Provvedimento del 15/01/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello CU 2016, le istruzioni, il frontespizio e il quadro CT, disciplina i contenuti da certificare, le modalità di invio all’Agenzia delle Entrate, i termini al 7 marzo 2016, le regole per sostituzioni e scarti, e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Approvazione della Certificazione Unica CU 2016 e delle modalità di trasmissione telematica
Approvazione della Certificazione Unica CU 2016
Il provvedimento approva il modello di Certificazione Unica "CU 2016", relativo ai redditi corrisposti nel 2015, insieme alle istruzioni di compilazione, al frontespizio per la trasmissione telematica e al quadro CT. Definisce inoltre le modalità di comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate, le specifiche tecniche per l’invio e le principali regole operative per sostituti d’imposta, datori di lavoro ed enti pensionistici.
Ambito della certificazione
La CU 2016 è destinata ad attestare una pluralità di redditi e somme corrisposte nel 2015, nonché le ritenute e le detrazioni effettuate. Il modello è utilizzato anche per certificare dati previdenziali e assistenziali e importi che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
In particolare, la certificazione riguarda:
- redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, incluse quelle per vendita a domicilio;
- compensi erogati a seguito di pignoramenti presso terzi;
- somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- corrispettivi per prestazioni rese nell’ambito di contratti d’appalto;
- indennità per cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili e attività sportiva in rapporto autonomo;
- ritenute di acconto e detrazioni effettuate.
Soggetti obbligati e contenuto della certificazione
La certificazione deve essere compilata dal datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta secondo le istruzioni contenute nei Capitoli 4, 5, 6 e 7. La CU deve essere rilasciata in duplice copia al contribuente, unitamente alle informazioni del Capitolo 3, nei termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
Il provvedimento precisa che:
- la certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica;
- se il sostituto ha già rilasciato una certificazione relativa ai redditi del 2015 prima dell’approvazione della CU 2016, deve rilasciare una nuova certificazione comprensiva dei dati già certificati;
- se la CU attesta solo redditi di lavoro dipendente o solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere rilasciata solo la parte corrispondente della certificazione;
- la CU 2016 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi al 2016 fino all’approvazione di una nuova certificazione, con adattamento dei riferimenti temporali;
- eventuali aggiornamenti delle istruzioni saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Certificazioni relative ai contributi INPS
La CU deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta che siano già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (modello 01/M) oppure del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
La certificazione rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS per gli adempimenti istituzionali.
Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
Quando non sia esercitata l’opzione prevista dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, notai, intermediari professionali, società ed enti emittenti che intervengono nelle cessioni e operazioni idonee a generare redditi diversi di natura finanziaria devono rilasciare alle parti una certificazione entro il termine ordinario previsto per la CU.
La certificazione deve contenere:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
- natura, oggetto e data dell’operazione;
- quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione;
- eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
Modalità di indicazione degli importi
Gli importi indicati nel modello devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate e modello di trasmissione
Per la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche sono approvati:
- il frontespizio con le relative istruzioni di compilazione, relativo ai dati del soggetto tenuto alla comunicazione e del soggetto incaricato della trasmissione;
- il quadro CT con le relative istruzioni, da utilizzare per indicare la sede telematica presso cui ricevere il flusso dei risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e 730-4 integrativo) nei casi previsti.
Il soggetto incaricato della trasmissione telematica è comunque tenuto a rilasciare al sostituto d’imposta la Certificazione Unica.
Devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del DPR n. 322/1998, comprese quelle relative a tipologie reddituali per le quali non è prevista la dichiarazione precompilata. Non devono invece essere inviate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, già disciplinate dal provvedimento del 7 gennaio 2013.
Se la certificazione riguarda solo una delle due macro-tipologie reddituali, deve essere inviata esclusivamente la parte corrispondente della CU.
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica
I soggetti tenuti all’invio delle certificazioni e i soggetti incaricati della trasmissione devono trasmettere i dati in via telematica secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A.
Eventuali aggiornamenti e correzioni delle specifiche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Tipologie di invio, termini e regole sugli errori
Gli invii possono essere:
- ordinari;
- sostitutivi;
- di annullamento.
Il termine per la comunicazione dei dati contenuti nelle CU è fissato al 7 marzo di ogni anno con riferimento ai dati dell’anno precedente.
Sono previste specifiche regole di esclusione della sanzione in caso di errori, scarti o rettifiche tempestive:
- se la sostituzione o l’annullamento della certificazione errata avviene entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo, non si applica la sanzione di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 175/2014;
- se viene scartato l’intero file inviato entro il termine, la sanzione non si applica se è effettuato un nuovo invio ordinario entro i cinque giorni successivi;
- se vengono scartate singole certificazioni, la sanzione non si applica se viene effettuato un ulteriore invio ordinario contenente solo le certificazioni rettificate entro i cinque giorni successivi; le certificazioni già accolte non devono essere ritrasmesse.
I dati trasmessi entro tali termini sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
Reperibilità dei modelli e stampa
Il frontespizio, il quadro CT e la Certificazione Unica sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Possono essere stampati nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell’allegato 1.
È inoltre consentito l’utilizzo di modelli prelevati da altri siti internet, purché rispettino le caratteristiche tecniche previste e rechino l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.
È autorizzata la stampa monocromatica in nero, purché garantisca chiarezza e leggibilità nel tempo.
Motivazioni e quadro normativo richiamato
Il provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 4, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, del DPR n. 322/1998, che prevede l’obbligo di rilascio e trasmissione telematica della certificazione unica da parte dei soggetti che corrispondono somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte. Le trasmissioni telematiche equivalgono, agli effetti di legge, all’esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione prevista dal DPR n. 322/1998.
Sono richiamate numerose norme di riferimento in materia fiscale, previdenziale, di semplificazione dichiarativa, di protezione dei dati personali e di disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Decorrenza e pubblicazione
Il provvedimento è datato 15 gennaio 2016 e dispone che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate valga come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo integrale
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