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Legge

L.R. Veneto 34/2014

Disciplina delle associazioni pro loco.

Normativa regionaleL.R. Veneto 34/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce le Pro Loco venete, ne definisce attività e requisiti statutari, istituisce l’albo regionale e prevede contributi e accordi con l’UNPLI. Contiene norme transitorie per l’iscrizione d’ufficio delle Pro Loco già iscritte agli albi provinciali e abroga previgenti disposizioni regionali in materia di turismo e Pro Loco.

Disciplina delle associazioni Pro Loco nel Veneto

Disciplina delle associazioni Pro Loco nel Veneto

La legge regionale del Veneto riconosce e organizza il ruolo delle associazioni Pro Loco sul territorio regionale, ne disciplina l’iscrizione in un albo regionale, i requisiti statutari, i rapporti con l’UNPLI e l’accesso a contributi regionali. La normativa incide esclusivamente sul territorio della Regione Veneto.

Finalità e ambito di riconoscimento

La Regione Veneto riconosce come Pro Loco le associazioni locali, volontarie e senza fini di lucro, con sede nel territorio regionale, il cui fine istituzionale sia la valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio attraverso le attività previste dalla legge.

Attività delle Pro Loco

L’attività delle Pro Loco si concentra soprattutto su iniziative di valorizzazione turistica, compresa l’informazione e accoglienza turistica nei limiti della disciplina regionale sul turismo, e su iniziative di promozione e tutela del patrimonio:

  • culturale;
  • storico;
  • folcloristico;
  • sociale;
  • enogastronomico;
  • ambientale;
  • immateriale.

Per progetti e interventi sovracomunali, i consorzi di Pro Loco possono operare in più comuni, purché vi sia accordo con le Pro Loco territorialmente competenti; nei comuni privi di Pro Loco, possono stipulare accordi direttamente con i comuni interessati.

Rapporti con l’UNPLI

La Regione riconosce l’attività dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI), in particolare attraverso il Comitato regionale del Veneto, inteso come struttura periferica che riunisce le Pro Loco venete iscritte all’Unione. È riconosciuta anche l’attività, nel territorio regionale, di ogni ulteriore organismo previsto dallo statuto dell’UNPLI.

Albo regionale delle Pro Loco

Presso la Giunta regionale è istituito l’albo regionale delle Pro Loco. L’iscrizione avviene su domanda della Pro Loco, corredata da copia dell’atto costitutivo e dello statuto, ed è comunicata al Comitato regionale dell’UNPLI.

L’iscrizione costituisce requisito per:

  • partecipare alla designazione del rappresentante delle Pro Loco in organi collegiali nei casi previsti dalle leggi regionali;
  • accedere ai contributi previsti dalle leggi regionali.

L’albo è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel portale internet regionale.

Requisiti per l’iscrizione e mantenimento

Può iscriversi all’albo la Pro Loco che svolga da almeno un anno le attività previste dalla legge e che:

  • operi in un comune nel quale non sia presente un’altra Pro Loco iscritta all’albo regionale; sono ammesse più Pro Loco nello stesso comune solo se non operano nella medesima località e sentito il parere del comune;
  • sia costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  • abbia uno statuto ispirato a principi di democraticità e conforme ai requisiti richiesti dalla legge.

Le modifiche statutarie, il rinnovo delle cariche sociali e lo scioglimento devono essere comunicati alla Giunta regionale, per conoscenza al Comitato regionale UNPLI.

La Giunta regionale può disporre la cancellazione dall’albo, anche su segnalazione dell’UNPLI, quando la Pro Loco:

  • si sciolga volontariamente;
  • perda uno dei requisiti richiesti;
  • svolga attività non conformi alle finalità della legge.

Contenuti obbligatori dello statuto

Ai fini dell’iscrizione, lo statuto deve prevedere:

  • norme sull’elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;
  • pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;
  • iscrizione aperta a tutti i residenti nel comune e anche ai non residenti che operino nel comune per le finalità della Pro Loco;
  • devoluzione, in caso di scioglimento, dei beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici a fini di utilità sociale.

Accordi di collaborazione con l’UNPLI

La Giunta regionale può stipulare accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell’UNPLI per lo svolgimento delle attività delle Pro Loco, con particolare riferimento a turismo, cultura, identità veneta e sviluppo rurale.

Contributi regionali e bandi

La Giunta regionale disciplina, con il provvedimento attuativo previsto dalla legge, i criteri e le modalità della procedura selettiva per concedere contributi a sostegno delle attività delle Pro Loco, con particolare riguardo a turismo, cultura, identità veneta e sviluppo rurale.

I contributi possono essere concessi:

  • ai Comitati provinciali dell’UNPLI, per qualificati programmi di attività provinciale;
  • alle Pro Loco e ai consorzi di Pro Loco iscritti all’albo regionale, per programmi qualificati di attività riguardanti il territorio di più comuni o comunque di interesse regionale.

Disposizioni attuative e limiti ai benefici

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta le disposizioni integrative e applicative necessarie per l’attuazione della legge, comprese le misure massime delle agevolazioni previste per i contributi. La commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il parere si intende prescinde.

Norme finanziarie

Per gli oneri correnti derivanti dagli accordi con l’UNPLI e dai contributi regionali, la legge quantifica una spesa di 50.000 euro per l’esercizio 2014, coperta mediante le risorse del bilancio regionale allocate nell’unità previsionale di base U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo”, attingendo in parte allo stanziamento destinato alle attività regionali di informazione e accoglienza turistica.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga o mantiene abrogate specifiche disposizioni della normativa turistica regionale previgente, in particolare:

  • gli articoli 3, comma 1, lettera l), e 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 33 del 2002;
  • l’articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2013;
  • l’articolo 50, comma 4, lettera h), della legge regionale n. 11 del 2013, a decorrere dall’istituzione dell’albo regionale.

Disposizioni transitorie

Le Pro Loco già iscritte agli albi provinciali soppressi sono iscritte d’ufficio all’albo regionale e devono presentare, entro sei mesi dal provvedimento attuativo della Giunta, la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti di iscrizione. Se non lo fanno nei termini, sono cancellate dall’albo.

Per i procedimenti amministrativi e di spesa relativi alle Pro Loco già in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi fino alla conclusione le disposizioni regionali previgenti.

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