L.R. Emilia-Romagna 1/2019
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina in Emilia-Romagna la disciplina dei tirocini, fissando destinatari, soggetti promotori, durata, indennità, controlli e sanzioni. Introduce anche una disciplina speciale per i tirocini di inclusione sociale. Non si applica ai tirocini già in corso al 1° luglio 2019.
Disciplina dei tirocini e modifiche alla legge regionale Emilia-Romagna sul lavoro
Disciplina regionale dei tirocini in Emilia-Romagna
La legge interviene sulla legge regionale n. 17 del 2005 e ridefinisce in modo organico la disciplina dei tirocini come misura formativa di politica attiva. L’ambito di applicazione è circoscritto alla Regione Emilia-Romagna e la nuova disciplina si applica dal 1° luglio 2019, con esclusione dei tirocini già in essere a tale data.
Ambito di applicazione e finalità
I tirocini sono qualificati come percorsi di orientamento e formazione, privi di natura di rapporto di lavoro, finalizzati ad arricchire conoscenze e competenze professionali e a favorire inserimento o reinserimento lavorativo. La regolazione regionale opera nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla normativa nazionale e non si applica a:
- tirocini curriculari, compresi quelli estivi, promossi da università, scuole, centri di formazione professionale e ITS;
- tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche e periodi di pratica professionale;
- tirocini transnazionali svolti all’estero o presso enti sovranazionali;
- tirocini per cittadini extra UE promossi nelle quote di ingresso.
Promozione del tirocinio e documentazione
Il tirocinio è promosso da un soggetto terzo rispetto a datore ospitante e tirocinante. La disciplina richiede:
- una convenzione tra promotore e soggetto ospitante, pubblico o privato, persona fisica o giuridica;
- un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante;
- modelli di convenzione e progetto predisposti dalla Giunta regionale.
Il progetto formativo deve riferirsi a una qualifica del sistema regionale delle qualifiche e alle competenze non ancora interamente formalizzate o certificate in capo al tirocinante.
La convenzione e il progetto sono trasmessi dal promotore all’Agenzia regionale per il lavoro tramite il sistema informativo regionale; i documenti sono resi disponibili anche all’Ispettorato territoriale del lavoro e, in forma anonima e aggregata, alle organizzazioni rappresentate nelle commissioni competenti.
Tutor, numero massimo di tirocinanti e deroghe
Per ogni tirocinio sono previsti:
- un tutore didattico e organizzativo del soggetto promotore;
- un tutore del soggetto ospitante.
I limiti ordinari sono:
- massimo 40 tirocinanti per ciascun tutore del promotore, salvo tirocini con medesime finalità formative presso lo stesso ospitante;
- massimo 3 tirocinanti contemporaneamente per ciascun tutore dell’ospitante.
La Giunta regionale può disporre deroghe motivate ai limiti di tutoraggio per tirocini rivolti a specifiche categorie vulnerabili, tra cui persone con disabilità, persone svantaggiate, richiedenti o titolari di protezione internazionale, vittime di violenza, grave sfruttamento o tratta.
Destinatari, durata e sospensioni
I tirocini sono rivolti a persone che abbiano assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione. Non sono attivabili in favore di professionisti abilitati o qualificati per attività tipiche o riservate della professione.
La durata massima, comprensiva di proroghe, è pari a:
- 24 mesi per persone con disabilità;
- 12 mesi per persone svantaggiate, richiedenti o titolari di protezione internazionale/umanitaria, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria, vittime di violenza o sfruttamento e vittime di tratta;
- 6 mesi negli altri casi.
La durata minima è:
- 2 mesi in via ordinaria;
- 1 mese per attività stagionali.
Sono previste sospensioni per maternità, infortunio o malattia se la sospensione dura almeno 30 giorni di calendario, nonché per chiusure aziendali di almeno 15 giorni. I periodi di sospensione non si computano nella durata complessiva.
Soggetti promotori e mobilità interregionale
Possono promuovere tirocini, tra gli altri, l’Agenzia regionale per il lavoro, università e istituti universitari, istituzioni scolastiche abilitate, fondazioni ITS, ANPAL, soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, soggetti autorizzati all’intermediazione, ER.GO, comuni, aziende di servizi alla persona, aziende speciali consortili, comunità terapeutiche, enti ausiliari, cooperative sociali e AUSL, nei casi previsti.
Sono posti limiti specifici:
- un medesimo promotore non può promuovere più di un tirocinio con lo stesso tirocinante quando il progetto riguarda una qualifica o unità di competenza già integralmente acquisita;
- lo stesso soggetto non può essere, per il medesimo tirocinio, promotore e ospitante.
In caso di mobilità interregionale, possono promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati in Emilia-Romagna solo servizi per l’impiego/agenzie regionali per il lavoro, università, istituzioni scolastiche e fondazioni ITS.
La Giunta definisce le modalità per un elenco dei soggetti promotori; la Regione verifica l’idoneità dei singoli promotori.
Presupposti per l’attivazione e contingentamento presso il soggetto ospitante
Il soggetto ospitante deve essere in regola con:
- normativa su salute e sicurezza;
- normativa sul collocamento obbligatorio delle persone con disabilità;
- regole su cassa integrazione straordinaria, procedure concorsuali e licenziamenti.
In particolare, salvo accordi sindacali specifici, non possono essere attivati tirocini se vi sono stati determinati licenziamenti nei 12 mesi precedenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti, né in altre situazioni ostative previste dalla legge.
Le quote massime di tirocinanti ospitabili sono:
- 1 tirocinante nelle unità senza dipendenti o con fino a 5 dipendenti;
- 2 tirocinanti nelle unità con 6-20 dipendenti;
- fino al 10% dei dipendenti, arrotondato all’unità superiore, nelle unità con almeno 21 dipendenti.
Gli apprendisti non si contano nel calcolo; i tirocini curriculari restano fuori dal contingentamento. Le persone individuate tra i soggetti vulnerabili destinatari delle deroghe possono essere ospitate senza limiti di contingentamento.
Sono inoltre previsti tirocini ulteriori rispetto ai limiti ordinari se il datore ospitante ha assunto uno o più tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti con contratto subordinato di almeno 6 mesi: in tal caso è ammesso un tirocinio per ogni assunzione, fino a un massimo di 4 tirocinanti.
È vietato utilizzare i tirocinanti per sostituire personale assente, per coprire ruoli ordinari dell’organizzazione o per far fronte a picchi di attività. Il tirocinio non è attivabile se il tirocinante ha già lavorato per lo stesso soggetto ospitante nei 2 anni precedenti, salvo il caso di lavoro accessorio entro limiti molto ridotti.
Procedura di verifica, formazione e formalizzazione degli esiti
L’Agenzia regionale per il lavoro verifica idoneità e congruenza della documentazione trasmessa. Ordinariamente la verifica avviene dopo 10 giorni di calendario dal ricevimento della documentazione; se il promotore e l’ospitante rinunciano alla possibilità di modifiche successive, la verifica è immediata e l’esito è visibile il giorno successivo.
Se la documentazione è incompleta o non idonea, l’Agenzia richiede integrazioni; le incongruenze devono essere sanate entro 30 giorni di calendario, altrimenti il tirocinio non è attivabile. La corretta attivazione è poi presa d’atto con provvedimento dell’Agenzia entro 45 giorni dall’attestazione di attivabilità.
Il tirocinio deve consentire l’acquisizione di almeno un’unità di competenza della qualifica di riferimento. Ai fini dell’attestazione finale il tirocinante deve partecipare ad almeno 45 giornate effettive, ridotte a 20 nei tirocini presso attività stagionali. Il promotore rileva obbligatoriamente le giornate di presenza.
Deve essere garantita anche una formazione adeguata in materia di prevenzione ambientale e antinfortunistica, secondo la normativa sulla sicurezza sul lavoro e l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
La Giunta regionale definisce le modalità di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio secondo gli standard regionali.
Indennità di partecipazione
Al tirocinante spetta un’indennità a carico del soggetto ospitante, con applicazione anche ai tirocini di inclusione sociale di cui all’articolo 26 novies. L’importo minimo è di 450 euro mensili se il tirocinante partecipa ad almeno il 70% del monte previsto su base mensile.
Non sorge obbligo di indennità nei periodi di sospensione del tirocinio. Per i percettori di ammortizzatori sociali:
- se il tirocinio è svolto in costanza di rapporto di lavoro sospeso, l’indennità non è dovuta, salvo cumulo entro il minimo previsto;
- se il soggetto è percettore di sostegno al reddito senza rapporto di lavoro, l’ospitante può comunque corrispondere un’indennità cumulabile con il beneficio.
La Giunta può introdurre deroghe motivate sulla corresponsione e sull’ammontare dell’indennità.
Monitoraggio, vigilanza e controlli
L’Agenzia regionale per il lavoro monitora requisiti di accesso, percorso formativo e successivi inserimenti lavorativi, anche tramite le comunicazioni obbligatorie.
La Regione promuove qualità e corretto utilizzo dei tirocini, prevenendo abusi e programmando controlli anche per:
- ottenere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi;
- ricevere informazioni sugli elementi distorsivi rilevati;
- verificare l’attuazione della disciplina sulle attività di formalizzazione/certificazione.
Regione, Agenzia e Ispettorato interregionale del lavoro definiscono con accordo modalità e procedure di controllo. L’Agenzia cura anche un formulario di valutazione del tirocinio, compilato dal tirocinante a fine esperienza e trasmesso dal promotore tramite il sistema informativo.
Sanzioni per il soggetto promotore
Sono previste sanzioni interdittive e obblighi di rimborso in caso di violazioni del promotore.
Divieto di attivare ulteriori tirocini per 3 anni nei casi di:
- attivazione senza autorizzazione, salvo assenza di responsabilità accertata;
- mancata assicurazione, se l’obbligo assicurativo era posto a suo carico.
Divieto per 12 mesi nei casi di:
- mancata individuazione del tutore del promotore o superamento del limite massimo di tirocinanti per tutore;
- violazione della durata minima o massima.
Nei casi più gravi, o quando il tirocinio è rettificato immediatamente su richiesta, i tirocini sono interrotti e al tirocinante spettano le indennità non percepite a carico del promotore. Le violazioni sulla durata sono sanabili e, se regolarizzate nei tempi concordati con l’Agenzia, la sanzione è ridotta a un terzo.
Sono previste recidive aggravate: seconda violazione entro 24 mesi dalla fine della prima interdizione comporta divieto doppio rispetto al primo; una terza violazione nei successivi 24 mesi comporta interdizione permanente.
Il promotore deve rimborsare alla Regione quanto eventualmente corrisposto per i tirocini interrotti, inclusi costi di promozione, indennità e formalizzazione/certificazione. Se il promotore è soggetto non legittimato, si applica anche una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro, elevabile fino a 50.000 euro in caso di reiterazione.
Sanzioni per il soggetto ospitante
Per l’ospitante sono previste analoghe interdizioni:
- 3 anni nei casi di attivazione senza autorizzazione, mancata assicurazione, riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro, uso di promotore non legittimato, attivazione dopo precedente rapporto con il tirocinante, mancato possesso del requisito di istruzione/formazione o attivazione in favore di professionisti per attività riservate;
- 12 mesi nei casi di mancata individuazione del tutore, violazione dei limiti di durata, mancato rispetto dei requisiti soggettivi e dei presupposti di attivazione, superamento delle quote di contingentamento, uso distorto del tirocinio, violazione dei divieti di sostituzione di personale, attivazione di più tirocini con lo stesso soggetto, mancata formazione, mancata indennità.
Sono previste regolarizzazioni sanabili per alcune violazioni, con prosecuzione del tirocinio e riduzione della sanzione interdittiva a un terzo se l’ospitante provvede tempestivamente. Anche per l’ospitante valgono le regole di recidiva e interdizione permanente dopo la terza violazione nel periodo di 24 mesi.
Nei casi di interruzione, l’ospitante rimborsa quanto eventualmente corrisposto dalla Regione per promozione, indennità e formalizzazione/certificazione. Il tirocinante non deve restituire l’indennità eventualmente percepita con finanziamento pubblico; la Regione si rivale sul datore ospitante.
Tirocini di inclusione sociale, autonomia e riabilitazione
La legge introduce una disciplina speciale per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti.
Per tali tirocini:
- la durata massima è di 24 mesi;
- sono possibili proroghe o ripetizioni oltre tale limite se il servizio pubblico che ha in carico la persona ne attesta la necessità;
- alla convenzione deve essere allegato un progetto personalizzato;
- non si applicano i limiti di contingentamento ordinari;
- l’indennità ha natura di sostegno economico finalizzato all’inclusione ed è normalmente corrisposta dall’ente responsabile della presa in carico;
- non possono essere utilizzati nelle convenzioni per il collocamento mirato delle persone con disabilità;
- per quanto non previsto, si applicano le linee guida Stato-Regioni del 22 gennaio 2015.
Norma transitoria ed entrata in vigore
La legge non si applica ai tirocini già in essere al momento della sua entrata in vigore. L’entrata in vigore è fissata al 1° luglio 2019.
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