Cassazione Civile, Ordinanza n. 28155/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Due condomini hanno impugnato la delibera assembleare con cui erano stati approvati i criteri di riparto di alcune spese condominiali del rendiconto 2003. In fatto, lamentavano: la pretesa duplicazione di addebiti conseguente all'accorpamento delle loro unità immobiliari; l'addebito di spese per l'ascensore nonostante, secondo loro, l'impianto non fosse utilizzabile al loro piano perché la porta era stata sbarrata; l'erroneo conteggio del consumo idrico per quattro bocche d'acqua invece che tre. La Corte d'appello aveva respinto in larga parte l'impugnazione, ritenendo nuove o generiche alcune doglianze e comunque corretto il riparto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme in tema di assemblea e riparto condominiale, sostenendo che uno dei condomini non fosse stato convocato e che l'accorpamento delle unità non consentisse di trattarli come un'unica entità; 2) omesso esame di fatto decisivo e, in sostanza, violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la Corte ritenuto nuova la censura sulla duplicazione delle spese; 3) violazione degli artt. 1123 e 1124 c.c. per l'illegittimo addebito delle spese di ascensore e per il servizio idrico. Il condominio ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la doglianza relativa alla mancata convocazione di uno dei condomini non risultava mai dedotta prima e che, quanto all'accorpamento delle proprietà, il motivo era inammissibile perché non confrontava una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, secondo cui il rendiconto consentiva comunque di individuare le quote di spesa. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché la questione della pretesa duplicazione di una specifica somma era nuova rispetto a quanto dedotto in primo grado, con corretta applicazione dell'art. 345 c.p.c. Sul terzo motivo ha ritenuto inammissibile la censura, in quanto i ricorrenti, sotto la veste della violazione di legge, chiedevano in realtà una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie; la Corte d'appello aveva comunque accertato che non vi era ragione di esonerarli dalle spese dell'ascensore e che il numero delle bocche d'acqua era stato correttamente conteggiato. Sono state quindi poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
In appello non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle dedotte in primo grado; la censura sulla pretesa duplicazione delle spese è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.
art. 1123 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare il criterio di riparto delle spese condominiali, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una nuova valutazione del fatto.
art. 1124 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di spese per l'ascensore; la Corte ha escluso che vi fosse stata una violazione di legge, trattandosi di contestazione fattuale.
art. 1135 c.c.
Norma richiamata nel motivo sulla gestione condominiale e sull'assemblea, senza che la Corte ravvisasse una violazione decisiva.
art. 1136 c.c.
Richiamato in relazione alla validità della delibera assembleare e ai quorum, ma la censura sulla mancata convocazione non è stata ritenuta fondata.
art. 1138, comma 4 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza che emergesse una specifica violazione accolta dalla Corte.
art. 66 disp. att. c.c.
Richiamato in tema di convocazione dell'assemblea condominiale; la Corte ha escluso che la mancata convocazione fosse stata tempestivamente dedotta.
art. 67 disp. att. c.c.
Richiamato in relazione alla partecipazione all'assemblea e alla posizione dei condomini; la censura è stata respinta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha chiarito che, quando si contesta la ricostruzione del fatto, non sussiste il vizio di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che la doglianza mascherasse una censura di novità della domanda e che, comunque, la questione fosse nuova.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In cassazione il ricorso è inammissibile quando non attinge tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: se una di esse resta intatta, l'eventuale accoglimento delle altre censure non potrebbe comunque condurre alla cassazione.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una diversa ricostruzione della fattispecie concreta o una nuova valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito.
- Nel giudizio di impugnazione della delibera condominiale, la questione proposta per la prima volta in appello rispetto alle censure svolte in primo grado è nuova e, come tale, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
- L'esonero dalle spese condominiali presuppone un effettivo impedimento all'uso del servizio imputabile alla collettività condominiale; se l'inutilizzabilità deriva da una scelta o da un fatto riferibile al singolo condomino, non emerge automaticamente un diritto all'esclusione dal riparto.
- Quando il rendiconto e il piano di riparto consentono comunque di individuare le quote di spesa riferibili alle singole unità, la censura di duplicazione degli addebiti deve essere specificamente e tempestivamente dedotta, altrimenti la domanda è inammissibile o infondata.
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