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Legge

L.R. Veneto 32/2014

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario".

Normativa regionaleL.R. Veneto 32/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 32/2014 aggiorna la l.r. n. 2/2013: estende il titolo anche alla sicurezza del lavoro e precisa che, nelle more dell’abrogazione del DPR 547/1955 nei termini del d.lgs. 81/2008, il registro infortuni non è soggetto a vidimazione se tenuto secondo l’art. 53 del d.lgs. 81/2008. La disciplina ha rilievo transitorio, limitato al periodo in cui resta vigente il DPR 547/1955.

Modifiche alla legge regionale veneta sulla semplificazione in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro

Modifiche alla disciplina regionale di semplificazione in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro

La legge regionale del Veneto n. 32 del 22 ottobre 2014 interviene sulla legge regionale 19 marzo 2013, n. 2, ampliandone l’ambito nominale alla sicurezza del lavoro e introducendo una precisazione sul regime del registro infortuni. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Veneto.

Vidimazione del registro infortuni

La legge inserisce nella l.r. n. 2/2013 una disciplina specifica secondo cui, nelle more dell’abrogazione del DPR 27 aprile 1955, n. 547, nei termini previsti dall’art. 304 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il registro infortuni previsto dall’art. 403 del DPR 547/1955 non è soggetto all’obbligo di vidimazione stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958, a condizione che sia tenuto in conformità all’art. 53 del d.lgs. 81/2008.

La previsione ha quindi carattere transitorio e resta collegata al periodo in cui il vecchio testo normativo in materia di prevenzione infortuni non risulta ancora abrogato secondo il quadro statale richiamato.

Aggiornamento del titolo della legge regionale n. 2/2013

La legge modifica il titolo della l.r. n. 2/2013, aggiungendo le parole “sicurezza del lavoro” dopo “medicina del lavoro”. Il titolo aggiornato diventa quindi: “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”.

Ambito applicativo e portata pratica

L’intervento non introduce una disciplina autonoma e generale, ma integra una legge regionale già esistente su semplificazioni in ambito sanitario e di lavoro. La parte sostanziale rilevante riguarda la gestione del registro infortuni e la soppressione dell’obbligo di vidimazione in presenza delle condizioni indicate, mentre il resto consiste in un aggiornamento formale del titolo e dell’oggetto della legge regionale madre.

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