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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 09456/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato l'accertamento induttivo fondato sull'inosservanza da parte della società dell'invito a produrre documentazione e sul confronto con altre imprese; censure articolate su: (i) omissione di pronuncia della CTR su vari motivi di appello (difetto di procura dell'Agenzia, mancanza di delega del funzionario firmatario); (ii) violazione dell'art. 32 DPR 600/1973 per presunta mancata notifica del questionario ai soci e conseguente inoperatività della preclusione; (iii) illegittimità dei presupposti per l'accertamento induttivo e illogicità della comparazione (uso di codice ATECO non pertinente); (iv) difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso; (v) nullità per difetto di sottoscrizione/delega degli avvisi.

La decisione

1) Dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, per la società Fratelli Percin di Percin Vakkas s.a.s. e per i soci Percin Vakkas, Percin Murat e Percin Salman (definizione agevolata). 2) Quanto al ricorso proseguito tra Percin Kanber e l'Agenzia delle Entrate: il ricorso principale di Kanber è stato rigettato; il ricorso incidentale principale dell'Agenzia è stato invece accolto (la CTR aveva erroneamente escluso l'applicazione delle sanzioni anziché valutarne la compatibilità), con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame; i ricorsi incidentali condizionati dell'Agenzia sono stati assorbiti. Spese e conseguenze processuali indicate nella sentenza.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 comma 4

    Le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

    La mancata esibizione a seguito di specifica richiesta in fase amministrativa determina l'inutilizzabilità processuale dei documenti a favore del contribuente, salvo il deposito in giudizio con la dichiarazione di causa non imputabile (comma 5).

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 comma 5

    Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

    La preclusione all'utilizzo dei documenti può essere superata solo se il contribuente allega in giudizio la documentazione e dichiara l'impossibilità di esibirla per causa non imputabile alla sua sfera di controllo; per società di persone la richiesta è indirizzata e rileva principalmente nei confronti dell'ente (e quindi anche dei soci per effetto della trasparenza).

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 2 lett. d-bis

    Consente l'accertamento induttivo quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti a produrre documentazione ex art. 32: fondamento legale per la determinazione induttiva del reddito in presenza di inottemperanza.

  • d.lgs. n. 471 del 1997, art. 1 comma 2

    Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito.

    La norma legittima l'irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione sia nei confronti della società che dei soci (per il reddito imputato), non impedendo l'applicazione delle sanzioni ad entrambe le posizioni quando ricorrono i presupposti normativi.

  • d.l. 119/2018, art. 6 (conv. legge n. 136/2018)

    Disciplina la definizione agevolata delle controversie pendenti anche in Cassazione: perfezionata la domanda e il pagamento previsto, la controversia si estingue con gli effetti indicati dalla norma (estinzione del processo e relative conseguenze).

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Regola l'ammissibilità in appello di nuove questioni: in generale le eccezioni sollevate per la prima volta in appello possono essere dichiarate inammissibili, salvo specifiche condizioni.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Sul contenuto della motivazione degli atti impositivi: l'amministrazione può adempiere l'obbligo motivazionale anche per relationem, riproducendo il contenuto essenziale degli elementi su cui si fonda l'atto.

  • codice di procedura civile, art. 112

    Principio formale sulla necessità che il giudice dia adeguata motivazione e, nelle censure per omessa pronuncia, va valutato se la decisione implicita esclude le questioni non esaminate.

Massime di principio

  • Se la società destinataria di questionario e richiesta documentale non ottempera, la documentazione tardivamente prodotta risulta in genere inutilizzabile in giudizio per l'ente e, salvo prova di causa non imputabile, anche per i soci trasparenti; i soci non possono limitarsi a dire di non aver ricevuto l'invito quando la verifica riguardi l'ente.
  • In società di persone (anche S.a.s. o accomandita semplice) l'invito alla produzione dei documenti va rivolto all'ente tramite il soggetto legittimato (es. socio accomandatario); l'invio ai soli soci accomandanti non è efficace e la loro posizione richiede la deduzione in giudizio della causa non imputabile per evitare la preclusione.
  • L'accertamento induttivo ex art. 39 DPR 600/1973 è legittimo quando sussiste la mancata ottemperanza agli inviti di cui all'art. 32; la censura sull'insussistenza dei presupposti deve dimostrare l'assenza di quelle condizioni fattuali (es. assenza di notifica direttamente rilevante per l'ente).
  • L'irrogazione di sanzioni amministrative per infedele dichiarazione può riguardare sia la società sia i soci che ricevono il reddito imputato: l'argomento della 'doppia imposizione' non esclude di per sé l'applicabilità delle sanzioni, che hanno presupposti autonomi rispetto all'imposizione tributaria.
  • Per dedurre nullità formali (es. mancanza di delega del firmatario), in sede di legittimità è necessario il grado di specificità richiesto (produrre e richiamare gli atti di delega depositati in primo grado) altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • La mancata pronuncia espressa su un motivo in appello non sempre costituisce vizio formale: può configurare un rigetto implicito se la decisione adottata è incompatibile con l'accoglimento della tesi omessa; quindi il rimedio per omessa pronuncia richiede che il punto fosse decisivo e non implicitamente risolto.

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