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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30284/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di finanziamento collegato all'acquisto di un motociclo, che due soggetti avevano impugnato deducendone la nullità per falsità delle firme apposte sul contratto. Essi chiedevano la restituzione di quanto pagato a titolo di rate, la cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi e il risarcimento del danno da perdita di finanziamento e del danno esistenziale. La società finanziaria si costituiva resistendo alla domanda e proponeva a sua volta domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento del residuo del finanziamento, nonché domanda subordinata di manleva/tenuta indenne nei confronti del venditore convenzionato a cui aveva erogato direttamente la somma finanziata. Il giudice di appello, rinnovata la CTU grafologica, accertava la falsità delle firme e la conseguente nullità del contratto, ma riteneva comunque dovuta la restituzione della sorte capitale erogata, accogliendo la riconvenzionale della finanziaria limitatamente a tale importo e la domanda subordinata verso il venditore convenzionato per la differenza derivante dalle conseguenze pregiudizievoli dell'irregolarità del finanziamento. In cassazione i primi ricorrenti censuravano la condanna alla restituzione della somma residua invocando l'assenza di una domanda di arricchimento senza causa e contestavano la regolazione delle spese; il ricorso incidentale del venditore convenzionato contestava la condanna a suo carico, deducendo violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Ritiene preliminarmente valida la notificazione del ricorso principale eseguita via PEC al domicilio eletto e poi reputa inammissibili entrambi i motivi del ricorso principale per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi: la nullità del contratto non impediva la restituzione della sorte capitale ricevuta senza titolo, sicché la finanziaria poteva ottenere quanto almeno corrispondente al capitale erogato; inoltre i ricorrenti erano soccombenti rispetto alla loro domanda di ripetizione dell'indebito, non essendo sufficiente l'avvenuto accertamento della nullità per escludere la soccombenza sulla domanda proposta. Dichiara inammissibili anche i due motivi del ricorso incidentale perché non si confrontano con la motivazione della sentenza d'appello, che aveva fondato la condanna del venditore convenzionato sulla clausola contrattuale di convenzionamento che lo obbligava a rimborsare le conseguenze dell'irregolarità del finanziamento. Condanna i ricorrenti principali alle spese in favore della società finanziaria e dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    La domanda di restituzione non richiede necessariamente un'autonoma azione di arricchimento senza causa quando la pretesa restitutoria si fonda sull'accertamento della nullità del contratto e sul venir meno del titolo della dazione.

  • art. 141 c.p.c.

    È richiamato, in combinato con la disciplina della notificazione telematica, per affermare la validità della notifica eseguita presso il domicilio eletto risultante dai pubblici registri.

  • art. 3-bis L. 21 gennaio 1994, n. 53

    "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi"

    Consente la notificazione a mezzo PEC all'indirizzo risultante da pubblici elenchi; la notifica è valida se indirizzata al domicilio eletto della parte tramite il domiciliatario risultante dai registri pubblici.

  • art. 11 L. 21 gennaio 1994, n. 53

    La nullità della notificazione telematica ricorre solo se sono violate le norme della disciplina o vi sia incertezza sulla persona che ha ricevuto l'atto o sulla data della notifica.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità non può essere dichiarata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specifico e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione o corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se non si confronta con la base argomentativa della decisione impugnata e con il concreto contenuto delle domande proposte.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue la soccombenza e non è sindacabile in cassazione se la censura si limita a contestare la valutazione di merito del giudice senza indicare una specifica violazione di legge.

  • art. 371 c.p.c.

    Il ricorso incidentale è stato ritenuto tempestivo ai sensi di tale disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sono ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di nullità del contratto, la pretesa restitutoria può essere accolta nella misura in cui una parte abbia ricevuto una somma senza titolo, senza che sia necessario configurare una distinta azione di arricchimento senza causa se il diritto alla restituzione discende direttamente dal venir meno del titolo negoziale.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa ricostruzione giuridica astratta, senza spiegare perché la soluzione adottata dal giudice sia errata rispetto alle specifiche domande e motivazioni esaminate.
  • La denuncia di nullità della notificazione telematica non è ammissibile se la parte destinataria ha comunque ricevuto l'atto nel domicilio eletto risultante dai pubblici registri e non deduce né prova un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • La regolazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. segue il criterio della soccombenza riferito alla concreta domanda proposta e non può essere censurata in cassazione con mere contestazioni di opportunità o proporzione, se manca la deduzione di una violazione di legge specifica.
  • La censura di ultrapetizione richiede di misurarsi con il contenuto effettivo delle domande e con il titolo contrattuale o processuale posto dal giudice a fondamento della decisione; la sola affermazione che la domanda fosse formulata in termini diversi non basta a dimostrare la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoProveNotificazioniImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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