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Legge

L.R. Toscana 22/2018

Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue provenienti da piccoli agglomerati soggetti a forte fluttuazione stagionale. Modifiche alla l.r. 20/2006.

Normativa regionaleL.R. Toscana 22/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 20/2006 sui limiti di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati, introducendo due deroghe per i casi con reflui industriali in misura contenuta e senza sostanze pericolose. La disciplina si applica dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del 23 maggio 2018.

Deroghe ai limiti di emissione degli scarichi da piccoli agglomerati stagionali

Deroghe ai limiti di emissione per scarichi da piccoli agglomerati

La legge regionale Toscana interviene sulla disciplina degli scarichi di acque reflue provenienti da piccoli agglomerati, modificando l’articolo 21 bis della l.r. 20/2006. L’obiettivo è rendere più flessibile l’applicazione dei limiti di emissione nei casi in cui gli scarichi presentino una componente industriale limitata o comunque compatibile con caratteristiche assimilabili ai reflui domestici, con particolare attenzione agli agglomerati soggetti a forte fluttuazione stagionale.

Regola generale per i piccoli agglomerati con reflui industriali

Per gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui confluiscono anche acque reflue industriali, si applicano in via ordinaria i limiti di emissione previsti dalla parte III, allegato 5, tabella 3, del decreto legislativo richiamato dalla norma regionale. Il parametro di riferimento è quello degli scarichi industriali presenti sul territorio e recapitanti in pubblica fognatura.

Prima deroga: quota industriale inferiore al 10%

I limiti ordinari non si applicano quando il titolare dello scarico dimostri congiuntamente che:

  • la percentuale quantitativa delle acque reflue industriali è inferiore al 10 per cento degli abitanti equivalenti collettati;
  • le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scaricano sostanze pericolose indicate nella parte III, allegato 5, tabelle 3/A e 5, del decreto legislativo.

Seconda deroga: reflui con quota industriale fino al 35% e compatibilità con i reflui domestici

I limiti di cui alla regola generale non si applicano anche ai reflui con una percentuale quantitativa di acque industriali non superiore al 35 per cento del totale, purché siano strettamente caratterizzabili con parametri tipicamente presenti nei reflui domestici e ricorrano tutte le seguenti condizioni:

  • i reflui provengano da un agglomerato a forte fluttuazione stagionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera m), della l.r. 20/2006;
  • il corpo idrico recettore presenti, e abbia presentato almeno nel quinquennio precedente, il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale previsti dall’articolo 76 del decreto legislativo richiamato;
  • le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino le sostanze pericolose indicate nelle tabelle 3/A e 5 del medesimo allegato.

Limiti alle deroghe

La disciplina chiarisce che le deroghe introdotte non operano in presenza delle condizioni escludenti già previste dalla normativa regionale richiamata nel comma 4 dell’articolo 21 bis, come modificato. In sostanza, l’agevolazione resta subordinata al rispetto dei requisiti ambientali e qualitativi indicati dalla legge.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, avvenuta il 23 maggio 2018.

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