Sentenza n. 1305/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto della Questura di Brescia del 3 luglio 2025 di rigetto della domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 23 giugno 2024 con visto stagionale e nulla osta richiesto da un datore di lavoro, deduceva errore di diritto e violazione dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998, oltre a carenza di motivazione. Sosteneva di non aver potuto sottoscrivere il contratto di soggiorno con il datore originario perché la Prefettura di Verona non aveva dato seguito alla richiesta di appuntamento del 28 giugno 2024; dopo essere stato congedato, aveva reperito un nuovo impiego e presentato il 2 luglio 2024 domanda di permesso, prima della scadenza del visto. Contestava quindi la tardività e sosteneva che l’interruzione della procedura non fosse a lui imputabile, invocando anche la circolare ministeriale del 20 agosto 2007 e la direttiva del 20 febbraio 2007 per ottenere almeno un permesso per attesa occupazione. Nel corso del giudizio si è inoltre accertato che la Prefettura non aveva dato seguito alla richiesta di appuntamento, secondo quanto poi riferito per l’insussistenza del requisito reddituale del datore; non risultava invece documentata una richiesta di appuntamento per la stipula con il nuovo datore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il permesso dovesse essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall’ingresso e che il lavoratore e il datore indicato nel nulla osta dovessero sottoscrivere e trasmettere il contratto di soggiorno nei termini previsti. Il nulla osta era riferito al datore che lo aveva richiesto e non poteva essere utilizzato per instaurare un diverso rapporto né per ottenere un permesso per attesa occupazione; inoltre, il nuovo impiego era nel settore edilizio, non compreso tra quelli per i quali il D.P.C.M. 27 settembre 2023 consentiva rapporti stagionali, e non risultava attivata l’intermediazione tramite SIISL richiesta per lavorare alle dipendenze di un altro datore durante la validità del nulla osta. Il Collegio ha escluso che la mancata stipula fosse imputabile a una disfunzione della Prefettura: la tempistica indicava piuttosto che il datore originario si era sottratto all’assunzione, mentre non era provata la richiesta di appuntamento con il nuovo datore. Ha inoltre escluso che spettasse un permesso per attesa occupazione, poiché tale titolo presuppone un permesso già posseduto da rinnovare e non ottenibile per causa imputabile al datore; la circolare del 2007 non può derogare alla legge ed è stata ritenuta inattuale anche alla luce delle modifiche normative introdotte dal d.l. 145/2024. La precedente sospensione cautelare non ha determinato l’accoglimento nel merito. Spese a carico del ricorrente, liquidate in 3.000 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti…
Il permesso va richiesto entro otto giorni lavorativi dall’ingresso e deve essere coerente con l’attività prevista dal visto o dalle disposizioni vigenti.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis... Tale documento , nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno
La sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore indicato e la sua trasmissione allo Sportello unico sono adempimenti necessari nel procedimento per il rilascio del permesso.
art. 35 d.P.R. 394/1999
Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente … previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l’effettiva disponibilità dell’alloggio, della richiesta di certificazione d’idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui all’articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo…
Il lavoratore deve recarsi allo Sportello unico entro otto giorni dall’ingresso e sottoscrivere il contratto di soggiorno secondo le modalità prescritte.
art. 22, comma 8, d.lgs. 286/1998
il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione
Durante la validità del nulla osta è possibile lavorare stagionalmente per lo stesso o un altro datore soltanto alle condizioni stabilite dalla legge; nel caso concreto mancava l’attivazione dell’intermediazione tramite SIISL.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone che lo straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno che debba essere rinnovato, ma non possa esserlo per causa imputabile al datore di lavoro
Il permesso per attesa occupazione richiede un titolo di soggiorno già posseduto e da rinnovare; non è estensibile a chi non abbia mai ottenuto un permesso.
art. 37 d.P.R. 394/1999
il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone che lo straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno che debba essere rinnovato, ma non possa esserlo per causa imputabile al datore di lavoro
La disciplina regolamentare del permesso per attesa occupazione presuppone un titolo di soggiorno da rinnovare e non riguarda chi non abbia mai avuto un permesso.
art. 24, comma 8, d.lgs. 286/1998
il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione” però “che l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma del SIISL
Il lavoratore stagionale può passare a un altro datore durante la validità del nulla osta solo se il rapporto è intermediato mediante la piattaforma SIISL.
art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998
agli stranieri basterebbe entrare in contatto con un’impresa che, per lucro o meno, chieda il rilascio del nulla osta in loro favore nonostante l’assenza dei requisiti di legge, ottenere il nulla osta in automatico dopo sessanta giorni (in virtù del meccanismo di cui all’art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998), ed entrare in Italia prima che la Prefettura sia stata in grado di svolgere i controlli di legge e di procedere alla revoca del nulla osta automaticamente emesso.
Il meccanismo di rilascio tacito del nulla osta non consente di superare i requisiti legali né giustifica l’estensione del permesso per attesa occupazione a situazioni prive dei presupposti.
art. 64, comma 4, c.p.a.
ordinato al Questore di Brescia e al Prefetto di Verona di svolgere una relazione, debitamente documentata, su quanto testé rilevato, significando che il loro comportamento sarà rilevante giusta art. 64, IV comma, c.p.a.
Il giudice ha richiamato la rilevanza processuale del comportamento dell’amministrazione nell’esecuzione dell’ordine istruttorio; la decisione finale, tuttavia, è stata fondata sulla documentazione acquisita e sui presupposti sostanziali del titolo richiesto.
Massime di principio
- Il nulla osta al lavoro è funzionalmente riferito al datore di lavoro che lo ha richiesto e al lavoratore nominativamente indicato: non può essere utilizzato per instaurare un diverso rapporto di lavoro né, in assenza dei relativi presupposti, per ottenere un permesso di soggiorno.
- La mancata assunzione da parte del datore che ha richiesto il nulla osta non attribuisce automaticamente al lavoratore che non abbia mai conseguito un titolo di soggiorno il diritto a un permesso per attesa occupazione; tale permesso presuppone un titolo già posseduto, da rinnovare, che non possa essere rinnovato per causa imputabile al datore.
- Il lavoratore stagionale può svolgere attività alle dipendenze di un altro datore durante la validità del nulla osta soltanto alle condizioni previste dalla legge, compresa l’intermediazione del rapporto mediante la piattaforma SIISL; inoltre, l’attività deve ricadere nei settori ammessi alla stagionalità.
- Le circolari amministrative non possono derogare alle disposizioni di legge né fondare il rilascio di un titolo di soggiorno privo dei presupposti normativi.
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