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Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 573 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Irpef - Soggetti passivi - Residenza - Contribuente cha la disponibilità di una abitazione all'estero dove si trova il centro dei propri interessi personali ed economici - E' non residente in Italia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di considerare il contribuente fiscalmente residente in Italia è stata esclusa. È stato ritenuto corretto qualificare il contribuente come residente all'estero, poiché all'estero si trovavano l'abitazione abituale, il lavoro e il centro principale delle sue relazioni personali ed economiche.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della residenza fiscale del contribuente ai fini IRPEF. L'Amministrazione lo aveva considerato fiscalmente residente in Italia, mentre il contribuente sosteneva di essere residente all'estero, avendo lì un'abitazione nella quale soggiornava abitualmente, svolgendo la propria attività lavorativa e mantenendo le principali relazioni personali ed economiche. Il criterio decisivo è stato individuato nel centro effettivo degli interessi personali ed economici, valutato sulla base della situazione concreta e non della sola disponibilità formale di rapporti o beni in Italia.

Norme richiamate

  • Normativa IRPEF sulla residenza fiscale delle persone fisiche

    La residenza fiscale deve essere accertata considerando la dimora abituale e il centro effettivo degli interessi personali ed economici del contribuente, attraverso una valutazione complessiva della situazione concreta.

  • Cassazione, sentenza 15 giugno 2016, n. 12311

    Richiamata come conforme all'orientamento secondo cui la residenza fiscale dipende dal centro effettivo della vita personale ed economica.

  • Cassazione, sentenza 16 gennaio 2015, n. 678

    Richiamata a sostegno della valutazione sostanziale della residenza, basata sui collegamenti effettivi del contribuente.

  • Cassazione, sentenza 15 giugno 2010

    Richiamata per il principio secondo cui la residenza fiscale non si determina esclusivamente sulla base di elementi formali o anagrafici.

  • Cassazione, sentenza 18 novembre 2011, n. 24246

    Richiamata quale precedente conforme sull'individuazione del centro degli interessi personali ed economici.

  • Cassazione, sentenza 7 novembre 2001, n. 13803

    Richiamata per il principio della prevalenza della situazione sostanziale e complessiva rispetto alla mera presenza di singoli legami con l'Italia.

Massime di principio

  • La residenza fiscale non dipende soltanto dall'iscrizione anagrafica o dalla disponibilità di un'abitazione in Italia, ma dall'insieme dei legami effettivi e abituali della persona.
  • La presenza all'estero di un'abitazione abituale, del luogo di lavoro e delle principali relazioni personali ed economiche costituisce un forte indice di residenza fiscale estera.
  • Per stabilire la residenza occorre valutare concretamente dove si trovi il centro della vita del contribuente, considerando durata e abitualità dei soggiorni, lavoro, famiglia, patrimonio e rapporti economici.
  • La disponibilità di beni o il mantenimento di alcuni rapporti in Italia non sono necessariamente sufficienti a determinare la residenza fiscale italiana se il centro principale degli interessi è stabilmente all'estero.
  • In caso di contestazione, è opportuno documentare la vita effettiva all'estero mediante contratto di lavoro, abitazione, utenze, iscrizione scolastica dei familiari, rapporti bancari, assicurazioni, dichiarazioni fiscali e altri elementi coerenti.

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