in via generale ai sensi del D.Lgs. n. 708/1947 e dei decreti ministeriali: l'esenzione non è automatica e va valutata caso per caso.
- L'art. 67 TUIR (lett. m) può incidere anche sugli effetti previdenziali: se le somme erogate sono effettivamente "redditi diversi" (non professionali) e rientrano nei limiti quantitativi, possono non concorrere alla formazione della base imponibile contributiva.
- La nozione di "professionalità" va intesa soggettivamente (abitualità/carattere professionale dell'attività): prestazioni svolte abitualmente o con carattere professionale escludono l'applicazione dell'art. 67 e determinano obbligo contributivo.
- L'accertamento della natura "dilettantistica" dell'ente è sostanziale e non meramente formale: l'onere probatorio grava sull'associazione/società che invoca l'esenzione; l'affiliazione federale o il riconoscimento formale da soli non sono sufficienti.
- In presenza di rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazioni svolte con carattere di abitualità, si applicano le regole contributive ordinarie indipendentemente dalla qualificazione fiscale che l'ente vorrebbe invocare.
- Nei casi controversi la via corretta è la valutazione giudiziale puntuale dei fatti (modulo, continuità, compensi, effettiva organizzazione e finalità dell'ente) per verificare se sussistono i presupposti per l'esenzione.
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