Regolamento (UE) 2019/1240
Regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (rifusione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rifonde la disciplina sulla rete dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, sostituendo il regolamento (CE) n. 377/2004. Mira a rafforzare il coordinamento tra Stati membri, Commissione e agenzie dell’Unione nei paesi terzi, per migliorare raccolta e scambio di informazioni, sostegno alle politiche di rimpatrio e riammissione, prevenzione dell’immigrazione irregolare e contrasto alla criminalità connessa. Introduce un comitato direttivo, una piattaforma sicura per lo scambio di informazioni, regole sul trattamento dei dati personali e possibilità di impiego congiunto e di sostegno finanziario UE. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione per coordinamento, scambio di informazioni e sostegno operativo nei paesi terzi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati all’estero dagli Stati membri, dalla Commissione europea e dalle agenzie dell’Unione in paesi terzi, nonché alle relative autorità che procedono all’impiego e al comitato direttivo della rete europea. Riguarda la cooperazione operativa in materia di immigrazione, rimpatrio, riammissione, reinsediamento, immigrazione legale, prevenzione dell’immigrazione irregolare, traffico di migranti e tratta di esseri umani. Restano impregiudicate le competenze degli Stati membri, la determinazione dei compiti e delle linee gerarchiche dei rispettivi funzionari, nonché la cooperazione consolare locale di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Per i paesi associati Schengen sono previste forme di partecipazione nel comitato direttivo; la Danimarca non partecipa né è vincolata, mentre l’Irlanda partecipa nei limiti indicati nel regolamento.
Regolamento (UE) 2019/1240 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione
Il regolamento rifonde la disciplina della rete dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, sostituendo il regolamento (CE) n. 377/2004. L’obiettivo è rafforzare il coordinamento tra Stati membri, Commissione e agenzie dell’Unione nei paesi terzi, per migliorare la raccolta e la circolazione di informazioni utili alla gestione dei flussi migratori, alla prevenzione dell’immigrazione irregolare e al contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani.
Contesto e finalità
Il legislatore richiama l’aumento dei flussi migratori misti nel 2015 e nel 2016 e la necessità di una risposta europea coordinata ed efficace. Il regolamento si inserisce nell’approccio globale dell’Unione alla migrazione, con attenzione ai diritti fondamentali, alla protezione delle persone vulnerabili, al rimpatrio dignitoso ed effettivo, alla riammissione, al reinsediamento e alla gestione della migrazione legale.
Ambito di applicazione e principi generali
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra i funzionari di collegamento impiegati all’estero in paesi terzi. La norma non incide sulle competenze delle autorità che li impiegano, né sulle linee gerarchiche, né sui compiti derivanti da diritto UE, diritto nazionale, politiche o accordi con paesi ospitanti e organizzazioni internazionali.
L’articolo 3, paragrafo 2, impone che tutte le attività siano svolte nel rispetto dei diritti fondamentali, degli obblighi internazionali in materia di diritti umani e con particolare attenzione alle persone vulnerabili e alla dimensione di genere dei flussi migratori.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce il "funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione" come il funzionario designato e impiegato all’estero da uno Stato membro, dalla Commissione o da un’agenzia dell’Unione per occuparsi, anche solo parzialmente, di questioni di immigrazione. È inoltre chiarito che l’impiego all’estero può avvenire presso una missione diplomatica di uno Stato membro, le autorità di un paese terzo, un’organizzazione internazionale o una missione diplomatica dell’Unione.
Compiti dei funzionari di collegamento
L’articolo 3 costituisce il cuore operativo del regolamento. I funzionari devono:
- mantenere contatti diretti con le autorità competenti dei paesi terzi, incluse, se del caso, le autorità locali e altre organizzazioni pertinenti;
- raccogliere informazioni a uso operativo e strategico su frontiere esterne, flussi migratori, rotte, organizzazioni criminali, falsificazione documentale, misure di prevenzione dell’immigrazione illegale, rimpatrio, riammissione, reintegrazione, accesso alla protezione internazionale e canali di immigrazione legale;
- coordinarsi con altri funzionari e portatori di interesse nelle attività di rafforzamento delle capacità verso autorità e soggetti dei paesi terzi;
- assistere, nei limiti della competenza e della formazione, nell’accertamento dell’identità e della cittadinanza, nel rimpatrio e nel reinserimento, nel reinsediamento di persone bisognose di protezione internazionale, nell’ammissione di immigrati legali e nello scambio di informazioni per prevenire e contrastare immigrazione illegale, traffico di migranti e tratta di esseri umani.
Le informazioni raccolte, salvo l’ipotesi di cui all’articolo 10, non devono contenere dati personali.
Reti locali o regionali e coordinamento operativo
L’articolo 5 prevede che i funzionari impiegati nello stesso paese o nella stessa regione costituiscano reti locali o regionali di cooperazione. Queste reti devono riunirsi periodicamente e ogni volta che sia necessario, scambiando informazioni ed esperienze anche tramite la piattaforma sicura prevista dall’articolo 9. Possono inoltre:
- coordinare posizioni nei confronti dei vettori commerciali;
- organizzare formazione congiunta, anche su diritti fondamentali, tratta di esseri umani, traffico di migranti, frodi documentali e accesso alla protezione internazionale;
- svolgere attività di informazione e formazione per il personale diplomatico e consolare;
- adottare metodi comuni di raccolta e trasmissione di informazioni strategiche, comprese le analisi di rischio.
I funzionari della Commissione, o in mancanza quelli delle agenzie dell’Unione, fungono da facilitatori delle reti; in assenza anche di questi, la rete designa un facilitatore. Il comitato direttivo deve essere informato della designazione o della mancata designazione.
Impiego congiunto e sostegno finanziario
L’articolo 6 consente agli Stati membri di concordare, bilateralmente o multilateralmente, che un funzionario impiegato da uno di essi curi anche gli interessi di altri Stati membri. È anche possibile ripartire i compiti sulla base di competenze e formazione. Quando due o più Stati membri impiegano congiuntamente un funzionario, possono accedere a sostegno finanziario dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014.
Comitato direttivo: composizione, funzionamento e ruolo
L’articolo 7 istituisce il comitato direttivo della rete europea. Ne fanno parte un rappresentante per ciascuno Stato membro, due rappresentanti della Commissione e un rappresentante ciascuno di Frontex, Europol ed EASO. I paesi associati Schengen partecipano senza diritto di voto e possono esprimere il proprio parere; il presidente è un rappresentante della Commissione, assistito da un segretariato.
Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno e decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto. Le decisioni sono comunicate ai funzionari tramite le rispettive autorità che li impiegano.
Compiti del comitato direttivo
Ai sensi dell’articolo 8, il comitato direttivo:
- adotta il proprio regolamento interno entro tre mesi dalla prima riunione;
- definisce le priorità e adotta un programma di lavoro biennale con indicazione delle risorse necessarie;
- riesamina periodicamente l’attuazione delle attività e propone eventuali modifiche;
- adotta la relazione biennale sulle attività, comprensiva della ricognizione degli impieghi;
- aggiorna l’elenco degli impieghi dei funzionari prima di ogni riunione;
- individua lacune e possibili nuovi impieghi;
- concorda azioni ad hoc per rispondere a priorità ed esigenze operative emergenti;
- monitora la disponibilità di informazioni tra funzionari e agenzie UE;
- sostiene la formazione supplementare e facoltativa, incluse sessioni su diritti fondamentali e persone vulnerabili;
- assicura lo scambio di informazioni tramite la piattaforma sicura.
Il programma di lavoro biennale e la relazione biennale sono trasmessi al Parlamento europeo.
Piattaforma sicura per lo scambio di informazioni
L’articolo 9 prevede una piattaforma online sicura, creata e gestita dalla Commissione d’intesa con il comitato direttivo, sulla quale devono essere caricate e scambiate tutte le informazioni e le statistiche rilevanti. La piattaforma contiene almeno:
- relazioni, documenti e prodotti analitici concordati dal comitato direttivo;
- programmi di lavoro biennali e relazioni biennali;
- elenco aggiornato dei membri del comitato direttivo;
- elenco aggiornato dei contatti dei funzionari nei paesi terzi, con nominativi, sedi, regione di competenza, numeri di telefono e indirizzi e-mail;
- altri documenti pertinenti sulle attività e decisioni del comitato.
Lo scambio di informazioni operative di polizia strettamente riservate è escluso. Salvi i dati identificativi dei membri del comitato e dei funzionari nei paesi terzi, le informazioni non devono contenere dati personali né link che consentano l’accesso a tali dati. Il Parlamento europeo ha accesso ad alcune parti della piattaforma secondo le regole stabilite dal comitato direttivo.
Trattamento dei dati personali
L’articolo 10 disciplina in modo specifico il trattamento dei dati personali. Il trattamento è consentito solo per i compiti di cui all’articolo 3, paragrafo 6, e i dati devono essere cancellati quando non siano più necessari. Possono essere trattati, tra gli altri:
- dati biometrici o biografici per confermare identità e cittadinanza ai fini del rimpatrio;
- liste passeggeri dei voli di rimpatrio e di altri mezzi di trasporto;
- dati biometrici o biografici per l’ammissione alla migrazione legale;
- dati biometrici o biografici per il reinsediamento di persone bisognose di protezione internazionale;
- dati biometrici, biografici e altri dati personali necessari per identificare persone e per prevenire e combattere traffico di migranti e tratta di esseri umani, inclusi dati su modus operandi, mezzi di trasporto, intermediari e flussi finanziari.
La condivisione è limitata a quanto strettamente necessario e il trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali deve rispettare il capo V del regolamento (UE) 2016/679.
Cooperazione consolare e relazione di applicazione
L’articolo 11 chiarisce che il regolamento non pregiudica le disposizioni sulla cooperazione consolare locale del codice visti, regolamento (CE) n. 810/2009. Ai sensi dell’articolo 12, la Commissione deve presentare, cinque anni dopo l’adozione del regolamento, una relazione sull’applicazione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e dalle agenzie competenti.
Abrogazione, entrata in vigore e applicazione territoriale
L’articolo 13 abroga il regolamento (CE) n. 377/2004, con applicazione della tavola di concordanza allegata. L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Partecipazione di Stati associati Schengen e clausole specifiche
Il testo precisa che il regolamento costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, secondo i rispettivi accordi di associazione. La Danimarca non partecipa all’adozione né è vincolata; l’Irlanda partecipa secondo le pertinenti basi del protocollo n. 19 e della decisione 2002/192/CE. È inoltre richiamata la cessazione di applicazione di alcune decisioni relative al Regno Unito dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Disposizioni principali
Ambito e finalità della rete europea
L’articolo 1 istituisce norme per rafforzare cooperazione e coordinamento tra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati in paesi terzi da Stati membri, Commissione e agenzie dell’Unione, mediante una rete europea. Restano ferme le responsabilità delle autorità che li impiegano quanto a compiti, portata dell’incarico e gerarchie.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 definisce il "funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione", l’"impiego all’estero" presso missioni diplomatiche, autorità di paesi terzi, organizzazioni internazionali o missioni UE, nonché i "dati personali" e il "rimpatrio", richiamando le definizioni del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2008/115/CE.
Compiti operativi e raccolta informazioni
L’articolo 3 disciplina i compiti: contatti diretti con autorità e organizzazioni nei paesi terzi, raccolta di informazioni operative e strategiche su flussi migratori, rotte, criminalità connessa, documenti falsi, prevenzione dell’immigrazione illegale, rimpatri, riammissione, reintegrazione, protezione internazionale e immigrazione legale. I funzionari possono assistere nell’identificazione e cittadinanza, nel reinsediamento, nell’ammissione legale e nella condivisione di informazioni con autorità competenti e forze di polizia, nel rispetto dei diritti fondamentali e con attenzione a persone vulnerabili e dimensione di genere.
Comunicazione degli impieghi e pubblicità delle informazioni
L’articolo 4 impone a Stati membri, Commissione e agenzie UE di comunicare al comitato direttivo i piani di impiego e gli impieghi effettivi dei funzionari, con descrizione dei compiti e durata. Le informazioni sono pubblicate sulla piattaforma sicura di cui all’articolo 9.
Reti locali e regionali e ruolo dei facilitatori
L’articolo 5 prevede la costituzione di reti locali o regionali di funzionari nello stesso paese o regione, con riunioni periodiche, scambio di informazioni ed esperienze, coordinamento con i vettori commerciali, formazione congiunta e contatti con reti analoghe. I funzionari impiegati dalla Commissione, o in mancanza dalle agenzie UE, o in ultima istanza un funzionario designato dalla rete, fungono da facilitatori, informando il comitato direttivo.
Impiego congiunto e sostegno finanziario UE
L’articolo 6 consente agli Stati membri di concordare l’impiego congiunto di un funzionario di collegamento, anche per interessi di più Stati e con ripartizione di taluni compiti. Se almeno due Stati membri impiegano congiuntamente un funzionario, possono beneficiare di sostegno finanziario dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014.
Comitato direttivo della rete europea
L’articolo 7 istituisce il comitato direttivo, composto da un rappresentante per Stato membro, due della Commissione, uno dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, uno di Europol e uno dell’EASO. I paesi Schengen associati partecipano senza diritto di voto; il presidente è un rappresentante della Commissione. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno e decide a maggioranza assoluta dei membri votanti.
Compiti del comitato direttivo
L’articolo 8 attribuisce al comitato direttivo l’adozione del regolamento interno entro tre mesi dalla prima riunione, la definizione delle priorità e del programma di lavoro biennale, il riesame dell’attuazione, l’adozione della relazione biennale, l’aggiornamento dell’elenco degli impieghi e l’individuazione di lacune operative. Può inoltre concordare azioni ad hoc, monitorare la circolazione delle informazioni, sostenere la formazione e l’aggiornamento delle competenze, e garantire l’uso della piattaforma sicura. I documenti di programma e di relazione sono trasmessi al Parlamento europeo.
Piattaforma sicura per lo scambio di informazioni
L’articolo 9 impone lo scambio di informazioni e statistiche tramite una piattaforma online sicura creata e gestita dalla Commissione d’intesa con il comitato direttivo. La piattaforma contiene almeno relazioni, documenti e prodotti analitici, programmi di lavoro, relazioni biennali, elenco dei membri del comitato e contatti dei funzionari nei paesi terzi. Sono esclusi gli scambi di informazioni operative di polizia strettamente riservate; l’accesso a dati personali è limitato ai soggetti autorizzati.
Trattamento e trasferimento dei dati personali
L’articolo 10 consente il trattamento di dati personali solo per i compiti di cui all’articolo 3, paragrafo 6, con cancellazione quando non più necessari. Sono elencate le tipologie di dati trattabili: dati biometrici o biografici, liste passeggeri dei voli di rimpatrio, dati per l’ammissione legale e per il reinsediamento, nonché dati necessari a prevenire e combattere traffico di migranti e tratta di esseri umani. La condivisione è limitata a quanto necessario e il trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali deve rispettare il capo V del regolamento (UE) 2016/679.
Cooperazione consolare e rendicontazione
L’articolo 11 salva la disciplina sulla cooperazione consolare locale del regolamento (CE) n. 810/2009. L’articolo 12 prevede che, cinque anni dopo l’adozione del regolamento, la Commissione presenti una relazione sull’applicazione, sulla base delle informazioni fornite da Stati membri e agenzie UE.
Abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 13 abroga il regolamento (CE) n. 377/2004 e stabilisce che i riferimenti a quest’ultimo si intendono fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza. L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e ribadisce l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.
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