Sentenza del 11/10/2016 n. 5195 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - Clausola di salvaguardia - Avvisi di accertamento notificati ante 2 settembre 2015 (i.e. data di entrata in vigore del decreto) - Obbligo di denuncia entro i termini ordinari per l'accertamento - Non Sussiste - Abrogazione di tale disposizione ex art. 15 delle preleggi - Sussiste - Ragione - Assenza della clausola di salvaguardia nella nuova disciplina del raddoppio ex art. 1 comma 132 della legge n. 208/2015 - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento e, in particolare, la validità della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218/2015. Tale clausola escludeva dall'applicazione del nuovo regime gli avvisi di accertamento notificati prima del 2 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto, senza richiedere che la denuncia penale fosse presentata entro i termini ordinari di accertamento. La questione era se tale disciplina fosse rimasta applicabile dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015.
La decisione
La sentenza ha ritenuto implicitamente abrogata la clausola di salvaguardia prevista dal d.lgs. n. 218/2015. L'art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015 ha infatti disciplinato nuovamente e integralmente il raddoppio dei termini, senza riprodurre la clausola per gli avvisi relativi ai periodi d'imposta anteriori al 2016. Di conseguenza, per tali accertamenti non opera più l'esenzione dalla necessità che la denuncia penale sia presentata entro i termini ordinari di accertamento. Il testo non riporta il dispositivo formale né consente di individuare con certezza l'esito processuale concreto, ma il principio affermato è favorevole all'applicazione della nuova disciplina e, quindi, tendenzialmente all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218/2015
Clausola di salvaguardia relativa agli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del decreto, cioè il 2 settembre 2015.
La disposizione, nel regime originario, escludeva l'applicazione del nuovo requisito della presentazione tempestiva della denuncia penale agli avvisi già notificati entro il 2 settembre 2015.
Art. 1, comma 132, legge n. 208/2015
Disciplina ex novo l'intera materia del raddoppio dei termini.
La nuova disciplina, non riproducendo la clausola di salvaguardia per i periodi d'imposta anteriori al 2016, ha implicitamente abrogato quella precedente.
Art. 15 delle preleggi al codice civile
La legge viene abrogata da una posteriore se "la nuova legge regola l'intera materia già regolata da quella anteriore".
L'abrogazione implicita opera quando una legge successiva disciplina integralmente la stessa materia della legge precedente, anche senza dichiarare espressamente l'abrogazione.
Massime di principio
- Quando una legge successiva disciplina integralmente una materia già regolata, può determinarsi l'abrogazione implicita delle disposizioni precedenti incompatibili o non riprodotte.
- In materia di raddoppio dei termini, per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta anteriori al 2016, non è sufficiente richiamare la clausola di salvaguardia del d.lgs. n. 218/2015, poiché essa è stata considerata superata dalla disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015.
- La validità del raddoppio dei termini deve essere valutata verificando la disciplina vigente ratione temporis e, in particolare, se la denuncia penale sia stata presentata entro i termini ordinari quando tale requisito è richiesto dalla normativa applicabile.
- La sola data di notifica dell'avviso, anteriore al 2 settembre 2015, non rende automaticamente applicabile la vecchia clausola di salvaguardia se una disciplina successiva ha regolato nuovamente l'intera materia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 ott 2016Sentenza del 11/10/2016 n. 1164 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 11 ott 2016Sentenza del 11/10/2016 n. 1169 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 11 ott 2016Sentenza del 11/10/2016 n. 1171 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 11 ott 2016Sentenza del 11/10/2016 n. 2513 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 11 ott 2016Sentenza del 11/10/2016 n. 2522 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 11 ott 2016Sentenza del 11/10/2016 n. 2523 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →