Sentenza n. 1368/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza definitiva del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docente per 192 giorni di lavoro svolti nell’anno scolastico 2020/21, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Vicenza, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docente dovuta per 192 giorni di lavoro svolti nell’anno scolastico 2020/21, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Ha dedotto e documentato il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso presso la sede dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse adempiuto all’obbligazione pecuniaria. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, dalla documentazione prodotta non risultava alcun adempimento dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di pagamento derivante dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l’eventuale inerzia successiva, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e subdelega, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’adempimento commissariale su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione
Il decorso del termine dilatorio costituisce condizione di ammissibilità della domanda di ottemperanza diretta all’esecuzione di un’obbligazione pecuniaria risultante da un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il ricorrente prova il passaggio in giudicato del titolo, la notificazione presso la sede dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La mancata dimostrazione dell’adempimento dell’obbligazione derivante da una sentenza definitiva giustifica l’ordine del giudice amministrativo all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’ordine di esecuzione può essere assistito dalla nomina di un Commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza della parte interessata, in caso di inutile scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
- La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell’Amministrazione inadempiente al pagamento delle spese processuali.
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