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Legge

L.R. Veneto 35/2014

Ratifica ed esecuzione dell'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazioni d'acqua che interessano il territorio della Provincia di Trento e della Regione Veneto non disciplinate dalla legge...

Normativa regionaleL.R. Veneto 35/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale ratifica l’intesa del 2013 tra Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto per disciplinare l’esercizio delle funzioni amministrative sulle concessioni di derivazioni d’acqua interessanti entrambi i territori, per i casi non coperti dalla l.r. Veneto n. 26/2006. L’efficacia dell’intesa è regolata dall’art. 12 dell’accordo allegato; la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Ratifica dell’intesa Veneto-Trento sulle concessioni di derivazioni d’acqua

Ratifica dell’intesa Veneto-Trento sulle concessioni di derivazioni d’acqua

La legge regionale ratifica, ai sensi dell’articolo 117, comma ottavo, della Costituzione, l’intesa sottoscritta tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto nel 2013. Il provvedimento riguarda l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazioni d’acqua che interessano entrambi i territori regionali/provinciali, nei casi non già disciplinati dalla legge regionale veneta 23 novembre 2006, n. 26.

Ambito di applicazione e contenuto dell’intesa

L’intesa allegata alla legge disciplina, anche in deroga alle norme regionali vigenti, il riparto e l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazioni d’acqua che coinvolgono sia la Provincia autonoma di Trento sia la Regione del Veneto. La disciplina riguarda solo le fattispecie non coperte dalla precedente l.r. n. 26/2006, che aveva già regolato le grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori.

Efficacia dell’intesa

La legge non fissa autonomamente una durata o una scadenza della disciplina. L’efficacia dell’intesa è rimessa a quanto previsto dall’articolo 12 dell’accordo allegato, cui occorre fare riferimento per verificare decorrenza, condizioni ed eventuali cessazioni dell’efficacia.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La disciplina è quindi immediatamente operativa secondo tale decorrenza, ferma restando la regolazione specifica dell’intesa per il suo ambito applicativo.

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