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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26506/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al capo b), perché il reato di estorsione è estinto per prescrizione. Le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata sono state confermate secondo quanto previsto dall'art. 578 c.p.p. Il motivo volto a riesaminare la prova è stato dichiarato inammissibile.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello del 27/05/2024 deducendo, in primo luogo, che il reato contestato al capo b) (estorsione) si era prescritto prima della pronuncia di appello. Il reato era stato consumato in epoca anteriore e prossima a marzo 1994; la Corte d'appello aveva escluso tutte le aggravanti contestate. Tenendo conto del tempo di consumazione e dell'applicazione della normativa piu favorevole, il termine massimo di prescrizione è stato determinato in 12 anni e 6 mesi, per cui il reato risulta estinto per prescrizione. Inoltre, un motivo proposto da Puglisi che chiedeva la riconsiderazione della valutazione probatoria è stato ritenuto inammissibile perché equivale a una richiesta di rivalutazione del merito, attività non consentita al giudice di legittimità. La decisione sulle statuizioni civili è stata confermata in base all'art. 578 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Secondo l'art. 578 c.p.p. la Corte di legittimità conferma le statuizioni civili già decise in sede di merito e pertanto non le riforma se non ricorrono i presupposti per il rinvio; questo articolo è stato usato per confermare le statuizioni civili della sentenza impugnata.

  • normativa sulla prescrizione del reato (principio della normativa più favorevole)

    La Corte ha applicato la normativa piu favorevole al tempo del fatto per determinare il termine di prescrizione (determinato in 12 anni e 6 mesi) e ha ritenuto che, escludendo le aggravanti, il reato si sia estinto per decorso del termine di prescrizione.

Massime di principio

  • Se il reato è stato consumato molti anni prima e le aggravanti sono escluse, verificare l'applicazione della normativa più favorevole per il calcolo della prescrizione; può risultare l'estinzione del reato anche in sede di legittimità.
  • La Corte di Cassazione non può essere utilizzata per una mera rivalutazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; i motivi che si risolvono in una richiesta di riqualificazione della capacità dimostrativa sono inammissibili.
  • Quando la prescrizione è accertata in favore dell'imputato, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio relativamente al capo estinto per prescrizione.
  • Le statuizioni civili decise nel merito vengono generalmente confermate dalla Cassazione ai sensi dell'art. 578 c.p.p., salvo che ricorrano specifiche ragioni per disporre il rinvio.

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