Cassazione Penale, Sentenza n. 14472/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Palmi per il reato di cui all'art. 385 c.p.. I motivi di ricorso erano: (1) travisamento della prova e erronea interpretazione del provvedimento autorizzativo del Giudice per le indagini preliminari relativo ai permessi di allontanamento (la difesa sostenne che l'autorizzazione fosse per due giorni settimanali senza indicazione di giorni/orari specifici, concordati con i Carabinieri, mentre il giudice avrebbe ritenuto espressi giorni e orario - lunedì e sabato dalle 9.00 alle 10.00); il ricorrente era stato sorpreso fuori casa alle ore 16.10; (2) motivazione apparente e tronca sulla affermazione di responsabilità; (3) omessa valutazione della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (speciale tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi genericamente proposti e non idonei a rimettere in discussione le valutazioni di merito: non risultano prove di un accordo 'concordato' con i Carabinieri sulle prescrizioni di uscita, mentre è presente il provvedimento del GIP del 14/09/2018 che autorizzava l'uscita il lunedì e il sabato dalle ore 9 alle ore 10; il ricorrente è stato sorpreso alle ore 16.10, rendendo inverosimile la versione difensiva. Anche le censure sulla motivazione e la richiesta ex art. 131-bis sono state ritenute generiche e non adeguatamente argomentate. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma in cui è inquadrato il reato contestato; la sentenza di merito ha ritenuto sussistente la fattispecie contestata all'imputato
art. 131-bis cod. pen.
Invocata dalla difesa come causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la questione genericamente proposta e ha dato per implicito il rigetto della stessa da parte del giudice di merito
norme processuali in materia di inammissibilità e spese processuali
La Corte può dichiarare inammissibile un ricorso per genericità dei motivi e, in caso di rigetto o inammissibilità, condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione i motivi devono essere specifici e ben documentati: censure generiche o meramente assertive rischiano l'inammissibilità.
- Quando si contesta l'interpretazione di un provvedimento autorizzativo (es. permessi di allontanamento), è essenziale produrre e analizzare il provvedimento stesso e ogni eventuale accordo con le forze dell'ordine; l'assenza di prove scritte indebolisce la doglianza.
- La valutazione sulla speciale tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede argomentazione concreta e elementi di fatto e diritto: non basta un'affermazione generica per ottenere l'assimilazione alla causa di non punibilità.
- Contraddizioni temporali o di fatto (es. orario del permesso vs orario del controllo) rendono la versione difensiva meno credibile se non adeguatamente giustificate con prove.
- Il rischio di condanna alle spese e di pagamento di somme a favore della Cassa delle Ammende aumenta se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità; valutare costi/benefici prima di proporre ricorso privo di specificità.
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