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Interpello

Risposta n. 09 del 11/01/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Qualificazione fiscale di una Fondazione di famiglia costituita in Liechtenstein (Stiftung) ai sensi dellart. 37, comma 3, DPR 600/1973

Il quesito

LIstante chiede se la Fondazione sia soggetto interposto ai sensi dellart. 37, c.3 DPR 600/1973; se possa essere considerata istituto analogo a un trust opaco ai fini fiscali italiani; se le somme corrisposte ai beneficiari residenti in Italia siano imponibili ai sensi dellart. 44, c.1, lett. g-sexies del TUIR e se vada applicato lart. 45, c.4-quater; e chiarimenti sullapplicazione dellart. 2, c.47 DL 262/2006 in relazione allimposta sulle successioni e donazioni, dato che al conferimento iniziale non fu versata imposta di donazione in Italia.

Soluzione prospettata dal contribuente

LIstante sostiene che la Fondazione ha autonomia gestionale del Consiglio, non costituisce interposizione ai sensi dellart. 37, c.3, e andrebbe considerata istituto analogo a un trust opaco. Perciò le somme corrisposte ai beneficiari residenti non rientrerebbero nella disciplina di imponibilita prevista dalla lettera g-sexies dellart. 44 TUIR, anche perché il Liechtenstein non sarebbe uno Stato a fiscalita privilegiata; inoltre ritiene che limposta sulle successioni e donazioni sia dovuta al momento delle effettive attribuzioni ai beneficiari e che la base imponibile sia limporto effettivamente corrisposto o il valore storico risultante dai rendiconti.

Il parere dell’Agenzia

LAgenzia rileva che la qualificazione sostanziale prevale sul nomen iuris: una Stiftung puo essere assoggettata alle regole sui trust analoghi se presenta gli elementi caratteristici. Dallanalisi degli atti originari e della concreta gestione emerge una significativa ingerenza dei fondatori e poi dei beneficiari (ruolo dellAssemblea, Comitato esecutivo, necessita di approvazione per la cessione), con conseguente difetto di autonomia del Consiglio. Pertanto la Fondazione va considerata, ai fini fiscali italiani, meramente interposta e i redditi formalmente prodotti devono essere imputati e tassati in capo ai beneficiari secondo le categorie reddituali rilevanti. La cessione dellarea boschiva non determina plusvalenza tassabile in capo ai beneficiari ai sensi dellart. 67, lett. b) TUIR; persistono obblighi di monitoraggio quadro RW. Quanto alle imposte indirette, le attribuzioni derivanti dalla vendita rientrano nella fattispecie di trasferimenti ai fini dellimposta sulle successioni e donazioni ai sensi dellart. 2, c.47 DL 262/2006 e dovranno essere considerate come trasferimenti mortis causa dagli originari beneficiari ai loro eredi; gli eredi dovranno presentare le necessarie dichiarazioni integrative. Il parere è reso sulla base dei documenti forniti e della loro veridicita.

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