Ordinanza n. 348/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto n. 394 del 20 febbraio 2026, emesso in pari data dal Comune di Rosignano Marittimo, avente ad oggetto «Provvedimento di decadenza del decreto n. 2970 del 26.11.2025 relativo all'autorizzazione NCC (noleggio con conducente) n. 9/2010 – Società Sky Road 236 S.r.l.», notificato a mezzo PEC; - di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto n. qui specificamente indicato, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 7715/2026 del 30 gennaio 2026 e ogni atto istruttorio interno ad essa collegato; nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di decadenza dall'autorizzazione NCC n. 9/2010 per il venir meno dell'effettivo collegamento con una rimessa ubicata nel territorio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto comunale che ha dichiarato la decadenza della sua autorizzazione per noleggio con conducente, nonché gli atti presupposti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento. Il provvedimento si fondava sul venir meno dei requisiti per il mantenimento del titolo e, in particolare, sull'assenza di un effettivo collegamento con una rimessa situata nel territorio comunale. La ricorrente ha inoltre domandato il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla sospensione dell'attività, dalla perdita di ricavi e dalle connesse opportunità di lavoro. Il testo non esplicita analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà conto delle censure rivolte alle risultanze istruttorie poste a fondamento della decadenza.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, le censure non fossero idonee a superare le risultanze istruttorie dell'amministrazione. La mera disponibilità formale della rimessa, non accompagnata dalla prova della sua effettiva e concreta utilizzazione quale luogo di stazionamento del veicolo, è stata ritenuta insufficiente a integrare il requisito previsto dalla normativa di settore, soprattutto a fronte di accertamenti ripetuti. È stato inoltre escluso, allo stato, il periculum in mora: il pregiudizio allegato consisteva essenzialmente nella perdita di ricavi e opportunità lavorative, dunque in un danno patrimoniale astrattamente ristorabile per equivalente in sede di merito. La società non aveva fornito elementi specifici e documentati idonei a dimostrare un pregiudizio irreversibile sugli asset aziendali. La decisione è espressamente impregiudicata rispetto alla valutazione definitiva del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
in materia di giudizio cautelare e di allegazione e prova della sussistenza del periculum in mora sub specie di pregiudizio grave ed irreparabile, il pregiudizio deve essere assistito dal requisito della irreparabilità del danno e pertanto la relativa allegazione deve essere supportata da circostanze specifiche e documentate relative alla effettiva situazione economica dell'impresa, giacché un pregiudizio patrimoniale è di regola sempre suscettibile di essere ristorato
La tutela cautelare richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; il danno patrimoniale allegato deve essere grave e irreparabile e tale irreparabilità deve essere dimostrata mediante elementi specifici e documentati relativi alla concreta situazione economica dell'impresa.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la mera disponibilità formale di una rimessa non è sufficiente a dimostrare il possesso del requisito sostanziale collegato all'effettiva utilizzazione della rimessa quale luogo di stazionamento del veicolo per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.
- Accertamenti amministrativi ripetuti sull'effettivo utilizzo della rimessa possono sostenere, in sede di sommaria delibazione cautelare, il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione, quando la parte non offra elementi idonei a superarli.
- Il periculum in mora non è dimostrato dalla mera allegazione di perdite di ricavi o opportunità lavorative, trattandosi ordinariamente di pregiudizi patrimoniali suscettibili di ristoro per equivalente.
- Chi invoca la tutela cautelare per la sospensione di un provvedimento incidente sull'attività d'impresa deve allegare e documentare circostanze specifiche relative alla propria situazione economica e il carattere irreversibile del pregiudizio sugli asset aziendali.
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