L.R. Veneto 29/2014
Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 "Delega alle province delle funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale per trasporti e veicoli eccezionali".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto n. 29/2014 integra l’art. 2 della l.r. n. 60/1994 sui trasporti e veicoli eccezionali. Introduce termini per il parere degli enti proprietari delle strade (6 giorni) e per il nulla osta tra province in caso di transito interprovinciale (10 giorni), con silenzio-assenso. Restano salve le riduzioni dei termini previste dalla normativa statale nei casi speciali.
Modifica dei termini per pareri e nulla osta nelle autorizzazioni per trasporti e veicoli eccezionali
Modifica della disciplina regionale sulle autorizzazioni per trasporti e veicoli eccezionali
La legge regionale del Veneto n. 29 del 2014 interviene in modo puntuale sulla legge regionale n. 60 del 1994, che disciplina la delega alle province delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale per trasporti e veicoli eccezionali. La modifica riguarda i tempi e le modalità di acquisizione dei pareri e dei nulla osta necessari al rilascio dell’autorizzazione.
Parere degli enti proprietari delle strade
Quando la provincia ritenga necessario acquisire il parere degli enti proprietari delle strade interessate dal transito del veicolo, tale parere va richiesto e reso entro un termine breve e certo. In particolare:
- il parere deve essere espresso entro 6 giorni dalla richiesta;
- decorso tale termine senza risposta, il parere si intende positivamente espresso.
La previsione rafforza il meccanismo di semplificazione procedimentale, evitando che l’assenza di risposta blocchi il rilascio dell’autorizzazione.
Nulla osta in caso di transito interprovinciale
Per i transiti che coinvolgono più province, il nulla osta delle province interessate si considera rilasciato se non interviene risposta entro 10 giorni dalla richiesta. Anche in questo caso opera un meccanismo di silenzio-assenso, finalizzato ad accelerare il procedimento autorizzatorio.
Coordinamento con la normativa statale
La legge precisa che resta ferma la disciplina statale che prevede, nei casi speciali da essa contemplati, la riduzione dei termini per il rilascio dell’autorizzazione. Ne consegue che i termini regionali introdotti dalla norma operano senza pregiudicare eventuali regimi statali più celeri applicabili in specifiche ipotesi.
Ambito territoriale e applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Veneto e incide sulle procedure provinciali di autorizzazione alla circolazione per trasporti e veicoli eccezionali nel territorio regionale. Trattandosi di una modifica procedimentale, non introduce limiti temporali di efficacia specifici: si applica alla disciplina regionale vigente dal momento della sua entrata in vigore.
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