L.R. Veneto 28/2014
Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 28/2014 elimina dall’art. 79 bis della l.r. 61/1985 il riferimento alla fase successiva di manutenzione degli interventi edilizi e impone l’adeguamento delle istruzioni tecniche regionali. La modifica si applica anche ai procedimenti e ai lavori in corso alla data di entrata in vigore, fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.
Modifica dell'articolo 79 bis della legge urbanistica veneta sulle misure preventive e protettive negli interventi edilizi
Modifica dell’articolo 79 bis della legge urbanistica veneta
La legge regionale del Veneto n. 28 del 25 settembre 2014 interviene in modo puntuale sull’articolo 79 bis della l.r. 27 giugno 1985, n. 61, relativa all’assetto e all’uso del territorio. L’obiettivo è ricalibrare la disciplina delle misure preventive e protettive negli interventi edilizi, con effetti anche sui procedimenti già avviati e sui lavori in corso.
Contenuto della modifica
Viene soppresso, nel comma 1 dell’articolo 79 bis, il riferimento alle parole “, anche nella successiva fase di manutenzione,”. La disciplina risultante non contempla più espressamente la fase di manutenzione successiva tra quelle cui si applicano le misure preventive e protettive richiamate dalla norma modificata.
Adeguamento delle istruzioni tecniche
La Giunta regionale è tenuta ad adeguare le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive degli interventi edilizi, previste dal comma 2 dell’articolo 79 bis, alla nuova formulazione introdotta dalla legge. La norma demanda quindi all’esecutivo regionale l’allineamento degli strumenti tecnici applicativi.
Regime transitorio e applicazione ai procedimenti in corso
La modifica all’articolo 79 bis si applica anche ai procedimenti e ai lavori in corso alla data di entrata in vigore della legge. Ne consegue che il nuovo assetto normativo non vale solo per i nuovi interventi, ma anche per quelli già avviati alla decorrenza della legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, quindi con efficacia immediata secondo la regola ordinaria regionale.
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