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Sentenza

Sentenza del 23/02/2016 n. 65 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, con i quali l'Amministrazione contestava l'omessa contabilizzazione e dichiarazione di componenti positivi di reddito, indebite quote di ammortamento, costi e oneri indeducibili e l'emissione di fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti, nell'ambito di un articolato sistema societario ritenuto fittizio e finalizzato all'evasione fiscale. La società era stata cancellata dal Registro delle imprese il 30 gennaio 2013, prima della notifica degli avvisi, avvenuta il 10 luglio 2013. La questione decisiva è stata quindi la capacità processuale della società cancellata e la validità del ricorso sottoscritto in suo nome dagli ex legali rappresentanti.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva inizialmente annullato gli avvisi, ritenendo che fossero stati notificati a una società ormai inesistente. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e riformato la decisione. Ha stabilito che la cancellazione dal Registro delle imprese aveva estinto la società, impedendole di agire o essere convenuta in giudizio. Gli avvisi, pur intestati alla società verificata, erano stati notificati agli ex soci, quali soggetti succeduti nel debito tributario e legittimati a impugnare gli atti personalmente. Poiché il ricorso era stato proposto in nome della società estinta e il mandato era stato conferito dagli ex legali rappresentanti anziché dagli ex soci in proprio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'appellata è stata condannata alle spese, liquidate in 500 euro per il primo grado e 500 euro per il secondo grado, oltre al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 2495, comma 2, codice civile

    La cancellazione della società dal Registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e la cessazione della sua capacità processuale. Gli eventuali rapporti e debiti residui possono proseguire nei confronti dei soggetti succeduti, tra cui i soci nei limiti e secondo le condizioni previste dall'ordinamento.

  • Art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    "Il differimento quinquennale [...] degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione [...] sia presentata [...] il 13 dicembre 2014, o successivamente"

    La disposizione, di natura sostanziale e non interpretativa, non ha efficacia retroattiva. Il differimento degli effetti dell'estinzione opera soltanto per le società la cui richiesta di cancellazione sia stata presentata dal 13 dicembre 2014 in poi.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 6071/2013

    La cancellazione della società di capitali dal Registro delle imprese ne determina l'estinzione e la perdita della capacità processuale; il relativo difetto può essere rilevato d'ufficio.

  • Cassazione civile, sentenza n. 21188/2014

    "La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e, quindi, la cessazione della sua capacità processuale"

    Un'impugnazione proposta dal liquidatore o dai rappresentanti di una società già estinta è viziata per difetto originario di capacità processuale e può comportare l'annullamento senza rinvio della decisione.

  • Cassazione civile, sentenza n. 6743/2015

    "L'art. 28, comma 4, del dlgs. 21 novembre 2014, n. 175 [...] non ha valenza interpretativa [...] e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva"

    Il regime introdotto dal D.Lgs. n. 175/2014 non può essere applicato a cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Una società di capitali cancellata dal Registro delle imprese deve essere considerata estinta e non può validamente proporre ricorsi, ricevere atti processuali o conferire mandati difensivi.
  • Gli avvisi relativi a imposte maturate prima dell'estinzione possono essere intestati alla società che ha realizzato le operazioni, ma devono essere notificati ai soggetti che ne hanno raccolto la successione processuale e patrimoniale, normalmente gli ex soci.
  • Gli ex soci devono impugnare gli atti in proprio, non qualificandosi come legali rappresentanti della società estinta; un mandato conferito dalla società cancellata può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La verifica della data di cancellazione e della corretta identificazione dei destinatari dell'atto è preliminare rispetto all'esame del merito delle contestazioni fiscali.
  • Le norme che differiscono gli effetti dell'estinzione societaria non si applicano retroattivamente alle cancellazioni anteriori alla data prevista dalla nuova disciplina.
  • Quando il giudice rileva il difetto di capacità processuale della società estinta, può definire la controversia per inammissibilità senza esaminare la fondatezza sostanziale degli accertamenti tributari.

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