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Provvedimento

Deliberazione n. 117 del 22/02/2024

Provvedimento del 22 febbraio 2024

Garante Privacy117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati il 9 febbraio 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video sessualmente espliciti destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso attraverso piattaforme digitali. I provvedimenti urgenti avevano imposto l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram e, in via accessoria, la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Con il provvedimento del 22 febbraio 2024 il Collegio ratifica integralmente tali misure urgenti.

Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 22 febbraio 2024, due determinazioni urgenti adottate il 9 febbraio 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato e potenzialmente oggetto di diffusione senza consenso tramite piattaforme digitali.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e impone al Garante di decidere entro 48 ore secondo gli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo ratifica del Collegio.

Segnalazione e piattaforme interessate

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La segnalazione è stata valutata come compatibile con il perimetro applicativo della norma speciale.

Provvedimenti urgenti del 9 febbraio 2024

Le determinazioni nn. 70 e 71 del 9 febbraio 2024 hanno disposto, in via d’urgenza:

  • l’ordine a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, solo a fini probatori e con modalità idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale

Dopo la trasmissione delle determinazioni ai gestori delle piattaforme e l’acquisizione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio ha ratificato integralmente i provvedimenti urgenti nn. 70/2024 e 71/2024. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla ratifica delle misure già adottate.

Punti principali

Presupposto normativo e ambito di intervento

Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica del Collegio.

Segnalazione dell’interessato e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con la previsione normativa richiamata.

Misure urgenti adottate il 9 febbraio 2024

Con le determinazioni nn. 70 e 71 del 9 febbraio 2024 il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha: - ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; - prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Collegio

Preso atto delle note di trasmissione alle società e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Garante, nella riunione del 22 febbraio 2024, ratifica i provvedimenti urgenti nn. 70/2024 e 71/2024 adottati nei confronti dei gestori delle piattaforme.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgentipubblica amministrazioneconservazione dei dati

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