Cassazione Civile, Sentenza n. 09573/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Condominio ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano n.2157/2019 chiedendo la rimozione del motore esterno di un condizionatore collocato dai condomini Aloise sulla facciata esterna. Il ricorso articolava quattro motivi: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata applicazione delle delibere assembleari (delibere dell'11/4/2006 e del 27/4/2012 che disponevano l'installazione dei condizionatori esclusivamente all'interno dei balconi), con la contestazione che l'unità esterna fosse posta al di fuori del balcone e sulla facciata; (ii) omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.; (iii) violazione degli artt. 1137 c.c. e 345 c.p.c. perché i convenuti non avevano chiesto in primo grado la declaratoria di nullità delle delibere assembleari e quindi la questione sarebbe inammissibile in appello; (iv) violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla collocazione dell'apparecchio e al confronto con altre installazioni sul fabbricato. Il ricorrente censurava inoltre la valutazione probatoria della Corte d'appello, ritenuta limitata alle sole fotografie, e sosteneva che le delibere condominiali non erano state adeguatamente considerate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarato assorbito il terzo motivo e cassato la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d'appello avesse svolto un'apprezzamento probatorio insufficiente e parziale, limitandosi a valutare fotografie ritenute di non agevole fruibilità e senza esaminare adeguatamente l'incidenza delle delibere assembleari e delle norme sul punto (uso delle parti comuni e tutela del decoro architettonico). La Cassazione ha richiamato i principi relativi all'uso del muro perimetrale comune (art. 1102 c.c.), all'eventuale applicazione dell'art. 1122 c.c. per opere nell'unità esclusiva e alla possibilità che regolamento o delibere disciplinino l'installazione dei condizionatori, e ha osservato che valutazioni tecniche su dimensioni, collocazione, preesistenza di impianti analoghi e decoro richiedono di regola approfondimenti (es. consulenza tecnica). Per tali ragioni la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati; la Corte d'appello dovrà altresì decidere sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Utilizzato per censurare la mancata applicazione delle delibere condominiali e per contestare la valutazione probatoria compiuta dalla Corte d'appello; la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello non avesse adeguatamente verificato l'incidenza delle delibere sull'accertamento dei fatti
Richiamato per affermare che l'uso della parte comune (muro perimetrale) da parte di un condomino è consentito purché non impedisca l'uso agli altri, non alteri la destinazione e non pregiudichi stabilità, sicurezza o decoro; la Cassazione ha ricordato che tali limiti devono essere valutati dal giudice del merito
Riferito alla situazione in cui il condizionatore è apposto nella parte corrispondente all'unità esclusiva (finestra o balcone aggettante); la norma impedisce opere che rechino danno alle parti comuni o alterino stabilità, sicurezza o decoro
Richiamato come limite all'utilizzo esclusivo delle cose comuni: non è consentito ciò che nemmeno deliberazioni assembleari qualificate potrebbero autorizzare se contrastante con l'art. 1120 (es. modifiche che incidano sulla struttura)
Citando la norma in relazione ai criteri di validità delle delibere e agli strumenti di impugnazione, la questione è stata trattata nella prospettazione del ricorrente circa la mancata declaratoria di nullità; la Cassazione ha però ritenuto tale motivo assorbito
Richiamato dal ricorrente in connessione alla dedotta nullità delle delibere; la Corte ha valutato la rilevanza processuale della questione nell'ambito del complesso dei motivi
Riferito alla possibilità che il regolamento di condominio disciplini l'uso delle parti comuni e il decoro dell'edificio; la Cassazione ha osservato che le norme regolamentari o le delibere possono disciplinare l'installazione dei condizionatori nei limiti previsti dalla legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato in relazione all'omesso esame di fatto decisivo: la Corte ha accolto la censura secondo cui il giudice d'appello non avrebbe adeguatamente valutato elementi probatori fondamentali relativi alla collocazione dell'apparecchio e all'incidenza delle delibere
Massime di principio
- In controversie su installazioni di condizionatori valutare sempre: dimensioni dell'apparecchio, impatto cromatico, modalità di fissaggio e posizione rispetto a balconi/finestre e alla facciata comune; fotografie carenti non sono di per sé decisive
- Le delibere assembleari e il regolamento di condominio possono disciplinare l'installazione di apparecchi sulle parti comuni o in prossimità di esse, purché non ledano diritti derivanti dagli atti di acquisto o norme inderogabili; il giudice deve esaminarne l'incidenza
- Applicare art. 1102 c.c. per usi delle parti comuni e art. 1122 c.c. quando l'opera ricade nell'unità esclusiva: verificare se l'uso è compatibile con l'uso degli altri, con la destinazione e con il decoro o la stabilità dell'edificio
- Quando la questione è tecnica (dimensioni, decoro, impatto visivo) è opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio; la mera comparazione fotografica può non bastare per motivare la decisione di merito
- In sede di impugnazione di decisioni di merito la Cassazione può censurare la valutazione probatoria se manca una logica riconducibilità tra risultanze istruttorie e conclusioni del giudice, e può rinviare per un nuovo esame
- Le nullità o l'impugnazione delle delibere assembleari devono essere prospettate nei modi e nei tempi processuali opportuni; tuttavia il giudice di legittimità verifica anche l'adeguatezza della considerazione data alle delibere nel giudizio di merito
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