Salta al contenuto
Provvedimento

Provvedimento del 14/01/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento definisce come utilizzare in compensazione, tramite modello F24 telematico, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012. Stabilisce inoltre i controlli automatizzati dell’Agenzia delle entrate sulla base degli elenchi trasmessi dal Ministero competente e disciplina lo scarto dei modelli F24 in caso di eccedenza del credito o di mancanza del soggetto tra i beneficiari.

Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta per imprese alberghiere

Credito d’imposta per imprese alberghiere: modalità di fruizione e controlli

Il provvedimento disciplina le modalità e i termini di utilizzo del credito d’imposta previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012. La finalità è assicurare che la compensazione avvenga nei limiti dell’importo effettivamente concesso dal Ministero competente.

Ambito di applicazione

Il credito d’imposta riguarda le imprese alberghiere beneficiarie della misura agevolativa disciplinata dal decreto interministeriale 7 maggio 2015. Il testo richiama espressamente le imprese esistenti al 1° gennaio 2012 come soggetti ammessi al beneficio.

Modalità di utilizzo in compensazione

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  • La compensazione avviene mediante modello F24.
  • Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
  • L’utilizzo dei canali telematici è condizione essenziale; in caso contrario, l’operazione di versamento è rifiutata.
  • Un’apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate istituisce il codice tributo da indicare nel modello F24 e fornisce le istruzioni di compilazione.

Procedura di controllo automatizzato

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’importo concesso a ciascuna impresa.

Il Ministero comunica inoltre, sempre con le stesse modalità, le variazioni agli elenchi già inviati e le eventuali revoche dei crediti concessi.

  • La comunicazione delle variazioni e delle revoche deve avvenire entro 15 giorni da quando il Ministero viene a conoscenza dell’evento che le ha determinate.
  • In caso di variazioni o revoche, il modello F24 può essere presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione ministeriale.

Per ciascun F24 ricevuto, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati sulla base dei dati ricevuti dal Ministero.

  • Se il credito utilizzato supera il credito residuo disponibile, il modello F24 è scartato.
  • Se l’impresa non risulta compresa nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il modello F24 è scartato.
  • Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello tramite apposita ricevuta consultabile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia.
  • Quando l’importo utilizzato eccede il beneficio residuo, i pagamenti contenuti nel modello si considerano non effettuati.

Motivazioni e ratio del provvedimento

Il provvedimento chiarisce che l’articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014 riconosce un credito d’imposta a vantaggio delle imprese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012. Il decreto ministeriale 7 maggio 2015 ha poi dettato le disposizioni applicative della misura.

L’intervento dell’Agenzia delle entrate serve a definire le modalità di fruizione del credito e a garantire che l’utilizzo avvenga nei limiti dell’importo concesso dal Ministero. Il controllo automatizzato sul singolo modello F24 è funzionale a verificare che il credito compensato non superi il beneficio complessivamente riconosciuto, al netto di quanto già fruito con precedenti modelli.

Riferimenti normativi richiamati

Il testo richiama, in particolare:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, articolo 10;
  • decreto interministeriale 7 maggio 2015 sulle disposizioni applicative del credito;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17 e seguenti, sul sistema dei versamenti unitari e della compensazione.

Pubblicazione ed efficacia

È indicato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 14 gennaio 2016.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.