Cassazione Penale, Sentenza n. 18629/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che lo sottoponeva alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 3 anni e 6 mesi e la confisca di plurimi beni, articolando due motivi principali: 1) motivazione apparente sull'attualita' della pericolosita' sociale, contestando che la Corte di appello avrebbe dedotto la persistenza della pericolosita' soltanto dalla sentenza di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa relativa a rapporti risalenti al 2009-2015, mentre successivamente il ricorrente sarebbe divenuto vittima di estorsione; 2) omissione di valutazione dei presupposti della confisca, sostenendo che la Corte di appello ha confiscato integralmente il complesso aziendale senza esaminare epoca di acquisto, lecita provenienza delle risorse e mancanza di correlazione temporale tra la costituzione delle societa' e i rapporti con il sodalizio, e senza dimostrare il reimpiego di proventi illeciti o la riconducibilita' delle societa' al sodalizio.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, confermando che il decreto impugnato forniva una ricostruzione dettagliata dei rapporti tra il ricorrente e l'associazione mafiosa, documentando stabilita', benefici economici, reimpiego di proventi illeciti e intestazioni fittizie. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte di appello sull'attualita' della pericolosita' sociale, non limitandola al periodo temporale del concorso esterno, e ha ritenuto adeguatamente motivate le misure di confisca in relazione alla genesi illecita e allo sviluppo dell'attivita' imprenditoriale favorita dall'appoggio mafioso. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, lett. e), codice di procedura penale
Nel procedimento di prevenzione non e' sindacabile in Cassazione la mera illogicita' manifesta della motivazione; e' consentita censura solo per motivazione inesistente o meramente apparente.
d.lgs. 16 settembre 2011, n.159
Le Sezioni Unite hanno esteso il principio limitativo del sindacato di legittimita' anche alla disciplina successiva alla riforma; in sede di cassazione il sindacato e' circoscritto ai vizi di legge e alla motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 10, comma 3, d.lgs. n.169 del 2011
art. 10, comma 3, d.lgs. n.169/2011
Prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello nel procedimento di prevenzione puo' essere proposto solo per violazione di legge, rafforzando il limite del sindacato di merito in Cassazione.
Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246
Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci
Giurisprudenza di legittimita' che definisce i confini della censura in Cassazione nei procedimenti di prevenzione: ammessa la censura solo per motivazione inesistente o meramente apparente.
Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284
Sez. 6, n.21525 del 18/06/2020, Mulè
Conferma il principio secondo cui il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione e' ammesso solo per violazione di legge, anche dopo le modifiche normative.
Sez. 2, n. 20968 del 6/07/2020, Noviello, Rv. 279435
Sez. 2, n.20968 del 6/07/2020, Noviello
Ulteriore conferma giurisprudenziale del limitato sindacato in Cassazione sui provvedimenti di prevenzione.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione e' ammesso principalmente per violazione di legge; le contestazioni sulla valutazione dei fatti sono difficilmente accolte se consistono in mero dissenso valutativo.
- Per far valere l'assenza o l'apparenza della motivazione occorre dimostrare che il provvedimento e' privo dei requisiti minimi di coerenza o completezza tali da renderne incomprensibile l'iter logico; non basta criticare la valutazione degli elementi probatori.
- L'attualita' della pericolosita' sociale puo' essere valutata anche con riguardo a condotte connesse al reimpiego di proventi illeciti, intestazioni fittizie e benefici economici derivanti dall'appoggio mafioso, non esclusivamente in riferimento al periodo temporale del reato originario.
- La confisca di beni aziendali e' giustificabile quando la giurisprudenza ritenga dimostrata la genesi illecita dell'attivita' imprenditoriale, il reimpiego di profitti illegali e l'intervento del sodalizio; la difesa deve documentare in modo specifico l'epoca di acquisto e la lecita provenienza delle risorse per contrastare tale valutazione.
- In casi analoghi e' strategico, per la difesa, produrre elementi oggettivi e documentali (contratti, atti di acquisto, flussi finanziari, dichiarazioni bancarie) che dimostrino la separazione patrimoniale e la non riconducibilita' dell'attivita' al sodalizio, onde impedire la ricostruzione di una genesi illecita.
- In sede di impugnazione finale conviene concentrare i motivi di cassazione su profili di diritto e di legittimita' (violazioni di norma, vizi procedurali, motivazione del tutto assente o apparente) piuttosto che su una rivalutazione degli elementi di fatto.
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