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Ordinanza

Ordinanza n. 2644/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 62 del 9 luglio 2020, recante equa riparazione per ingiusta durata del processo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Due privati hanno proposto ricorso per l’esecuzione del decreto di equa riparazione. Il ricorso introduttivo è stato notificato via PEC al Ministero della Giustizia, anziché presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha rilevato d’ufficio la nullità della notificazione e ha disposto la rinnovazione, senza esaminare le ragioni sostanziali dell’azione di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ordinato ai ricorrenti di rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare la prova della rinnovazione entro ulteriori quindici giorni dal perfezionamento della notifica. La notificazione al Ministero, non seguita dalla costituzione dell’Avvocatura dello Stato, non ha raggiunto lo scopo e non ha sanato il vizio. In applicazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a., il giudice ha assegnato il termine perentorio per rinnovare la notifica, avvertendo che l’inadempimento comporterà l’inammissibilità del ricorso. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 12 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. 1611/1933

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

    Gli atti introduttivi dei giudizi amministrativi contro un’Amministrazione dello Stato devono essere notificati presso l’Avvocatura dello Stato competente per distretto; nel caso concreto, la notifica doveva essere effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

    La disposizione richiama per il processo amministrativo la regola di notificazione degli atti introduttivi alle Amministrazioni statali presso l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    se la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla e la rinnovazione impedisce ogni decadenza;

    Quando la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione; l’adempimento tempestivo impedisce il prodursi di decadenze.

  • art. 44, comma 3, c.p.a.

    tale vizio non è stato sanato per effetto del raggiungimento dello scopo, non avendo provveduto l’Avvocatura dello Stato a costituirsi per il Ministero della Giustizia;

    La notificazione nulla non è sanata per raggiungimento dello scopo quando l’Avvocatura dello Stato, destinataria della notificazione prescritta, non si costituisce in giudizio.

Massime di principio

  • I ricorsi introduttivi proposti contro un’Amministrazione dello Stato nel processo amministrativo devono essere notificati presso l’Avvocatura dello Stato competente per il distretto in cui ha sede il giudice adito.
  • La notifica del ricorso direttamente all’Amministrazione statale, anziché all’Avvocatura dello Stato, non è sanata per raggiungimento dello scopo se l’Avvocatura non si costituisce in giudizio.
  • In caso di nullità della notificazione e mancata costituzione del destinatario, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione tempestiva impedisce ogni decadenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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