Sentenza n. 1365/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, alla proposizione del ricorso, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Verona, sezione lavoro, n. 360/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Verona, sezione lavoro, n. 360/2023, pubblicata il 22 giugno 2023. Nelle more del giudizio, il Ministero ha attivato in favore della ricorrente la carta elettronica del docente in data 18 febbraio 2026, producendo la dichiarazione dell’Ufficio scolastico competente. La ricorrente ha successivamente confermato, con nota depositata l’8 giugno 2026, l’erogazione della somma dovuta in esecuzione della sentenza, chiedendo la conseguente definizione del giudizio e la condanna alle spese, rilevando che l’adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria della ricorrente mediante l’attivazione della carta elettronica del docente e l’erogazione della somma dovuta in esecuzione del giudicato. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, considerando che l’adempimento ministeriale era intervenuto in pendenza del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state compensate per metà, in ragione della definizione amministrativa della controversia, mentre il Ministero è stato condannato a rimborsare alla ricorrente la restante metà, liquidata in euro 400,00 oltre accessori, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza; la definizione concreta è avvenuta mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta l’integrale soddisfazione della pretesa durante il processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente durante la pendenza del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la valutazione delle spese di lite: il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, considerando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso al momento della proposizione del ricorso.
- Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, tale circostanza può giustificare la condanna dell’amministrazione al rimborso, anche parziale, delle spese di giudizio, pur in presenza della cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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