L.R. Emilia-Romagna 2/2019
NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’apicoltura in Emilia-Romagna, promuove produzione, nomadismo, tutela sanitaria e conservazione dell’Apis mellifera ligustica, vieta alcune pratiche in fioritura e apiari abbandonati, istituisce un Tavolo apistico regionale e prevede sanzioni. Abroga la previgente normativa regionale del 1988 e relativi regolamenti, con cessazione di ulteriori provvedimenti collegati.
Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna
Norme per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura in Emilia-Romagna
La legge disciplina in modo organico l’apicoltura nel territorio dell’Emilia-Romagna, valorizzandola come attività agricola zootecnica di interesse economico e ambientale. Il provvedimento interviene su programmazione, difesa sanitaria, tutela genetica dell’ape ligustica, uso dei fitofarmaci, controlli, sanzioni e abrogazione della previgente disciplina regionale.
Finalità e principi generali
La Regione riconosce l’apicoltura come attività utile all’economia agricola, alla biodiversità e agli ecosistemi naturali. La disciplina regionale persegue il potenziamento dell’attività apistica, la valorizzazione dei prodotti, la difesa igienico-sanitaria delle api, la tutela della popolazione autoctona di Apis mellifera ligustica e il contrasto allo spopolamento degli alveari e alla moria di api e insetti pronubi causata dai trattamenti fitosanitari.
La Regione favorisce inoltre:
- le forme associate tra operatori e l’integrazione della filiera apistica;
- gli accordi tra associazioni degli apicoltori e organizzazioni agricole;
- l’inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei piani di rimboschimento, difesa del suolo, aree protette, colture officinali, sementiere e verde urbano, nel rispetto della biodiversità vegetale e delle vocazioni territoriali.
Programmazione degli interventi e finanziamento
L’Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, gli obiettivi e le linee strategiche del Programma apistico poliennale, in coerenza con la normativa europea e nazionale. Il Programma è finalizzato alla produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura e sostiene in particolare:
- assistenza tecnica e sanitaria, formazione e divulgazione;
- lotta ai nemici e alle malattie delle api;
- ripristino e protezione del patrimonio apistico;
- miglioramento della salubrità e qualità dei prodotti;
- sviluppo della pratica del nomadismo;
- supporto tecnico-scientifico e ricerca.
La Giunta approva annualmente criteri e modalità di attuazione del Programma, finanziato tramite misure comunitarie di sostegno alle Organizzazioni comuni di mercato.
Misure di difesa igienico-sanitaria e apiari abbandonati
La Regione promuove la difesa della salute delle api e il controllo igienico-sanitario delle produzioni, anche nell’ambito del Piano regionale integrato sui controlli in materia di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale. Il piano include anche un controllo dell’impiego dei fitofarmaci in fioritura, in coordinamento con le misure di tutela delle api e degli insetti pronubi.
È vietato lasciare apiari in stato di abbandono. Per apiario abbandonato si intende quello in cui alveari, nuclei o sciami artificiali risultano in evidente incuria e con materiali apistici tali da favorire il saccheggio. Le Aziende USL, quando accertano la pericolosità dell’apiario come fonte di propagazione di patologie, possono proporne la distruzione, disposta con ordinanza del Sindaco del luogo di rinvenimento.
Tavolo apistico regionale
È istituito il Tavolo apistico regionale, con funzioni tecnico-consultive. Ne fanno parte rappresentanti regionali dei settori agricoltura e sanità veterinaria/igiene degli alimenti, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, dei servizi veterinari delle Aziende USL e delle associazioni e organizzazioni regionali degli apicoltori e produttori apistici.
Il Tavolo è convocato e presieduto dal responsabile del servizio regionale competente in relazione ai temi trattati. Possono essere invitati, per le materie pertinenti, ulteriori soggetti pubblici e privati, fra cui università, CREA, centri di referenza, ordini veterinari e Osservatorio nazionale miele.
La Giunta definisce le modalità di costituzione e funzionamento. Il Tavolo formula proposte su:
- programmazione e misure di difesa igienico-sanitaria, compresa la movimentazione degli apiari;
- tutela dell’Apis mellifera ligustica e difesa da trattamenti fitosanitari;
- fabbisogni del settore, ricerca, innovazione, servizi e studi.
La partecipazione è gratuita, senza compensi o rimborsi spese.
Distanze tra apiari e disciplina del nomadismo
La Giunta regionale deve approvare, entro il 31 dicembre 2026, un atto che disciplini le distanze di rispetto tra apiari da osservare quando si costituiscono nuovi apiari o si effettuano movimentazioni nel territorio regionale.
Impollinazione
La pratica dell’impollinazione deve essere svolta con famiglie o nuclei di api, nel rispetto delle regole sull’Anagrafe apistica nazionale e delle norme su detenzione e movimentazione, al fine di migliorare la produttività delle colture dipendenti dall’azione pronuba. È tuttavia consentito anche l’impiego di altri insetti pronubi allevati diversi dal genere Apis.
Tutela dell’Apis mellifera ligustica
La Regione tutela la sottospecie autoctona Apis mellifera ligustica per conservarne il patrimonio genetico, favorirne il miglioramento e limitarne l’erosione da ibridazione.
Nel territorio regionale:
- non è consentita selezione o moltiplicazione di api regine e materiale apistico vivo di sottospecie diverse dalla ligustica;
- non è consentito introdurre api appartenenti a sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica.
Gli allevatori iscritti all’Albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra associazione di allevatori di api regine possono chiedere l’istituzione di zone di conservazione, con raggio massimo di 10 km attorno agli apiari destinati ad allevamento, riproduzione e fecondazione del materiale selezionato. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla ligustica.
Su richiesta motivata di allevatori, associazioni, organizzazioni di apicoltori o istituti di ricerca coinvolti in progetti di selezione e miglioramento genetico, possono essere istituite zone di rispetto per stazioni di fecondazione, secondo i requisiti dell’Albo nazionale e previo parere della Commissione tecnica centrale. In tali zone:
- non è consentito allevare api diverse dalla ligustica;
- sono vietate postazioni apistiche nomadi.
La Giunta, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, stabilisce i requisiti per chiedere le zone di conservazione e di rispetto, nonché i criteri e le modalità di applicazione e controllo.
Tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari
È vietato eseguire trattamenti con prodotti fitosanitari ad attività insetticida o acaricida su colture arboree, erbacee, sementiere, floreali, ornamentali e sulla vegetazione spontanea, in ambiente agricolo ed extra agricolo, durante la fioritura, dalla schiusa dei petali alla loro caduta. Sono vietati anche i trattamenti in fioritura con altri prodotti che rechino in ეტichetta specifiche frasi di pericolosità per api e insetti pronubi.
Il divieto opera anche in presenza di sostanze extrafiorali di interesse mellifero o di fioriture spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, salvo che siano stati preventivamente effettuati interramento, trinciatura o sfalcio con asportazione totale della massa, oppure che i fiori siano essiccati e non attrattivi per api e altri insetti pronubi.
La Giunta, sentito il Tavolo apistico regionale, può:
- individuare zone di rispetto attorno ad aree di rilevante interesse apistico e agroambientale, vietando in tali aree specifici trattamenti fitosanitari;
- escludere, solo in caso di comprovata necessità, alcuni prodotti microbiologici a base di microrganismi, purché sia comprovata l’assenza di effetti nocivi sulle api e sugli altri insetti pronubi;
- introdurre ulteriori disposizioni di tutela.
Ogni sospetto caso di avvelenamento o di mortalità di api deve essere segnalato secondo il Piano regionale integrato richiamato dalla legge, fermo restando quanto previsto dalla disciplina nazionale sul sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.
Vigilanza e controllo
Le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni relative alla difesa sanitaria e ai divieti fitosanitari sono affidate alle Aziende USL territorialmente competenti.
I Settori regionali competenti in materia di agricoltura vigilano e controllano il rispetto delle norme sulle distanze tra apiari e sulla tutela della sottospecie ligustica.
La pratica dell’impollinazione è verificata tramite i controlli previsti dalla disciplina dell’Anagrafe apistica nazionale.
Regime sanzionatorio
La legge prevede sanzioni amministrative per le principali violazioni. In sintesi:
- per l’apiario privo del cartello identificativo si applica la sanzione prevista dalla normativa statale sull’Anagrafe apistica nazionale;
- per apiari abbandonati: da 500 a 3.000 euro;
- per violazione delle distanze di rispetto tra apiari: da 500 a 3.000 euro;
- per uso di materiale apistico diverso da famiglie o nuclei nell’impollinazione: da 1.000 a 4.000 euro;
- per selezione/moltiplicazione o allevamento in violazione delle regole sulla sottospecie ligustica: da 3.000 a 9.000 euro;
- per introduzione di api di sottospecie diverse o violazione del divieto di postazioni nomadi nelle zone di rispetto: da 1.000 a 6.000 euro;
- per violazione delle disposizioni regionali su zone di conservazione e di rispetto: da 500 a 3.000 euro;
- per violazioni delle regole sui trattamenti fitosanitari a tutela di api e pronubi: da 2.000 a 20.000 euro, salvo le violazioni che riguardino il mancato rispetto di prescrizioni di etichetta del prodotto, per le quali si applicano le sanzioni statali specifiche.
Le sanzioni relative ad apiari non identificati, apiari abbandonati, impollinazione e fitosanitari sono applicate secondo la competenza indicata dalla legge: alcune dalle Aziende USL, altre dalla Regione. Per le violazioni di primo accertamento relative ad alcune fattispecie, l’autorità controllante può assegnare un termine per regolarizzare: fino a 15 giorni per certe irregolarità formali e fino a 12 mesi per le violazioni sulla sottospecie ligustica. Se l’adempimento avviene nei termini, la sanzione non si applica.
Abrogazioni e disposizioni finali
La legge abroga la legge regionale 25 agosto 1988, n. 35, nonché il regolamento regionale 15 novembre 1991, n. 29 e il regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 18. Quest’ultimo è abrogato contestualmente all’approvazione delle disposizioni regionali previste per la disciplina delle distanze tra apiari.
Con l’entrata in vigore della nuova legge cessano inoltre di applicarsi i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in materia di profilassi della varroasi delle api e quelli adottati in attuazione della precedente legge regionale n. 35 del 1988.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 mar 2019L.R. Emilia-Romagna 1/2019
- Regolamento · 8 feb 2019R.R. Emilia-Romagna 1/2019
- Regolamento · 1 apr 2019R.R. Emilia-Romagna 2/2019
- Regolamento · 5 apr 2019R.R. Emilia-Romagna 3/2019
- Legge · 23 apr 2019L.R. Emilia-Romagna 3/2019
- Legge · 27 dic 2018L.R. Emilia-Romagna 24/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →