Cassazione Penale, Sentenza n. 14671/2026 del 22/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione della decisione del Tribunale di Palermo che, in sede di rinvio dopo annullamento della precedente decisione, ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Bernardini per i reati di concorso in rapina aggravata, ricettazione e detenzione/porto di armi comuni da sparo. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nella mancata applicazione di una misura meno afflittiva (in particolare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico) alla luce delle indicazioni della sentenza rescindente
La decisione
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le valutazioni del Tribunale che hanno confermato l'unica adeguata misura cautelare nella custodia in carcere, richiamando il grado e l'intensità del rischio di reiterazione dedotto dalla gravità oggettiva delle condotte, dalle modalità concrete e allarmanti di esecuzione dei fatti, dal sopravvenuto patteggiamento della pena (cinque anni di reclusione) e dalle precedenti condanne recenti del ricorrente. Per tali ragioni la Corte ha escluso l'idoneità degli arresti domiciliari, anche con impiego del braccialetto elettronico, a contenere il pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; la decisione è stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti di legge
Norme richiamate
art. 275-bis cod. proc. pen.
si fa riferimento agli strumenti elettronici di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico); la Corte rileva che l'esistenza di tali strumenti non comporta automaticamente la possibilità di sostituire la custodia in carcere quando il rischio di reiterazione è elevato
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
norma richiamata per le conseguenze processuali della dichiarazione di inammissibilità del ricorso (tra cui la condanna alle spese), applicata dalla Corte
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia della Corte
Massime di principio
- La gravità oggettiva del reato e le modalità concrete di esecuzione sono elementi decisivi nella valutazione del rischio di reiterazione e possono giustificare la custodia in carcere anche se esistono misure meno afflittive
- Il sopravvenuto patteggiamento o le condanne recenti del medesimo soggetto possono rafforzare la valutazione sul pericolo di reiterazione e rendere inidonee misure alternative come gli arresti domiciliari
- La disponibilità di strumenti di controllo elettronico (art. 275-bis) non costituisce di per sé ragione sufficiente per sostituire la custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene che tali strumenti non siano idonei a contenere il rischio di recidiva
- Se il giudice di merito, in sede di rinvio dopo annullamento formale, affronta adeguatamente i vizi precedenti e motiva compiutamente la scelta cautelare, la Corte di legittimità tende a dichiarare inammissibili ricorsi che si limitino a sollevare censure già superate
- In casi analoghi è fondamentale che la difesa proponga elementi concreti e nuovi idonei a contrastare la valutazione del rischio (es. prove di radicamento stabile, programmi di trattamento, misure di controllo realmente efficaci) per rendere plausibile la sostituzione della misura
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