Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 29/2014

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 "Delega alle province delle funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale per trasporti e veicoli eccezionali".

Normativa regionaleL.R. Veneto 29/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 29/2014 integra l’art. 2 della l.r. n. 60/1994 sui trasporti e veicoli eccezionali. Introduce termini per il parere degli enti proprietari delle strade (6 giorni) e per il nulla osta tra province in caso di transito interprovinciale (10 giorni), con silenzio-assenso. Restano salve le riduzioni dei termini previste dalla normativa statale nei casi speciali.

Modifica dei termini per pareri e nulla osta nelle autorizzazioni per trasporti e veicoli eccezionali

Modifica della disciplina regionale sulle autorizzazioni per trasporti e veicoli eccezionali

La legge regionale del Veneto n. 29 del 2014 interviene in modo puntuale sulla legge regionale n. 60 del 1994, che disciplina la delega alle province delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale per trasporti e veicoli eccezionali. La modifica riguarda i tempi e le modalità di acquisizione dei pareri e dei nulla osta necessari al rilascio dell’autorizzazione.

Parere degli enti proprietari delle strade

Quando la provincia ritenga necessario acquisire il parere degli enti proprietari delle strade interessate dal transito del veicolo, tale parere va richiesto e reso entro un termine breve e certo. In particolare:

  • il parere deve essere espresso entro 6 giorni dalla richiesta;
  • decorso tale termine senza risposta, il parere si intende positivamente espresso.

La previsione rafforza il meccanismo di semplificazione procedimentale, evitando che l’assenza di risposta blocchi il rilascio dell’autorizzazione.

Nulla osta in caso di transito interprovinciale

Per i transiti che coinvolgono più province, il nulla osta delle province interessate si considera rilasciato se non interviene risposta entro 10 giorni dalla richiesta. Anche in questo caso opera un meccanismo di silenzio-assenso, finalizzato ad accelerare il procedimento autorizzatorio.

Coordinamento con la normativa statale

La legge precisa che resta ferma la disciplina statale che prevede, nei casi speciali da essa contemplati, la riduzione dei termini per il rilascio dell’autorizzazione. Ne consegue che i termini regionali introdotti dalla norma operano senza pregiudicare eventuali regimi statali più celeri applicabili in specifiche ipotesi.

Ambito territoriale e applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Veneto e incide sulle procedure provinciali di autorizzazione alla circolazione per trasporti e veicoli eccezionali nel territorio regionale. Trattandosi di una modifica procedimentale, non introduce limiti temporali di efficacia specifici: si applica alla disciplina regionale vigente dal momento della sua entrata in vigore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.